Cassazione Civile, Sentenza n. 10671/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte del Comune, della sentenza di secondo grado che aveva accolto la domanda di Muratore volta alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 558 (rectius 558) della legge n. 296/2006, con inquadramento nel profilo di "istruttore contabile" categoria C1 a decorrere dal 1° giugno 2007. Il Comune contestava che il requisito dei tre anni di servizio previsto dalla norma dovesse essere maturato nella medesima categoria/profilo per cui si chiedeva la stabilizzazione e sosteneva la necessità di un'interpretazione restrittiva della norma (essendo una norma eccezionale). Inoltre deduceva vizi di motivazione e di valutazione delle prove da parte della Corte d'appello e richiamava accordi sindacali e documenti che, secondo il Comune, dimostravano che il Muratore non era in servizio al momento della procedura di stabilizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva accolto la domanda di stabilizzazione di Muratore. La Cassazione ha ritenuto che la legge n. 296/2006 richiede il possesso del requisito soggettivo della prestazione di almeno tre anni di servizio (nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore) ma non impone che tale anzianità sia stata necessariamente maturata nel medesimo profilo per il quale si procede alla stabilizzazione. Tuttavia la Corte ha precisato che il giudice di merito deve comunque valutare la "coerenza" tra le mansioni effettivamente svolte e la professionalità richiesta dal profilo da stabilizzare. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente valutato che i periodi prestati da Muratore inquadrati sia in C1 sia in D1 erano coerenti e idonei a costituire il requisito temporale richiesto e che la maggiore professionalità del profilo D1 consolidava, piuttosto che escludere, l'idoneità alla stabilizzazione per il profilo C1. I motivi di nullità e di errata valutazione delle prove prospettati dal Comune sono stati ritenuti infondati o inammissibili. Il ricorso è stato quindi rigettato; il Comune è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 519
"Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge [...]"
La Corte interpreta il comma come richiedente il requisito soggettivo dei tre anni di servizio presso l'ente nel quinquennio, senza che la norma imponga espressamente la maturazione dell'anzianità nel medesimo profilo/professione per cui si chiede la stabilizzazione.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 558
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 ... possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ... purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge [...]"
Conferma l'ambito applicativo della procedura per gli enti locali e ribadisce i requisiti soggettivi (tre anni e assunzione tramite procedure selettive), senza prevedere la corrispondenza automatica tra inquadramento precedente e profilo da stabilizzare.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamata in relazione all'obbligo/conseguenza del versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di determinate condizioni processuali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento.
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
Richiamato come base delle censure in cassazione (violazione di legge e nullità per mancanza/inesistenza della motivazione). La Corte valuta tali motivi e li respinge.
Codice di procedura civile - art. 115
Richiamato dal Comune per lamentare omessa valutazione di prove; la Corte afferma che la semplice valutazione difforme delle prove non configura violazione di tale norma, se non quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti.
Codice di procedura civile - art. 132, n. 4
Norma sulla nullità per mancanza di motivazione; la Corte precisa che deve trattarsi di assoluta carenza o di motivazione solo apparente per dichiarare la nullità; nel caso la motivazione era ritenuta sufficientemente percepibile.
Codice di procedura civile - artt. 91 e 92
Richiamati in relazione alle spese di giudizio e alla possibilità discrezionale di compensazione: la Corte conferma l'applicazione del principio di soccombenza e che il potere di compensazione delle spese è discrezionale, il cui mancato esercizio non determina annullamento in Cassazione.
Direttiva Ministeriale n. 7 del 30 aprile 2007 e Delibera ANCI
Documenti interpretativi richiamati e considerati dalla Corte come elementi di supporto all'interpretazione secondo la quale non è necessario che l'anzianità sia nel medesimo profilo, pur non essendo fonti di rango legislativo vincolante.
CCNL 31 marzo 1999 (schema di classificazione del personale non dirigente delle regioni e autonomie locali)
Utilizzato per descrivere le differenze e analogie tra il profilo D1 (istruttore direttivo contabile) e il profilo C1 (istruttore contabile), rilevando che il D1 comporta maggiore specializzazione ma opera nello stesso campo professionale, giustificando la valutazione di coerenza.
Massime di principio
- La stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006 richiede il possesso del requisito soggettivo dei tre anni di servizio (nel quinquennio) e l'assunzione tramite procedure selettive, ma non impone espressamente che i tre anni siano maturati nella medesima categoria o profilo per il quale si chiede la stabilizzazione.
- Il giudice di merito deve comunque valutare la 'coerenza' tra le mansioni effettivamente svolte e il profilo da stabilizzare: servizi svolti in profili diversi possono essere computati se attinenti allo stesso settore e se le capacità professionali acquisite sono utili per il profilo da coprire.
- Le interpretazioni fornite da organismi quali ANCI o da direttive ministeriali possono essere considerate come elementi di orientamento interpretativo, ma non sostituiscono la norma; la loro esistenza può però sostenere la tesi della non necessità di corrispondenza perfetta tra inquadramenti.
- In sede di Cassazione le censure che riguardano la valutazione delle prove in fatto sono difficili da accogliere: rilevano gli errori di diritto, la carenza totale o apparente della motivazione, o l'uso di prove non introdotte; la mera diversa valutazione delle prove da parte del giudice di merito non è riformabile in Cassazione.
- Sulle spese di lite il criterio rimane la soccombenza; la compensazione è possibile ma resta potere discrezionale del giudice e la mancata compensazione non costituisce di per sé motivo di annullamento in Cassazione.
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