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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/77

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/77 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

Normativa europea32017R0077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/77 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti dell’Iran, modificando l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. In attuazione della decisione (PESC) 2017/83 e di varie pronunce giurisdizionali dell’Unione, vengono espunte alcune entità dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 con rimozione di alcune entità dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone ed entità elencate nell’allegato IX, parte I.B, del regolamento (UE) n. 267/2012, limitatamente alle voci rimosse dal presente regolamento di esecuzione. L’effetto è circoscritto al regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti dell’Iran e riguarda, in particolare, le misure restrittive connesse ad attività nucleari o relative a missili balistici e al sostegno al governo iraniano. Le modifiche producono effetti nell’ordinamento degli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/77 interviene sul regime restrittivo dell’Unione verso l’Iran, aggiornando l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. L’atto dà esecuzione alla decisione (PESC) 2017/83 e recepisce gli effetti di diverse pronunce del Tribunale e della Corte di giustizia, che avevano imposto l’uscita di alcune entità dall’elenco sanzionatorio.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) n. 267/2012 costituisce il quadro principale delle misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran. Il presente regolamento di esecuzione è adottato per adeguare l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive, garantendo coerenza con gli sviluppi della politica estera e di sicurezza comune e con la giurisprudenza dell’Unione.

Ambito materiale della modifica

L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, parte I.B, dedicata alle entità incluse nel regime sanzionatorio. In tale elenco sono rimosse le voci relative a:

  • Bank Saderat PLC (Londra);
  • Neka Novin (alias Niksa Nirou);
  • West Sun Trade GmbH;
  • Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC).

La modifica incide, quindi, sulla platea dei soggetti sottoposti alle misure restrittive dell’Unione, senza introdurre nuove categorie di obblighi o divieti sostanziali nel testo in esame.

Fondamento delle rimozioni

I considerando spiegano che la cancellazione di alcune entità dall’elenco deriva, in parte, dall’attuazione della decisione (PESC) 2017/83 e, in parte, dalle sentenze rese nelle cause T-182/13, T-433/13, T-158/13, T-5/13 e T-45/14, nonché dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-200/13 P. In particolare, vengono richiamate le decisioni giurisdizionali che hanno escluso dal novero dei soggetti sanzionati Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company, Petropars Resources Engineering Ltd, Iran Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH, Naser Bateni e Bank Saderat Iran.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetto immediato secondo le regole generali degli atti dell’Unione di questo tipo.

Disposizioni principali

Rimozione di entità dall’allegato IX

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, sono rimosse le voci relative a Bank Saderat PLC (Londra), Neka Novin (alias Niksa Nirou), West Sun Trade GmbH e Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC).

Base giuridica e coordinamento con la decisione PESC

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 e si coordina con la decisione (PESC) 2017/83 del Consiglio, che aveva già previsto la rimozione di varie entità dall’elenco sanzionatorio.

Motivazione giurisprudenziale delle cancellazioni

I considerando richiamano sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia che hanno escluso dal regime sanzionatorio diverse entità e persone, tra cui Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company, Petropars Resources Engineering Ltd, Iran Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH, Naser Bateni e Bank Saderat Iran. Per certezza giuridica viene soppressa anche la voce relativa a Bank Saderat PLC (Londra).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esterneenergia e non proliferazione

Testo integrale

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