Cassazione Civile, Sentenza n. 10669/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Trasforini chiedeva il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per la mancata nomina ad incarico dirigenziale (o, in subordine, il risarcimento per responsabilità precontrattuale per ingiustificata rottura delle trattative). La domanda si fondava su contatti ed uno scambio di e-mail con dirigenti comunali che, secondo il ricorrente, attestavano l'accordo e la richiesta di emissione del decreto sindacale per la sua assunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il termine semestrale per proporre ricorso di cassazione era scaduto (sentenza di appello pubblicata l'8/2/2016; termine scaduto l'8/8/2016). Sulla sostanza, i giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello di Bologna) avevano già rigettato le domande del Trasforini ritenendo non provato l'esistenza di un vincolo contrattuale (le e-mail non contenevano gli elementi essenziali come oggetto, durata e corrispettivo), non sussistente un affidamento incolpevole né comportamento colposo del Comune né delega formale ai dirigenti per concludere il contratto. La Corte di cassazione ha inoltre confermato l'applicabilità del termine semestrale introdotto dalla L. n.69/2009 e del principio per cui le controversie di lavoro non beneficiano della sospensione feriale; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario 15%) e ha dato atto dell'onere dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato in relazione alla responsabilità per inadempimento contrattuale; i giudici hanno ritenuto non provata l'esistenza del rapporto obbligatorio cui applicare tale norma
art. 1326 c.c.
riferita alla formazione del contratto per consenso; la Corte ha valutato che il consenso non risultava provato nelle e-mail
art. 1350 c.c.
richiamato in tema di forma per i contratti della pubblica amministrazione: la Corte territoriale ha ritenuto che i contratti stipulati dalla P.A. richiedono forma scritta ad substantiam e che lo scambio di e-mail non fosse sufficiente a provare gli elementi essenziali
art. 50 d.lgs. n.267/2000
richiamato nel quadro della disciplina delle competenze nella P.A.; la Corte ha richiamato la competenza dell'organo sindacale in ordine alla stipula del contratto dirigenziale
art. 107 d.lgs. n.267/2000
richiamato in relazione ai doveri e alle competenze dei dirigenti nella P.A.; la sentenza ha considerato che non fosse provata una delega idonea a vincolare l'ente
art. 15 d.lgs. n.165/2001
citato con riferimento alla disciplina del pubblico impiego e alle competenze nell'assunzione dei dirigenti
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
norma invocata come motivo di cassazione (violazione di norme e omesso esame) ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività senza entrare nel merito delle censure
artt. 1337 e 1338 c.c.
richiamati in tema di buona fede e onere della prova nelle trattative e nella formazione del contratto; la Corte territoriale ha ritenuto che mancasse l'affidamento incolpevole e la prova del comportamento colposo del Comune
art. 2043 c.c.
richiamato in relazione alla responsabilità extracontrattuale/precontrattuale; i giudici hanno ritenuto non sussistente il nesso causale e il danno comprovato
art. 2049 c.c.
evocato dal ricorrente per la responsabilità del comune per l'operato del presunto rappresentante; la Corte ha ritenuto mancante la prova di una delega o di una rappresentanza idonea
artt. 421 e 437 c.p.c.
richiamati nelle censure sulla produzione documentale; la Corte non ha accolto il rilievo e ha dichiarato comunque il ricorso inammissibile per tardività
art. 91 c.p.c.
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
L. n. 69/2009
ha ridotto il termine di proposizione del ricorso in Cassazione a sei mesi dalla pubblicazione; la Corte ha applicato tale termine e dichiarato il ricorso tardivo
L. n. 742/1969 (art. 1 e art. 3)
norma sulla sospensione feriale dei termini processuali: la Corte ha ribadito che la sospensione feriale non si applica alle controversie di lavoro (quindi nemmeno al pubblico impiego privatizzato), con conseguente decadenza dei termini nei mesi estivi
art. 13 d.P.R. n.115/2002
richiamato per l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di mancato o insufficiente versamento; la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente
Massime di principio
- In materie di pubblico impiego privatizzato si applicano le regole del rito del lavoro: i termini processuali (compreso il termine semestrale per cassazione) non sono sospesi nel periodo feriale estivo.
- Per far valere l'esistenza di un contratto con la P.A. è necessario provare gli elementi essenziali (oggetto, durata, corrispettivo) e la forma richiesta quando prevista ad substantiam; semplici scambi di e-mail possono non essere sufficienti se non contengono tali elementi.
- La responsabilità precontrattuale richiede prova di un affidamento legittimo e incolpevole e di un comportamento colposo dell'ente che abbia generato tale affidamento; il danno risarcibile è di regola l'interesse negativo salvo specifica prova del danno emergente o all'immagine.
- Il terzo che invoca la validità di un negozio compiuto da un rappresentante deve fornire la prova della rappresentanza o della delega idonea; in mancanza, l'ente non è necessariamente vincolato e non è automatica la responsabilità ex art. 2049 c.c.
- In sede di cassazione è essenziale rispettare termini e formalità processuali: l'irrilevanza o la fondatezza delle censure di merito non evita l'inammissibilità per tardività del ricorso.
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