Cassazione Civile, Ordinanza n. 03398/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che aveva ottenuto in primo grado decreto ingiuntivo per il saldo di compensi relativi a prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento provvisorio ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che aveva ritenuto ammissibile l'appello della controparte, pur notificato alla società originaria ormai estinta per fusione per incorporazione. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2504-bis e 2495 c.c., sostenendo che l'appello fosse inammissibile perché notificato a un soggetto estinto e perché la controparte conosceva da tempo le vicende societarie di incorporazione e la successiva estinzione della società destinataria della notificazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, ma ha confermato il dispositivo, affermando che l'appello era validamente notificato al procuratore costituito della società, in applicazione del principio di ultrattività del mandato difensivo, principio ritenuto estensibile anche all'estinzione della persona giuridica quando l'evento non sia stato formalmente dichiarato o notificato alle altre parti. La conoscenza aliunde dell'estinzione non rileva e la successiva costituzione della società incorporante ha comunque sanato ogni eventuale irregolarità. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in cassazione.
la Corte richiama la regola per cui, in caso di fusione in corso di causa, non si determina interruzione del processo; la questione non va risolta sulla base dell'estinzione della società incorporata in sé, ma alla luce dell'ultrattività del mandato.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è comunque conforme a diritto.
è la disposizione che individua gli eventi interruttivi del processo, esclusi però in difetto di formale dichiarazione o notificazione dell'evento alla controparte.
la notificazione della sentenza al procuratore costituito è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione quando opera l'ultrattività del mandato.
l'impugnazione può essere notificata presso il procuratore costituito, anche se la parte sia nel frattempo estinta, purché l'evento non sia stato formalmente dichiarato o notificato.
è richiamato per affermare che la società incorporante, ove intervenga nel processo, può spiegare intervento volontario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1, comma 10, d.l. n. 324 del 1993, conv. in l. n. 342 del 1993
richiamato nella ricostruzione del giudizio di merito per la individuazione del soggetto pubblico legittimato passivo.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, quando la parte costituita a mezzo procuratore subisce un evento estintivo o di perdita della capacità non formalmente dichiarato in udienza né notificato alle altre parti, opera la regola dell'ultrattività del mandato difensivo: gli effetti processuali del rapporto con il procuratore restano fermi ai fini delle notificazioni e della legittimazione a impugnare.
- La notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito è valida anche se la controparte conosca aliunde l'estinzione della persona giuridica, perché ciò che rileva, ai fini processuali, è la mancata formale comunicazione dell'evento alle altre parti.
- La fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa non determina, di per sé, l'interruzione del processo; la società incorporante può comunque intervenire volontariamente e la sua successiva costituzione può sanare eventuali irregolarità della notificazione.
- La motivazione della sentenza impugnata può essere corretta in cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. quando il dispositivo sia conforme a diritto, anche se la giustificazione giuridica adottata dal giudice di merito non sia esatta.
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