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Ordinanza

Ordinanza n. 16209/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari • della comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 25 maggio 2026 con la quale è stato notificato il giudizio di inidoneità (doc. 1); • del verbale n.-OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo agli accertamenti psicofisici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° Corso Triennale (2026-2029) di 898 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (doc. 2); • ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° Corso Triennale (2026-2029) di n. 898 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri» e successive integrazioni (doc. 3); • della graduatoria di merito del concorso, non ancora formata né pubblicata nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; • di ogni altro atto presupposto, preparatorio, istruttorio, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto; • nonché, ove occorra, delle determinazioni della Commissione per gli Accertamenti Psicofisici e delle risultanze tecniche poste a fondamento del giudizio impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/9/2026: per l’annullamento della graduatoria finale del concorso per il 16 Corso Triennale Allievi Marescialli dell'Arma del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra i candidati ammessi alla prosecuzione della procedura, in conseguenza del giudizio di inidoneità psicofisica già impugnato.

Giustizia amministrativa202606412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica al concorso per l'ammissione al 16° Corso triennale (2026-2029) di 898 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri e, con motivi aggiunti, graduatoria finale nella parte in cui non include il candidato tra gli ammessi alla prosecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato la comunicazione del 25 maggio 2026 che gli notificava il giudizio di inidoneità psicofisica, il verbale della commissione, il bando e gli atti presupposti, chiedendo misure cautelari. Con motivi aggiunti del 23 settembre 2026 ha impugnato la graduatoria finale, nella parte in cui non lo includeva tra i candidati ammessi alla prosecuzione della procedura per effetto dell'inidoneità. L'ordinanza non espone i motivi di merito relativi alla valutazione psicofisica: rileva invece che la notifica dei motivi aggiunti alla controinteressata individuata non è andata a buon fine, perché il plico è stato restituito al mittente.

La decisione

Il TAR non decide il merito del ricorso né la domanda cautelare. Rilevato che la notifica dei motivi aggiunti alla controinteressata non si è perfezionata e che il termine per impugnare la graduatoria è ancora pendente, dispone la rinnovazione della notifica dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato entro il termine di impugnativa. Segnala che, ove ne ricorrano i presupposti e i candidati utilmente collocati siano stati incorporati, può essere valutata la modalità alternativa prevista dall'art. 146 c.p.c. Fissa il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Non contiene statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 146 c.p.c.

    eventualmente valutando anche il possibile utilizzo della modalità alternativa di cui all’articolo 146 c.p.c. per i militare in servizio ove nella specie sussistano i relativi presupposti (qualora sia intervenuto l’incorporamento dei candidati collocati in posizione utile in seno alla medesima graduatoria)

    Il TAR indica che, se ne ricorrono i presupposti, la notifica ai controinteressati militari in servizio può essere effettuata con la modalità alternativa contemplata dall'art. 146 c.p.c.

Massime di principio

  • Quando la notifica dei motivi aggiunti diretti contro una graduatoria non va a buon fine e il termine per impugnare la graduatoria è ancora pendente, il giudice può disporre la rinnovazione della notifica ad almeno un controinteressato entro tale termine, allo scopo di assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio.
  • Per la rinnovazione della notifica a controinteressati militari in servizio può essere valutata la modalità prevista dall'art. 146 c.p.c., se sussistono i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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