Regolamento (UE) 2017/81
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/81 della Commissione, del 16 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in base al regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento contiene un allegato con i valori in EUR/100 kg per ciascun prodotto e per ciascuna origine considerata. Entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. I valori sono differenziati per origine/p aese terzo indicata con i codici paese (ad es. IL, MA, SN, TR, EG, JM, CN, US, CL) e con il codice ZZ per altre origini. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, cioè il 17 gennaio 2017.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/81 della Commissione disciplina la determinazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero dei valori sulla base di dati variabili.
Base giuridica e funzione del prezzo di entrata
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 come fondamento dell'intervento. I considerando chiariscono che i criteri per la fissazione dei valori forfettari derivano anche dagli esiti dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che i valori sono calcolati ogni giorno feriale.
Ambito di applicazione materiale
Il regolamento riguarda specifici prodotti ortofrutticoli identificati tramite codici NC nell'allegato: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun prodotto sono stabiliti valori distinti in funzione dell'origine, con codici paese terzo specifici e il codice ZZ per le "altre origini".
Contenuto dell'allegato
L'allegato costituisce la parte sostanziale del regolamento e riporta i valori forfettari in EUR/100 kg. A titolo esemplificativo, per il codice 0702 00 00 sono indicati valori per IL, MA, SN, TR e ZZ; per il codice 0808 30 90 sono previsti valori per CL, CN, TR e ZZ. I valori sono destinati a essere utilizzati nel meccanismo di determinazione del prezzo di entrata all'importazione.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi il 17 gennaio 2017. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli stabiliti nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per le rispettive origini.
Base normativa e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1. I considerando spiegano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale, secondo criteri collegati ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per i prodotti interessati, distinguendo per codice NC e paese terzo di origine. Sono presenti, tra gli altri, valori per i prodotti 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con indicazione di importi specifici per singolo paese e per il codice ZZ riferito ad altre origini.
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