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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11491/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati collegati alla cosca Santapaola-Ercolano: partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), concorso esterno in associazione mafiosa (art. 110 combinato con 416-bis), trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis), estorsione tentata e consumata (artt. 56, 81, 629 in relazione all'art. 628), ecc. Le doglianze principali riguardano (i) carenza o contraddittorietà della motivazione e valutazione delle prove (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e persone offese); (ii) contestazione dell'esistenza o del ruolo mafioso e delle aggravanti (carattere armato, agevolazione mafiosa); (iii) errata individuazione del momento consumativo del reato di trasferimento fraudolento di valori; (iv) mancanza di prevedibilità/violazione art. 7 CEDU e problema della cosiddetta "fibrillazione" dell'associazione; (v) richieste alternative di riconoscimento di fattispecie diverse (art. 378 o 418 c.p.) e questioni di determinazione della pena e confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Cesarotti e Di Grazia perché largamente basati su censure di merito o manifestamente infondate; ha rigettato il ricorso di Geremia. In sintesi: per Cesarotti la sentenza di merito è confermata in relazione al ruolo di garante/custode/liquidatore degli investimenti del clan, alla qualificazione dei vari trasferimenti societari come strumenti di elusione di misure di prevenzione e alla riconduzione delle condotte ai reati contestati; è stata inoltre respinta la censura sull'esclusione dell'aggravante del carattere armato e sull'agevolazione mafiosa, e confermata la confisca. Per Di Grazia sono state respinte le censure sulla credibilità delle persone offese (fratelli Belardo), sul dolo dell'estorsione e sull'aggravante dell'art. 628, comma 3; la richiesta di massima estensione della riduzione per il tentativo è stata ritenuta improponibile. Per Geremia è stato rigettato il ricorso: i primi tre motivi sono stati considerati doglianze di merito/improponibili; il motivo relativo alla "fibrillazione" e alla prevedibilità (art. 7 CEDU) è stato esaminato ma non condiviso, con integrazione motivazionale; la Corte ha ritenuto provato un contributo concreto, specifico e duraturo (2013-2018) in favore dell'associazione, sufficiente a integrare il concorso esterno. Conseguenze processuali: condanne alle spese e, per alcuni ricorrenti, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione di Cesarotti e Di Grazia, e ha confermato l'esistenza e la persistenza della cosca Santapaola-Ercolano come contesto fattuale rilevante; nei casi di "mafie storiche" è ammessa una prova attenuata su alcuni elementi specifici.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma generale sul concorso: combinata con altre fattispecie (es. 416-bis) per configurare il concorso esterno; la giurisprudenza nazionale consente l'uso dell'art.110 per estendere responsabilità a soggetti che danno un contributo consapevole all'associazione.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Trasferimento fraudolento di valori: la Corte ha ribadito che si tratta di reato istantaneo a effetti permanenti che può avere natura plurima o frazionata; modifiche societarie che creano una "nuova apparenza" e siano strumentali all'elusione di misure di prevenzione possono spostare il tempus commissi delicti.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Illecita concorrenza con minaccia o violenza: contestata e confermata in relazione a condotte intimidatorie rivolte a concorrenti per condizionare commesse.

  • art. 629 cod. pen.

    Estorsione (tentata e consumata): la Corte ha accettato la qualificazione di alcune condotte come estorsive, valorizzando la consapevolezza dell'agente di mirare a pretese non tutelabili giudizialmente.

  • art. 628 cod. pen.

    Aggravante collegata alla riconoscibilità dell'appartenenza mafiosa: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando le modalità intimidatorie (e il contesto) permettono di percepire la peculiare vessazione mafiosa, anche se non tutti gli offesi avevano conoscenza diretta dell'appartenenza.

  • art. 56 cod. pen.

    Tentativo: applicato per le forme non consumate delle condotte estorsive; la determinazione della riduzione è rimessa al giudice di merito e difficilmente suscettibile di censura in Cassazione se motivata.

  • art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Censura sulla prevedibilità della fattispecie del concorso esterno: la Corte ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione nazionale e della funzione dell'art.110 c.p., non sussista violazione in questo caso; le pronunce della Corte EDU non hanno portato a ritenere insuperabile l'orientamento italiano sulla combinazione dell'art.110 con altre fattispecie.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limite alla proponibilità di censure in Cassazione: alcune doglianze sono state dichiarate improponibili per violazione del requisito previsto dall'art.606 c.p.p. (es. motivi che investono il merito o non tempestivamente sollevati).

  • artt. 615 e 616 cod. proc. pen.

    Previsione delle conseguenze dell'inammissibilità: applicate per le doglianze dichiarate inammissibili (conseguente condanna alle spese nelle misure di legge).

  • art. 378 cod. pen.

    Richiesta alternativa di riconoscimento di reato diverso (esercizio di attività organizzata per il traffico di stupefacenti o altro): ritenuta inammissibile perché non tempestivamente avanzata in appello.

  • art. 418 cod. pen.

    Altro titolo alternativo ipotizzato in subordine: improponibile in Cassazione per mancata tempestiva deduzione in grado d'appello.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione ha poteri di sindacato limitati: non può rimettere in discussione la valutazione di fatto e la scelta di credibilità del giudice di merito se la motivazione è logicamente congrua; le censure devono quindi mirare a profili di illegittimità di diritto o vizi logico-giuridici seri e non a una diversa valutazione delle prove.
  • Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) la giurisprudenza ammette che la condotta sia frazionata nel tempo e che vicende societarie successive possano spostare il momento consumativo quando servono a eludere misure di prevenzione; chi impugna deve argomentare specificamente perché la valutazione temporale sarebbe errata.
  • Nel diritto penale mafioso la prova su certi elementi può essere attenuata in presenza di "mafie storiche"; contestazioni generiche dell'esistenza del clan o del ruolo del ricorrente sono difficili da accogliere se il giudice di merito ha motivato in modo coerente su intercettazioni, dichiarazioni e atti documentali.
  • Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede un contributo concreto, specifico, consapevole e rilevante per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione; la nozione di "fibrillazione" non esclude automaticamente la responsabilità: conta il contributo e la sua efficacia causale.
  • Le censure basate su mancata prevedibilità (art. 7 CEDU) devono dimostrare che la fattispecie astratta, così come applicata, mancava di sufficiente tassatività; tuttavia l'ordinamento italiano, attraverso l'art.110 c.p., consente combinazioni normative che generalmente rispettano i principi di legalità, salvo casi eccezionali verificabili con argomentazioni precise.
  • Questioni di pena e riduzioni per il tentativo sono in larga parte discretionarie e motivate dal giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emerge illegittimità o manifesta irragionevolezza.
  • Per essere ammissibili in Cassazione, i motivi devono essere articolati su base giuridica e non limitarsi a riproporre valutazioni di fatto; inoltre le deduzioni non svolte tempestivamente nei gradi precedenti (es. alternative di reato) sono spesso dichiarate improponibili.

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