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Legge

L.R. Basilicata 34/2014

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 – articolo 17 recante “Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità. Modifiche ed integrazioni all’art. 16 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 34/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 34/2014 modifica l’art. 17 della L.R. n. 26/2014 sul contributo per la prevenzione della cecità: precisa che l’erogazione avviene tramite l’Azienda Sanitaria di Potenza, demanda alla Giunta criteri e modalità, abroga alcuni commi e aggiorna il richiamo all’ASL di Potenza. Abroga inoltre varie norme regionali previgenti.

Modifiche al contributo per la prevenzione della cecità in Basilicata

Modifiche al contributo per la prevenzione della cecità

La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina del contributo collegato alla prevenzione della cecità già contenuta nell’art. 17 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26. L’assetto risultante concentra l’erogazione in capo all’Azienda Sanitaria di Potenza e affida alla Giunta regionale la definizione delle regole applicative.

Erogazione del contributo e competenze amministrative

Il contributo previsto dalla disciplina regionale viene erogato attraverso l’Azienda Sanitaria di Potenza. La Giunta regionale è competente a stabilire modalità e criteri di erogazione del contributo, con funzione di regolazione operativa del beneficio.

Coordinamento istituzionale e soggetti coinvolti

Nel testo coordinato, per le attività richiamate dal comma 7 dell’art. 17, il riferimento è all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, previo parere del Dipartimento interaziendale regionale. Il provvedimento sostituisce quindi il precedente richiamo al Dipartimento interaziendale di oculistica.

Abrogazioni e assetto normativo residuo

La legge abroga:

  • la L.R. 16 giugno 2003, n. 22;
  • l’art. 32 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
  • l’art. 27 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26;
  • tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.

Resta espressamente in vigore, a tutti gli effetti, l’art. 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, come modificato e integrato dall’art. 17 della L.R. n. 26/2014 e dalla presente legge.

Entrata in vigore

La legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

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