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Legge

L.R. Basilicata 32/2014

RISANAMENTO E RILANCIO DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 32/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge completa la riforma dei Consorzi industriali lucani, sostituendo gli organi collegiali con l’amministratore unico, disciplinando direttore, compensi e incompatibilità, e prevedendo piani di risanamento, clausola sociale, regole su vendite/assegnazioni dei lotti, pianificazione quinquennale e strumenti urbanistici. Molte misure sono legate alla fase 2014-2015 o a piani con effetti limitati ai consorzi della Basilicata.

Risanamento, rilancio e nuova governance dei Consorzi per lo sviluppo industriale della Basilicata

Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale della Basilicata

La legge regionale disciplina il completamento della riforma dei Consorzi per lo sviluppo industriale della Basilicata, introducendo una governance monocratica, misure di risanamento economico-finanziario, strumenti di programmazione industriale e regole urbanistiche e patrimoniali per le aree produttive.

Oggetto, finalità e definizioni

La Regione persegue il completamento del processo di riforma, risanamento e rilancio dei Consorzi, affinché possano contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema produttivo lucano. La legge coordina anche gli strumenti di programmazione regionale in materia industriale.

Ai fini dell’applicazione sono richiamate alcune definizioni, tra cui:

  • indice FOI, usato per l’adeguamento dei valori monetari;
  • lotti, intesi come porzioni di area industriale oggetto di assegnazione;
  • oneri di urbanizzazione, comprensivi delle infrastrutture di comunicazione elettronica;
  • procedure di affidamento, secondo la disciplina allora vigente;
  • Soggetto Gestore (SG), organismo dotato di personalità giuridica incaricato della gestione delle APEA.

Modifiche alla disciplina dei Consorzi industriali

La legge modifica la legge regionale n. 18 del 2010, introducendo tra i compiti dei Consorzi l’individuazione, progettazione e attuazione della rete di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), in raccordo con Regione e Comuni.

Viene inoltre sostituita la disciplina degli organi dei Consorzi: gli organi sono l’amministratore unico e il collegio dei revisori dei conti. L’amministratore unico è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta, dura cinque anni e comunque non oltre la legislatura regionale, ed è rinnovabile una sola volta. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura cinque anni e comunque non oltre l’incarico dell’amministratore unico.

Sono poi ridefiniti i poteri dell’amministratore unico, che rappresenta il Consorzio ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva regolamenti, documenti programmatici e bilancio consuntivo, autorizza spese urgenti e indifferibili, determina sui piani urbanistici, stipula contratti e convenzioni, si pronuncia sui criteri di cui all’articolo 31 e può contrarre mutui per investimenti. È escluso il ricorso al debito per posizioni debitorie o spese correnti, salvo quanto necessario ai piani di risanamento.

Il direttore del Consorzio è nominato dall’amministratore unico con contratto a tempo determinato, rinnovabile una sola volta, e cessa con l’incarico dell’amministratore unico. Il trattamento economico è fissato dalla Giunta regionale.

Compensi, incompatibilità e disciplina degli organi

Il compenso dell’amministratore unico è stabilito dalla Giunta regionale. Ai revisori spetta un compenso annuo parametrato ai revisori degli enti locali, con maggiorazione del 10% per il presidente. Sono rimborsate le spese di viaggio documentate, secondo i parametri previsti per i dirigenti regionali, e tutti i compensi gravano sul bilancio dei Consorzi.

La disciplina delle incompatibilità e della revoca richiama sia le norme civilistiche sulle società per azioni sia il decreto legislativo n. 39 del 2013 e la legge regionale n. 32 del 2000. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, revoca l’incarico in caso di decadenza o incompatibilità non eliminata; ulteriori cause possono essere previste nello statuto.

Adeguamento degli statuti e fase transitoria iniziale

Entro 60 giorni dalla nomina dell’amministratore unico, ciascun Consorzio deve adeguare il proprio statuto. Gli adeguamenti sono predisposti dal legale rappresentante e approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro 30 giorni; decorso inutilmente il termine, si intendono approvati.

In questa fase i Consorzi possono prevedere la figura del Soggetto Gestore dell’APEA. Il SG opera sulla base di una convenzione con il Comune o i Comuni interessati e con il Consorzio, disciplinando durata e obblighi reciproci, e cura la gestione dell’APEA, la manutenzione ordinaria delle parti comuni, la riscossione dei contributi, gli atti conservativi, i contratti di manutenzione e servizi, il supporto all’insediamento di attività coerenti con gli atti di governo del territorio e l’analisi ambientale del contesto produttivo.

La prima applicazione della legge prevedeva la nomina degli amministratori unici entro 30 giorni dall’entrata in vigore; i commissari straordinari cessavano con la nomina degli amministratori unici e comunque al trentesimo giorno. I direttori generali già nominati dai commissari restavano in carica solo fino alla scadenza contrattuale certa, o comunque non oltre la scadenza del mandato dei commissari e in ogni caso non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge.

Risanamento economico-finanziario e piani di risanamento

Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale può approvare per ciascun Consorzio un piano di risanamento. Il piano tiene conto dei procedimenti avviati in base alla precedente disciplina, dei maggiori o minori costi connessi alle misure di riordino, dell’esigenza di ricondurre l’attività dei Consorzi ai compiti istituzionali e, per Potenza, anche dei procedimenti già avviati da norme poi abrogate.

I piani definiscono:

  • le misure finanziarie regionali per assicurare il risanamento e l’equilibrio gestionale;
  • l’entità dell’impegno economico regionale;
  • se necessario, le iniziative di valorizzazione del patrimonio consortile e le risorse attese da tali iniziative.

È previsto anche un piano stralcio, nelle more dell’approvazione del piano di risanamento, per far fronte alle debitorie certe al 31 dicembre 2014. Le norme prevedono che gli oneri del piano stralcio gravino sulle risorse regionali individuate dalla legge di bilancio o sulla missione indicata dalle successive modifiche.

Riduzione degli organici e salvaguardie occupazionali

I piani di risanamento possono prevedere il comando di dipendenti consortili, in servizio da almeno 24 mesi prima dell’entrata in vigore della legge, presso la Regione, i suoi enti strumentali o società controllate, previa verifica di compatibilità con dotazione organica e bilancio. Con appositi accordi può essere disposto il comando anche presso Province o Comuni interessati.

In caso di trasferimento, anche parziale, della gestione di reti e impianti, i piani possono prevedere il passaggio diretto del personale addetto al nuovo gestore, con salvaguardia delle condizioni contrattuali, a condizione che il personale sia in servizio da almeno 12 mesi prima dell’entrata in vigore e vi sia intesa con il nuovo gestore e assenso dei lavoratori.

Autorizzazione preventiva delle nuove assunzioni

Se la Regione ha stanziato risorse per il risanamento del Consorzio, le nuove assunzioni da parte del Consorzio restano subordinate, per tutta la durata dell’impegno finanziario regionale, alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale e devono essere svolte tramite procedure di evidenza pubblica. La richiesta deve motivare le esigenze e dimostrare la sostenibilità dei costi almeno per il periodo coperto dall’impegno regionale.

Clausola sociale nelle procedure di affidamento

Nelle procedure di affidamento di servizi di manutenzione e gestione delle reti e degli impianti nelle aree industriali, quando i servizi siano equivalenti o comparabili, il bando, l’invito o il capitolato devono imporre al nuovo aggiudicatario l’assunzione, senza prova, degli addetti già impiegati dal precedente appaltatore e il mantenimento del trattamento giuridico ed economico legato all’anzianità maturata.

L’obbligo riguarda il personale impiegato continuativamente da almeno 24 mesi prima dell’entrata in vigore della legge e si applica anche ai lavoratori sospesi con diritto alla conservazione del posto. Non riguarda dimissionari, pensionati o licenziati per giusta causa prima della gara o della stipula.

Regole sui lotti trasferiti al Consorzio di Potenza

Per i lotti trasferiti al Consorzio di Potenza ai sensi della normativa speciale richiamata e detenuti in forza di contratti di locazione in procedure concorsuali, il Consorzio deve procedere all’assegnazione in proprietà tramite avvisi pubblici e confronto concorrenziale.

La disciplina prevede:

  • determinazione del prezzo base d’asta;
  • definizione preventiva dei costi sostenuti dal detentore per rendere funzionale il lotto;
  • determinazione degli onorari e delle spese spettanti a curatore o commissario giudiziale;
  • diritto di prelazione del detentore primo classificato ex aequo, da esercitare entro 30 giorni;
  • riversamento al detentore dei costi riconosciuti e, al curatore/commissario, degli onorari e spese entro 30 giorni dal pagamento del prezzo.

