Risposta n. 324 del 9/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLIstante sostiene che la piattaforma X eroga servizi elettronici B2C ai sensi dellart.7 del Regolamento UE 282/2011 perché la prestazione è essenzialmente automatizzata, resa via web con intervento umano minimo; inoltre ritiene possibile emettere fatture elettroniche semplificate senza indicare codice fiscale/partita IVA del committente non imprenditore, potendo usare in alternativa i dati anagrafici previsti dallart.21-bis
IVA - Piattaforma online per l'acquisto di servizi di spedizione - trattamento fiscale e obblighi di fatturazione e certificazione
Il quesito
1) Se i servizi resi tramite la piattaforma X siano riconducibili ai servizi elettronici B2C e quindi esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi; 2) in alternativa, se sia possibile emettere fattura elettronica semplificata (limite euro 400) e se, per i clienti consumatori, sia obbligatorio indicare codice fiscale o partita IVA nella fattura semplificata data la procedura SdI
Il parere dell’Agenzia
LAgenzia ritiene che la piattaforma svolga attività di intermediazione per la stipula di contratti di trasporto (servizio tangibile e affine) e non rientri nei servizi elettronici B2C; quindi non si applicano lesoneri di certificazione e le operazioni devono essere documentate con fattura ordinaria o semplificata tramite SdI. Le specifiche tecniche SdI richiedono lindicazione di almeno partita IVA o codice fiscale del cessionario/committente e lassenza di tali dati determina lo scarto del file (errore 00417), pertanto non è possibile ometterli
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 9 set 2020Risposta n. 325 del 9/09/2020
- Interpello · 9 set 2020Risposta n. 326 del 9/09/2020
- Interpello · 9 set 2020Risposta n. 327 del 9/09/2020
- Interpello · 9 set 2020Risposta n. 328 del 9/09/2020
- Interpello · 8 set 2020Risposta n. 319 del 8/09/2020
- Interpello · 8 set 2020Risposta n. 320 del 8/09/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →