L.R. Abruzzo 30/2016
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della Direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua l’ordinamento dell’Abruzzo a varie norme UE, disciplina coordinamento e poteri sostitutivi in caso di procedure d’infrazione, regole sugli aiuti di Stato e recupero fondi SIE, oltre ad autorizzare attuazioni amministrative in sanità animale e pollame. Il Titolo sul commercio su aree pubbliche è stato però abrogato dal 14/08/2018.
Legge europea regionale Abruzzo 2016: adeguamento al diritto UE, aiuti di Stato e commercio su aree pubbliche
Legge europea regionale Abruzzo 2016
Il provvedimento adegua l’ordinamento regionale abruzzese agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Interviene su procedure d’infrazione, aiuti di Stato, attuazione di direttive in materia sanitaria e, originariamente, sul commercio su aree pubbliche; quest’ultimo blocco risulta però oggi abrogato.
Finalità e ambito generale
La legge dà attuazione, per il territorio della Regione Abruzzo, alla direttiva 2014/64/UE sulle basi dati informatizzate della rete di sorveglianza degli Stati membri, alla direttiva 2009/158/CE su pollame e uova da cova e alla direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Contiene inoltre disposizioni per assicurare la conformità dell’ordinamento regionale in materia di procedure d’infrazione e aiuti di Stato.
Coordinamento regionale per procedure d’infrazione
La Regione istituisce un raccordo informativo e di coordinamento interno quando riguardi il territorio abruzzese un procedimento EU-Pilot o una procedura d’infrazione. La Direzione generale della Giunta, tramite il servizio competente per l’adeguamento all’ordinamento europeo, opera come referente regionale verso la struttura di missione del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio.
Le strutture regionali interessate da EU-Pilot o da procedure d’infrazione derivanti da sentenze devono chiedere al servizio competente l’inserimento delle necessarie disposizioni nella legge europea regionale. La documentazione relativa viene trasmessa anche al servizio competente del Consiglio regionale.
Potere sostitutivo in caso di violazione della normativa europea
Se una sentenza di condanna della Corte di giustizia UE accerta una violazione da cui derivano vincoli o oneri imputabili alla Regione, e l’adempimento richiede una pluralità di atti in materie regionali, il Presidente della Giunta o l’Assessore delegato assegna termini congrui agli enti locali inadempienti per adottare gli atti necessari.
Se anche uno solo dei termini scade inutilmente, la Giunta, sentito l’ente interessato, nomina un commissario ad acta, che può avvalersi degli uffici dell’ente inadempiente oppure, se necessario, provvedere direttamente. La stessa disciplina si applica, nei limiti delle competenze regionali, anche nelle fasi iniziali delle procedure di infrazione ex articoli 258 e 260 TFUE.
Aiuti di Stato
La Regione si obbliga a rispettare gli articoli 107, 108 e 109 TFUE. Devono essere notificati alla Commissione europea le leggi, le deliberazioni di Giunta e i provvedimenti amministrativi che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette a notifica.
Le misure notificabili non possono essere eseguite prima dell’autorizzazione della Commissione; i relativi atti devono quindi contenere una clausola sospensiva dell’efficacia. Le decisioni della Commissione sono pubblicate sul BURAT insieme o successivamente agli atti che istituiscono o modificano gli aiuti.
Per le misure in esenzione è prevista la comunicazione alla Commissione secondo la normativa UE e la pubblicazione sul BURAT. Per i regimi “de minimis” è prevista soltanto la pubblicazione sul BURAT, senza preventiva notifica o comunicazione.
Le notifiche e comunicazioni sono curate dalla Direzione generale, tramite il servizio competente e in raccordo con le strutture regionali. Il servizio competente cura anche il censimento annuale degli aiuti di Stato, salvo gli aiuti in agricoltura, per i quali provvede il Dipartimento competente. Gli atti di concessione devono richiamare espressamente la normativa europea di riferimento e la pubblicazione della stessa sulla Gazzetta ufficiale dell’UE.
Recupero dei contributi dei Fondi SIE
La Giunta regionale stabilisce criteri omogenei per il recupero dei contributi erogati con i fondi SIE che risultino, in tutto o in parte, non utilizzati o utilizzati in modo difforme dai regolamenti europei.
Attuazione amministrativa della direttiva 2014/64/UE
La Giunta è autorizzata ad adeguare in via amministrativa la banca dati informatizzata prevista dall’articolo 12 del d.lgs. 196/1999 alle disposizioni dell’articolo 19 della legge n. 115/2015, che aveva già disciplinato l’adempimento degli obblighi UE in materia.
Attuazione amministrativa della direttiva 2009/158/CE
La Giunta è autorizzata ad attuare in via amministrativa la direttiva 2009/158/CE, nel rispetto del d.lgs. 199/2014. Gli oneri per prestazioni e controlli svolti dagli uffici regionali per questa attuazione possono essere posti a carico dei soggetti interessati, se compatibile con il diritto UE, sulla base di tariffe predeterminate, pubbliche e commisurate al costo effettivo del servizio.
Le sanzioni amministrative di competenza regionale previste dal d.lgs. 199/2014 sono accertate e irrogate dalle ASL, cui sono devoluti i relativi proventi.
Commercio su aree pubbliche: disciplina originaria e stato attuale
Il Titolo V della legge conteneva una disciplina organica del commercio su aree pubbliche, inclusi mercati, fiere, posteggi, attività itinerante, hobbisti, controlli, sanzioni e programmazione territoriale. Tuttavia, il Titolo V, i relativi capi e gli articoli da 8 a 39 risultano abrogati per effetto della L.R. 31 luglio 2018, n. 23, con conseguente cessazione della loro utilità applicativa.
Disposizioni finanziarie e abrogazioni
La legge dichiara l’invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri e si provvede con risorse già disponibili a legislazione vigente. Sono inoltre abrogate varie disposizioni precedenti della normativa regionale, incluse parti della L.R. 39/2014 e le precedenti leggi regionali abruzzesi sul commercio su aree pubbliche e su alcune norme comunitarie regionali del 2010.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT. Il testo vigente indicato è efficace dal 14/08/2018 solo per le parti non abrogate; il Titolo V sul commercio su aree pubbliche è invece oggi da considerarsi obsoleto e non più applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 ago 2016L.R. Abruzzo 27/2016
- Legge · 23 ago 2016L.R. Abruzzo 28/2016
- Legge · 8 set 2016L.R. Abruzzo 31/2016
- Legge · 19 ago 2016L.R. Abruzzo 25/2016
- Legge · 19 ago 2016L.R. Abruzzo 26/2016
- Legge · 2 ago 2016L.R. Abruzzo 23/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →