Cassazione Civile, Sentenza n. 10523/2022 del 31/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo limitato al settore "contazione banconote" per difetto di specificità dei criteri di scelta comunicati (in particolare il criterio delle competenze tecnico-professionali descritto in modo generico: "figure professionali con competenze complete e totalizzanti"), impedendo la verifica comparativa e la possibilità per il lavoratore di contestare la selezione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società e ha confermato la statuizione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento. In tal modo è rimasto valido il pronunciamento della Corte d'appello (conferma della sentenza di primo grado) che aveva risolto il rapporto e condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria (pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 18, comma 5, legge n. 300/1970). La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e ad eventuale ulteriore contributo unificato
Norme richiamate
legge n. 223 del 1991
La comunicazione preventiva ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali deve indicare criteri di scelta specifici e verificabili; criteri generici non consentono la verifica della coerenza dell'applicazione e comportano l'illegittimità del licenziamento collettivo
legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)
In caso di licenziamento illegittimo derivante da procedura collettiva viziata, può essere disposta la risoluzione del rapporto e il riconoscimento di un'indennità risarcitoria quantificata dal giudice (nel caso in esame pari a 18 mensilità)
codice civile
Disciplina dell'onere della prova; nella materia dei licenziamenti collettivi l'onere di allegazione e di prova dei criteri di scelta e della loro applicazione grava sul datore di lavoro
codice di procedura civile
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Specificano i motivi di ricorso per cassazione: violazione di norme processuali o sostanziali e vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti dell'esame di legittimità rispetto alla valutazione di merito
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
art. 54 (modifiche all'art. 360 c.p.c.)
Modifica i limiti di sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione, rendendo censurabili solo vizi motivazionali che costituiscano violazione di legge costituzionalmente rilevante
legge n. 92 del 2012
Richiamata rispetto alla disciplina di reclamo e procedure, menzionata in relazione al reclamo respinto dalla Corte territoriale
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Regola l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di ricorso incidentale; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento
Massime di principio
- La comunicazione prevista dalla legge in caso di licenziamento collettivo deve contenere criteri di scelta chiari, specifici e verificabili: formulazioni vaghe o generiche sono insufficienti e possono rendere illegittimo il licenziamento
- L'obbligo di specificità dei criteri ha natura procedurale e va valutato con riferimento al contenuto della comunicazione anteriore alla selezione: la verifica della correttezza procedurale precede e non si confonde con la valutazione 'in concreto' delle singole posizioni
- L'onere di allegazione e di prova circa i criteri adottati e la loro effettiva applicazione grava sul datore di lavoro; se il datore fornisce criteri vaghi, il lavoratore non ha l'onere di dimostrare il pregiudizio
- Criteri non comparabili tra lavoratori impediscono il controllo sulla correttezza della selezione e possono determinare l'annullamento della procedura e l'obbligo risarcitorio a favore del lavoratore
- In sede di Cassazione sono limitati i poteri di riesame delle valutazioni di fatto del giudice di merito: si possono censurare vizi di diritto, errori nella distribuzione dell'onere della prova o gravi anomalie motivazionali, ma non le valutazioni probatorie ordinarie
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