La Giunta regionale deve definire entro 60 giorni dall’entrata in vigore i criteri per quantificare gli importi dovuti.

Destinazione dei ricavi patrimoniali e risorse finanziarie

I ricavi derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare dei Consorzi devono essere destinati alla realizzazione di infrastrutture per la piena funzionalità delle aree industriali e all’acquisizione dei lotti necessari agli insediamenti produttivi.

Nell’esercizio successivo all’incasso, fino al 5% di tali ricavi può essere usato per costi gestionali, salvo autorizzazione regionale a diversa destinazione. I piani di risanamento possono inoltre prevedere l’utilizzo dei ricavi attesi per il risanamento e il riequilibrio, entro i limiti e per il tempo strettamente necessari; le somme effettivamente incassate possono essere riversate alla Regione nei limiti degli impegni economici regionali.

Le risorse destinate al capo sul risanamento devono finanziare almeno l’80% delle disponibilità previste dall’articolo 39. Il Soggetto Gestore si finanzia con corrispettivi dei servizi, contributi volontari e sponsorizzazioni private, nonché partecipazione a bandi e progetti. È previsto l’obbligo di rendicontazione semestrale; l’uso improprio delle somme o il mancato rendiconto può determinare la revoca dell’amministratore unico e, se del caso, dei revisori.

Piano quinquennale di sviluppo industriale e Consulta per le politiche industriali

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un piano quinquennale di sviluppo industriale finalizzato a definire gli indirizzi generali delle politiche industriali regionali, le tipologie di investimenti da sostenere e gli indirizzi per l’attuazione delle norme regionali in materia di siti dismessi e insediamenti inattivi.

Il piano può individuare specifici interventi infrastrutturali, con stima dei costi e ordine di priorità. La Giunta, nel finanziare programmi o progetti, deve rispettare l’ordine prioritario eventualmente definito. Il piano va approvato in prima applicazione entro 120 giorni dall’entrata in vigore e aggiornato almeno ogni due anni, con coinvolgimento dei soggetti economici previsti dalla precedente disciplina.

Entro 60 giorni è istituita la Consulta per le politiche industriali, composta da 5 membri nominati dal Presidente della Giunta in rappresentanza delle principali associazioni imprenditoriali regionali. La Consulta esprime pareri non vincolanti sui programmi dei Consorzi e sul piano quinquennale; il parere si intende favorevole se non reso entro 30 giorni. I componenti non percepiscono indennità né rimborsi, la durata massima del mandato è di cinque anni e comunque fino alla fine della legislatura.

Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale

La Regione Basilicata promuove la RIISI, affidandone lo sviluppo operativo alla F.I.C.E.I., anche tramite la costituzione di nuovi enti. La rete è finalizzata a servizi innovativi integrati per imprese, enti locali e Regione in materia ambientale, territoriale e infrastrutturale. La norma prevede anche un finanziamento regionale di euro 10.000 per il 2015, a favore della FICEI.

Pianificazione urbanistica delle aree industriali

Quando il piano quinquennale o i suoi aggiornamenti prevedono ampliamenti o nuove aree industriali, la Regione convoca una conferenza di pianificazione sulla base della proposta di perimetrazione predisposta dal Consorzio competente. La proposta deve indicare infrastrutture necessarie, vincoli e collegamenti con le reti esistenti o programmate.

La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare, adotta prima la perimetrazione; la deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale, affissa per 30 giorni presso Consorzio e Comuni, e resa nota anche con manifesti e pubblicazione degli elaborati sui siti istituzionali. Entro 30 giorni dalla pubblicazione possono presentarsi osservazioni. Decorso tale termine, la Giunta approva la perimetrazione, che sostituisce ogni altro atto di assenso e vale come variante urbanistica; i Comuni devono adeguare i propri strumenti urbanistici.

Gli aggiornamenti seguono, in linea generale, la stessa procedura. Se la riduzione di area comporta aggiornamento in riduzione, si applica la disciplina richiamata dalla legge regionale n. 18 del 2010; fino all’adeguamento urbanistico comunale si applica il regime di salvaguardia del DPR n. 380 del 2001.

Piani di insediamento e loro variante

La Giunta regionale approva, su proposta del Consorzio competente, il piano di insediamento, che ha natura di piano attuativo. Il piano deve assicurare l’ordinato insediamento delle attività produttive, rispettare il piano quinquennale e, se del caso, le direttive della conferenza di pianificazione, e contenere disposizioni plano-volumetriche e tecniche su standard, tipologie costruttive, infrastrutture, dimensionamento dei lotti, destinazioni produttive, eventuali siti dismessi, vincoli e collegamenti.

Per ampliamenti o nuove aree, il piano va approvato entro 150 giorni dalla pubblicazione della perimetrazione; per le aree già esistenti, entro 150 giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del piano quinquennale. Le deliberazioni e gli elaborati sono pubblicati sul Bollettino ufficiale e sui siti istituzionali.

Se il piano o i suoi aggiornamenti introducono varianti rispetto alla perimetrazione o alle direttive, si applica la procedura della sezione dedicata alle aree, limitatamente alle parti in variante.

Procedimenti espropriativi

La pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle deliberazioni di perimetrazione determina l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sull’area, per tutte le destinazioni previste. Per le nuove aree o gli ampliamenti, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con l’approvazione del piano di insediamento o dei relativi aggiornamenti approvati in variante.

Diritti dei Consorzi sui lotti e pieno utilizzo delle aree industriali

Ai Consorzi sono riconosciuti diritti, poteri autorizzativi e facoltà finalizzati al pieno utilizzo delle aree industriali, da esercitare nel rispetto della disciplina del capo dedicato.

È riconosciuto il diritto di prelazione del Consorzio in caso di trasferimento oneroso dei lotti assegnati. L’assegnatario deve notificare l’intenzione di trasferire il lotto, indicando corrispettivo e condizioni; il Consorzio ha 60 giorni per esercitare la prelazione. Se esercitata, il prezzo va versato entro 30 giorni dal sessantesimo giorno successivo alla notifica, contestualmente al contratto. La disciplina si applica anche ai trasferimenti successivi al primo e ai lotti assegnati prima dell’entrata in vigore della legge.

L’alienazione o locazione dei lotti e dei manufatti realizzati su di essi è soggetta a preventiva autorizzazione consortile. L’istanza deve essere corredata della documentazione necessaria a verificare la coerenza della nuova attività con il piano quinquennale. Il Consorzio decide entro 30 giorni; il termine può essere sospeso una sola volta fino a 30 giorni per integrazioni documentali.

Il Consorzio può riacquistare le aree cedute, e in alcuni casi anche i manufatti, se il cessionario non realizza il manufatto entro cinque anni, se l’attività cessa da più di tre anni, se non sono rispettati i termini di inizio o ultimazione lavori, oppure se l’attività non inizia entro un anno dal completamento. La disciplina si applica anche a cessioni effettuate da terzi. In caso di riacquisto si applicano le regole statali sul valore dell’area, con attualizzazione secondo indice FOI.

Per avviare questa disciplina è previsto un fondo di primo avvio, non superiore al 20% delle risorse previste dall’articolo 39, con obbligo di rendicontazione entro 90 giorni dall’impiego. I proventi dei beni acquisiti con tali risorse devono essere reinvestiti per l’acquisizione di lotti necessari agli insediamenti produttivi.

Copertura finanziaria, transitorio e abrogazioni

La legge reca una copertura finanziaria per gli esercizi 2015-2016, con stanziamento di euro 2.000.000,00 sulla missione 14, programma 01, e rinvia per gli anni successivi alle leggi di bilancio. Se i piani di risanamento prevedono il riversamento di somme alla Regione, la Giunta può disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

Le norme transitorie della legge regionale n. 7 del 2013 restano applicabili fino all’approvazione dei piani di insediamento. Sono abrogate la legge regionale n. 19 del 2003, nonché l’articolo 48 della legge regionale n. 16 del 2012 e l’articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2013.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, il testo contiene numerosi adempimenti, termini iniziali e misure finanziarie riferiti al periodo 2014-2015 e a fasi di prima attuazione già esaurite. Per questo, pur restando rilevante come disciplina di riferimento dei Consorzi industriali lucani, è in larga parte di taglio programmatico e transitorio, con diversi profili ormai storicizzati.

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