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Legge

L.R. Abruzzo 34/2016

Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 34/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Abruzzo una centrale unica di committenza tramite l’ARIC, attribuendole funzioni di centrale di committenza, stazione unica appaltante e soggetto aggregatore per Regione ed enti regionali/locali aderenti. Regola programmazione, pubblicità, accordi di committenza e copertura finanziaria, con varie misure transitorie fino alla piena operatività, avvenuta entro il 2021 per gli aspetti poi aggiornati.

Centrale unica di committenza regionale e adeguamenti organizzativi collegati

Centrale unica di committenza regionale e riordino dell’ARIC

La legge della Regione Abruzzo istituisce e disciplina un sistema regionale di committenza unica affidato all’ARIC, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa per acquisti pubblici, aggregare la domanda di beni, servizi e lavori e rafforzare trasparenza, concorrenza e contrasto alla corruzione. Il provvedimento interviene anche sull’organizzazione dei sistemi informativi regionali e su altre leggi regionali correlate.

Finalità e collocazione istituzionale

La Regione promuove, nel rispetto della normativa europea e statale sugli appalti pubblici, un sistema regionale di negoziazione per contenere e razionalizzare la spesa e ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori. La centrale unica è anche strumento di attuazione degli obblighi statali di razionalizzazione della spesa e di aggregazione degli acquisti.

Funzioni attribuite all’ARIC

L’ARIC è individuata come struttura operativa della centrale unica e svolge, in favore dei soggetti destinatari, funzioni di:

  • centrale di committenza;
  • stazione unica appaltante;
  • soggetto aggregatore.

Le sue attività comprendono l’acquisto di forniture e servizi, l’aggiudicazione di appalti, la stipula di convenzioni quadro e accordi quadro, l’affidamento di concessioni di lavori e servizi, l’aggiudicazione di contratti di ricerca e sviluppo, nonché la redazione di documenti di progettazione e studi di fattibilità per opere di interesse regionale, le ulteriori fasi progettuali e la direzione lavori. Rientrano anche le attività accessorie, incluse le procedure di esproprio, e la consulenza a supporto delle gare svolte direttamente dai soggetti aderenti. È prevista inoltre attività di monitoraggio dei consumi e di collaborazione con altre regioni per la costituzione di centrali d’acquisto.

Soggetti destinatari e obblighi di utilizzo

L’ARIC opera in favore della Regione e dei soggetti con sede nel territorio regionale appartenenti a due gruppi:

  • enti e organismi regionali, agenzie, aziende, istituti, enti e aziende del servizio sanitario regionale, organismi di diritto pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria;
  • enti locali e relativi organismi, associazioni, unioni, consorzi, aziende, istituzioni, organismi di diritto pubblico, società strumentali e istituti scolastici e universitari presenti nel territorio regionale.

La Regione e i soggetti regionali del primo gruppo devono utilizzare le convenzioni e gli altri strumenti contrattuali stipulati dall’ARIC e ricorrere ad essa nei casi e per gli importi previsti dal codice dei contratti pubblici. Per gli enti locali e gli altri soggetti del secondo gruppo il ricorso all’ARIC è facoltativo, sulla base di accordi di committenza triennali.

Regole di gestione, trasparenza e digitalizzazione

L’ARIC deve operare con criteri di efficienza, economicità ed efficacia, nel rispetto di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione. La Giunta regionale esercita funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e vigilanza.

La legge valorizza l’innovazione e l’uso prioritario di forme di comunicazione digitali per accelerare e ottimizzare le procedure. L’ARIC deve inoltre pubblicare sul proprio sito dati sulle procedure svolte, il piano dei fabbisogni, la programmazione degli interventi e le relazioni annuali, predisponendo un sistema in rete per l’interconnessione con i soggetti interessati e, se utile, con le imprese.

Programmazione dei fabbisogni e clausola valutativa

Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta e il Consiglio regionale, gli enti regionali del primo gruppo e gli enti locali del secondo gruppo che abbiano stipulato accordi di committenza trasmettono all’ARIC il piano dei fabbisogni per gli anni successivi. Entro il 30 novembre l’ARIC adotta un programma annuale e una previsione triennale degli appalti e delle convenzioni quadro; il programma annuale è approvato dalla Giunta e pubblicato entro il 31 dicembre.

La Giunta presenta annualmente al Consiglio una relazione sugli effetti della centralizzazione della committenza; la commissione competente valuta gli esiti per eventuali rimodulazioni.

Modifiche alla disciplina dei sistemi informativi regionali

La legge riorganizza la L.R. 25/2000 sostituendo il precedente impianto di comitati con la Direzione generale, il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e l’ARIC. Vengono ridefiniti programmi triennali e annuali, verifiche sui risultati, pareri di congruità, funzioni di coordinamento e raccordo con gli enti locali, oltre alla sostituzione della vecchia denominazione ARIT con ARIC.

Disposizioni transitorie e avvio operativo

Nelle more della riorganizzazione, il Presidente della Giunta individua un commissario straordinario con compiti transitori per insediare e rendere operativa l’ARIC nelle nuove funzioni. Entro 90 giorni l’Agenzia deve adeguare il proprio regolamento; in prima applicazione può assumere il personale necessario, nel rispetto dei vincoli finanziari e statali.

Fino alla piena operatività dell’ARIC, le funzioni di stazione unica appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore restano affidate a una struttura regionale individuata dalla Giunta. Dal momento della piena operatività, l’ARIC subentra nelle convenzioni e negli accordi quadro già stipulati dal precedente soggetto competente. Gli enti locali e gli altri soggetti del secondo gruppo possono ricorrere all’ARIC dal 1° gennaio 2020.

Interventi su altre leggi regionali

La legge modifica anche la disciplina dell’ARTA, richiedendo per i dirigenti competenze tecnico-scientifiche elevate ed esperienza nel settore ambientale, e interviene sulla normativa relativa agli enti di edilizia residenziale pubblica, sostituendo l’amministratore unico con un commissario e due sub commissari, individuabili anche tra dirigenti e funzionari regionali.

Aspetti finanziari

Per il 2016 è autorizzata una spesa complessiva di 700.000 euro per il funzionamento dell’ARIC, coperta in parte con risorse statali per l’aggregazione degli acquisti e in parte con risorse regionali. Per gli anni successivi la copertura è demandata alle risorse statali del relativo fondo e agli stanziamenti regionali di bilancio.

La legge prevede inoltre, per gli esercizi 2021-2023, specifici oneri per la gestione del Centro Tecnico di Tortoreto Lido e disciplina due fondi a carico delle ASL per spese legali e spese di pubblicazione delle gare, con versamenti annuali e rendicontazione dell’ARIC. Tali misure non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

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