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Ordinanza

Ordinanza n. 126/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 951/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare, nonché provvedimento comunale del 26 maggio 2025 relativo a tende Yurta abusive e diniego di permesso di costruire in sanatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. La controversia riguarda tende Yurta costruite abusivamente senza titolo edilizio, destinate o potenzialmente destinate allo svolgimento di attività per minori, per le quali era stato negato il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Dal testo non emergono ulteriori motivi specifici di appello; la doglianza cautelare risulta diretta a ottenere la riforma della reiezione della domanda cautelare e la sospensione degli effetti degli atti comunali contestati.

La decisione

Il Consiglio di Stato, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto l’appello cautelare. Il Collegio ha ritenuto condivisibile quanto evidenziato dal Comune nell’ultimo provvedimento impugnato del 26 maggio 2025, rilevando che non appariva sussistere il presupposto accertamento della sicurezza, sotto vari profili, per i minori che avrebbero potuto svolgere attività all’interno delle tende Yurta. Tale carenza di sicurezza, unitamente al fatto che le strutture erano state costruite abusivamente senza titolo edilizio e che era stato negato il permesso di costruire in sanatoria, ha condotto a ritenere insussistenti i presupposti cautelari. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione al permesso di costruire in sanatoria negato per le tende Yurta costruite abusivamente senza titolo edilizio.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento può essere negata quando, anche a un sommario esame, non risultino adeguatamente accertate le condizioni di sicurezza degli utenti, soprattutto se si tratta di minori destinati a svolgere attività nei luoghi interessati.
  • La realizzazione abusiva di strutture prive di titolo edilizio e il diniego del permesso di costruire in sanatoria costituiscono elementi rilevanti nella valutazione sommaria dei presupposti cautelari e possono concorrere a escludere la sussistenza del fumus necessario per concedere la tutela.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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