Cassazione Penale, Sentenza n. 11491/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati collegati alla cosca Santapaola-Ercolano: partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), concorso esterno in associazione mafiosa (art. 110 combinato con 416-bis), trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis), estorsione tentata e consumata (artt. 56, 81, 629 in relazione all'art. 628), ecc. Le doglianze principali riguardano (i) carenza o contraddittorietà della motivazione e valutazione delle prove (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e persone offese); (ii) contestazione dell'esistenza o del ruolo mafioso e delle aggravanti (carattere armato, agevolazione mafiosa); (iii) errata individuazione del momento consumativo del reato di trasferimento fraudolento di valori; (iv) mancanza di prevedibilità/violazione art. 7 CEDU e problema della cosiddetta "fibrillazione" dell'associazione; (v) richieste alternative di riconoscimento di fattispecie diverse (art. 378 o 418 c.p.) e questioni di determinazione della pena e confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Cesarotti e Di Grazia perché largamente basati su censure di merito o manifestamente infondate; ha rigettato il ricorso di Geremia. In sintesi: per Cesarotti la sentenza di merito è confermata in relazione al ruolo di garante/custode/liquidatore degli investimenti del clan, alla qualificazione dei vari trasferimenti societari come strumenti di elusione di misure di prevenzione e alla riconduzione delle condotte ai reati contestati; è stata inoltre respinta la censura sull'esclusione dell'aggravante del carattere armato e sull'agevolazione mafiosa, e confermata la confisca. Per Di Grazia sono state respinte le censure sulla credibilità delle persone offese (fratelli Belardo), sul dolo dell'estorsione e sull'aggravante dell'art. 628, comma 3; la richiesta di massima estensione della riduzione per il tentativo è stata ritenuta improponibile. Per Geremia è stato rigettato il ricorso: i primi tre motivi sono stati considerati doglianze di merito/improponibili; il motivo relativo alla "fibrillazione" e alla prevedibilità (art. 7 CEDU) è stato esaminato ma non condiviso, con integrazione motivazionale; la Corte ha ritenuto provato un contributo concreto, specifico e duraturo (2013-2018) in favore dell'associazione, sufficiente a integrare il concorso esterno. Conseguenze processuali: condanne alle spese e, per alcuni ricorrenti, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione di Cesarotti e Di Grazia, e ha confermato l'esistenza e la persistenza della cosca Santapaola-Ercolano come contesto fattuale rilevante; nei casi di "mafie storiche" è ammessa una prova attenuata su alcuni elementi specifici.
art. 110 cod. pen.
Norma generale sul concorso: combinata con altre fattispecie (es. 416-bis) per configurare il concorso esterno; la giurisprudenza nazionale consente l'uso dell'art.110 per estendere responsabilità a soggetti che danno un contributo consapevole all'associazione.
art. 512-bis cod. pen.
Trasferimento fraudolento di valori: la Corte ha ribadito che si tratta di reato istantaneo a effetti permanenti che può avere natura plurima o frazionata; modifiche societarie che creano una "nuova apparenza" e siano strumentali all'elusione di misure di prevenzione possono spostare il tempus commissi delicti.
art. 513-bis cod. pen.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza: contestata e confermata in relazione a condotte intimidatorie rivolte a concorrenti per condizionare commesse.
art. 629 cod. pen.
Estorsione (tentata e consumata): la Corte ha accettato la qualificazione di alcune condotte come estorsive, valorizzando la consapevolezza dell'agente di mirare a pretese non tutelabili giudizialmente.
art. 628 cod. pen.
Aggravante collegata alla riconoscibilità dell'appartenenza mafiosa: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando le modalità intimidatorie (e il contesto) permettono di percepire la peculiare vessazione mafiosa, anche se non tutti gli offesi avevano conoscenza diretta dell'appartenenza.
art. 56 cod. pen.
Tentativo: applicato per le forme non consumate delle condotte estorsive; la determinazione della riduzione è rimessa al giudice di merito e difficilmente suscettibile di censura in Cassazione se motivata.
art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Censura sulla prevedibilità della fattispecie del concorso esterno: la Corte ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione nazionale e della funzione dell'art.110 c.p., non sussista violazione in questo caso; le pronunce della Corte EDU non hanno portato a ritenere insuperabile l'orientamento italiano sulla combinazione dell'art.110 con altre fattispecie.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limite alla proponibilità di censure in Cassazione: alcune doglianze sono state dichiarate improponibili per violazione del requisito previsto dall'art.606 c.p.p. (es. motivi che investono il merito o non tempestivamente sollevati).
artt. 615 e 616 cod. proc. pen.
Previsione delle conseguenze dell'inammissibilità: applicate per le doglianze dichiarate inammissibili (conseguente condanna alle spese nelle misure di legge).
art. 378 cod. pen.
Richiesta alternativa di riconoscimento di reato diverso (esercizio di attività organizzata per il traffico di stupefacenti o altro): ritenuta inammissibile perché non tempestivamente avanzata in appello.
art. 418 cod. pen.
Altro titolo alternativo ipotizzato in subordine: improponibile in Cassazione per mancata tempestiva deduzione in grado d'appello.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione ha poteri di sindacato limitati: non può rimettere in discussione la valutazione di fatto e la scelta di credibilità del giudice di merito se la motivazione è logicamente congrua; le censure devono quindi mirare a profili di illegittimità di diritto o vizi logico-giuridici seri e non a una diversa valutazione delle prove.
- Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) la giurisprudenza ammette che la condotta sia frazionata nel tempo e che vicende societarie successive possano spostare il momento consumativo quando servono a eludere misure di prevenzione; chi impugna deve argomentare specificamente perché la valutazione temporale sarebbe errata.
- Nel diritto penale mafioso la prova su certi elementi può essere attenuata in presenza di "mafie storiche"; contestazioni generiche dell'esistenza del clan o del ruolo del ricorrente sono difficili da accogliere se il giudice di merito ha motivato in modo coerente su intercettazioni, dichiarazioni e atti documentali.
- Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede un contributo concreto, specifico, consapevole e rilevante per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione; la nozione di "fibrillazione" non esclude automaticamente la responsabilità: conta il contributo e la sua efficacia causale.
- Le censure basate su mancata prevedibilità (art. 7 CEDU) devono dimostrare che la fattispecie astratta, così come applicata, mancava di sufficiente tassatività; tuttavia l'ordinamento italiano, attraverso l'art.110 c.p., consente combinazioni normative che generalmente rispettano i principi di legalità, salvo casi eccezionali verificabili con argomentazioni precise.
- Questioni di pena e riduzioni per il tentativo sono in larga parte discretionarie e motivate dal giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emerge illegittimità o manifesta irragionevolezza.
- Per essere ammissibili in Cassazione, i motivi devono essere articolati su base giuridica e non limitarsi a riproporre valutazioni di fatto; inoltre le deduzioni non svolte tempestivamente nei gradi precedenti (es. alternative di reato) sono spesso dichiarate improponibili.
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