Ordinanza n. 16209/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari • della comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 25 maggio 2026 con la quale è stato notificato il giudizio di inidoneità (doc. 1); • del verbale n.-OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo agli accertamenti psicofisici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° Corso Triennale (2026-2029) di 898 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (doc. 2); • ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° Corso Triennale (2026-2029) di n. 898 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri» e successive integrazioni (doc. 3); • della graduatoria di merito del concorso, non ancora formata né pubblicata nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; • di ogni altro atto presupposto, preparatorio, istruttorio, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto; • nonché, ove occorra, delle determinazioni della Commissione per gli Accertamenti Psicofisici e delle risultanze tecniche poste a fondamento del giudizio impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/9/2026: per l’annullamento della graduatoria finale del concorso per il 16 Corso Triennale Allievi Marescialli dell'Arma del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra i candidati ammessi alla prosecuzione della procedura, in conseguenza del giudizio di inidoneità psicofisica già impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica al concorso per l'ammissione al 16° Corso triennale (2026-2029) di 898 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri e, con motivi aggiunti, graduatoria finale nella parte in cui non include il candidato tra gli ammessi alla prosecuzione
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato la comunicazione del 25 maggio 2026 che gli notificava il giudizio di inidoneità psicofisica, il verbale della commissione, il bando e gli atti presupposti, chiedendo misure cautelari. Con motivi aggiunti del 23 settembre 2026 ha impugnato la graduatoria finale, nella parte in cui non lo includeva tra i candidati ammessi alla prosecuzione della procedura per effetto dell'inidoneità. L'ordinanza non espone i motivi di merito relativi alla valutazione psicofisica: rileva invece che la notifica dei motivi aggiunti alla controinteressata individuata non è andata a buon fine, perché il plico è stato restituito al mittente.
La decisione
Il TAR non decide il merito del ricorso né la domanda cautelare. Rilevato che la notifica dei motivi aggiunti alla controinteressata non si è perfezionata e che il termine per impugnare la graduatoria è ancora pendente, dispone la rinnovazione della notifica dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato entro il termine di impugnativa. Segnala che, ove ne ricorrano i presupposti e i candidati utilmente collocati siano stati incorporati, può essere valutata la modalità alternativa prevista dall'art. 146 c.p.c. Fissa il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Non contiene statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 146 c.p.c.
eventualmente valutando anche il possibile utilizzo della modalità alternativa di cui all’articolo 146 c.p.c. per i militare in servizio ove nella specie sussistano i relativi presupposti (qualora sia intervenuto l’incorporamento dei candidati collocati in posizione utile in seno alla medesima graduatoria)
Il TAR indica che, se ne ricorrono i presupposti, la notifica ai controinteressati militari in servizio può essere effettuata con la modalità alternativa contemplata dall'art. 146 c.p.c.
Massime di principio
- Quando la notifica dei motivi aggiunti diretti contro una graduatoria non va a buon fine e il termine per impugnare la graduatoria è ancora pendente, il giudice può disporre la rinnovazione della notifica ad almeno un controinteressato entro tale termine, allo scopo di assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio.
- Per la rinnovazione della notifica a controinteressati militari in servizio può essere valutata la modalità prevista dall'art. 146 c.p.c., se sussistono i relativi presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1374/2026 - Brescia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1966/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1121/2026 - Bari, Sezione 3
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1971/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1965/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1967/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →