Regolamento (UE) 2017/80
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/80 della Commissione, del 16 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007, che contiene l’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive contro la Corea del Nord. La modifica recepisce un aggiornamento deciso dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU, secondo cui cinque navi precedentemente attribuite a Ocean Maritime Management Company, Limited non sono controllate o gestite da tale soggetto e non devono essere trattate come risorse economiche soggette a congelamento per tale ragione. Il testo sostituisce quindi la voce OMM nell’allegato IV, riducendo l’elenco delle navi associate alla società.
Modifica dell’elenco delle persone/entità soggette a congelamento fondi nel quadro delle misure restrittive UE contro la Repubblica democratica popolare di Corea, con aggiornamento della voce relativa a Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea previste dal regolamento (CE) n. 329/2007. Incide sugli operatori dell’UE tenuti ad applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti dei soggetti inseriti nell’allegato IV, nonché sulle autorità e sui soggetti che gestiscono rapporti economici o finanziari con tali persone/entità. La modifica riguarda specificamente la voce relativa a Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) e l’elenco delle navi ad essa attribuite; resta immutato il perimetro generale delle sanzioni già previsto dal regolamento di base.
Modifica delle misure restrittive contro la Repubblica democratica popolare di Corea
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/80 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 329/2007, che disciplina le misure restrittive dell’Unione europea nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC). L’intervento è limitato ma rilevante sul piano operativo: aggiorna l’allegato IV, cioè l’elenco dei soggetti colpiti dal congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto normativo e fonte dell’aggiornamento
I considerando richiamano che l’allegato IV elenca persone, entità e organismi designati dal comitato sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che, per tale ragione, sono soggetti al congelamento dei beni ai sensi del regolamento (CE) n. 329/2007. La Commissione precisa inoltre che il 17 dicembre 2016 il comitato istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006) ha concluso che cinque navi indicate nell’allegato III della risoluzione 2270 (2016) non sono risorse economiche controllate o gestite da Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) e non sono quindi soggette al congelamento previsto dal paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006).
Modifica dell’allegato IV
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 secondo quanto riportato nell’allegato al regolamento di esecuzione. La voce interessata è quella di Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM), inserita tra le persone giuridiche, gruppi ed entità soggetti a restrizioni.
La voce mantiene:
- la denominazione e gli alias della società;
- i due indirizzi a Pyongyang;
- il numero IMO 1790183;
- la descrizione del coinvolgimento nell’organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013;
- il richiamo al contributo della società ad attività vietate, in particolare all’embargo sulle armi previsto dalla risoluzione 1718 (2006), come modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all’aggiramento delle misure ONU.
La parte sostanziale della modifica consiste nella revisione dell’elenco delle navi di cui OMM è indicata come operatore/gestore: rispetto alla formulazione precedente, vengono espunte cinque unità che risultano non controllate o non gestite da OMM secondo la valutazione del comitato sanzioni ONU.
Effetti pratici della modifica
Per gli operatori soggetti alla disciplina sanzionatoria dell’Unione, la conseguenza principale è la necessità di aggiornare i controlli di compliance, le verifiche sui soggetti designati e le procedure interne di screening. La modifica non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma corregge e aggiorna il contenuto dell’elenco applicabile, con impatto diretto sulla qualificazione di talune navi ai fini del congelamento dei beni.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce relativa a Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM), inserita nell’elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Recepimento della decisione del comitato sanzioni ONU
I considerando precisano che il 17 dicembre 2016 il comitato istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006) ha stabilito che cinque navi elencate nell’allegato III della risoluzione 2270 (2016) non sono risorse economiche controllate o gestite da OMM e, pertanto, non sono soggette al congelamento dei beni previsto dal paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006).
Sostituzione della voce OMM nell’elenco sanzionatorio
L’allegato sostituisce integralmente la precedente voce OMM nell’allegato IV. Rimangono identici l’identificazione della società, gli indirizzi e l’IMO number 1790183, nonché la descrizione del suo ruolo nel traffico di un carico nascosto di armi da Cuba alla RDPC nel luglio 2013 e nel supporto ad attività vietate dalle risoluzioni ONU. Viene però ridotto l’elenco delle navi attribuite alla società, eliminando cinque unità rispetto alla versione precedente.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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