L.R. Abruzzo 35/2016
Disposizioni in materia di commissario liquidatore dell'Autorita' dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro: modifiche alla legge regionale 10 marzo 2015, n. 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 35/2016 modifica la L.R. n. 5/2015 estendendo la durata dell’incarico del Commissario liquidatore fino a 24 mesi dalla notifica della nomina, oppure fino alla conclusione delle procedure previste dall’art. 51 della legge n. 221/2015 se precedente. Prevede inoltre neutralità finanziaria ed entra in vigore il 13 ottobre 2016.
Proroga della durata del commissario liquidatore dell’Autorità dei bacini abruzzesi
Proroga dell’incarico del Commissario liquidatore dell’Autorità dei bacini abruzzesi
La legge regionale Abruzzo n. 35 del 2016 interviene sulla disciplina della liquidazione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi e dell’interregionale del fiume Sangro, modificando la L.R. n. 5/2015. L’intervento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo e incide sulla durata dell’incarico del Commissario liquidatore.
Durata dell’incarico e regime applicabile
La modifica sostituisce il precedente limite temporale dell’incarico del Commissario liquidatore con una disciplina più ampia e flessibile. La durata dell’incarico è ora fissata, con uno o più provvedimenti, entro il limite complessivo di 24 mesi decorrenti dalla data di notifica della nomina.
Resta fermo che l’incarico può cessare prima se interviene la definizione delle procedure previste dall’art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221; in tal caso, tale evento prevale sul termine massimo biennale.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione delle sue disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica. In base ai dati forniti, l’entrata in vigore decorre dal 13 ottobre 2016.
Valutazione di attualità
L’atto ha natura essenzialmente modificativa e di proroga di una disciplina transitoria sulla liquidazione di un ente ormai riferita a una fase procedurale specifica e temporalmente conclusa. Per questo, pur restando storicamente rilevante, è oggi da considerarsi sostanzialmente superato e non di ordinaria applicazione.
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