Regolamento (UE) 2017/138
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/138 della Commissione, del 16 gennaio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Raclette de Savoie (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Raclette de Savoie" come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto che non sono state presentate opposizioni ai sensi dell'articolo 51 e registra quindi la denominazione. È inoltre salvaguardato il periodo transitorio concesso dalla Francia a due operatori locali fino al 31 dicembre 2017.
Iscrizione della denominazione "Raclette de Savoie" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica "Raclette de Savoie" e ai prodotti lattiero-caseari che rientrano nella classe 1.3 "Formaggi" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. È fatto salvo il periodo transitorio già concesso dalla Francia, fino al 31 dicembre 2017, a favore di due operatori stabiliti nel territorio francese che soddisfano le condizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Iscrizione di "Raclette de Savoie" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/138 della Commissione registra la denominazione "Raclette de Savoie" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta (IGP). L'atto è adottato nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e completa la procedura di registrazione avviata su domanda della Francia.
Contesto procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Viene inoltre precisato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento; per tale ragione la denominazione può essere registrata.
Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto
L'articolo 1 stabilisce che "Raclette de Savoie" è registrata come IGP. La denominazione riguarda un prodotto incluso nella classe 1.3 "Formaggi" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Periodo transitorio nazionale già concesso
L'articolo 2 tutela un periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015, pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Tale periodo, con scadenza al 31 dicembre 2017, è riferito a operatori che soddisfano le condizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando sono indicati i due operatori interessati: SCA des producteurs de Reblochon de la vallée de Thônes e GAEC Le Seysselan.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme della protezione della denominazione nell'Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L'articolo 1 iscrive "Raclette de Savoie" nel registro delle DOP e IGP come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Salvaguardia del periodo transitorio nazionale
L'articolo 2 precisa che la protezione derivante dalla registrazione non incide sul periodo transitorio concesso dalla Francia, a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015 pubblicata il 7 novembre 2015, a favore degli operatori che soddisfano i requisiti dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il periodo transitorio è indicato fino al 31 dicembre 2017.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base procedurale e assenza di opposizioni
Nei considerando la Commissione richiama la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e constata che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, elemento che conduce alla registrazione.
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