Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 35/2014

Modifiche alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 28 “Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 35/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 35/2014 modifica la disciplina dei gruppi consiliari, imponendo un rendiconto annuale secondo linee guida nazionali e con evidenza delle risorse trasferite e della tracciabilità dei pagamenti. La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

Rendiconto annuale dei gruppi consiliari

Rendiconto annuale dei gruppi consiliari

La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina del rendiconto dei gruppi consiliari del Consiglio regionale, adeguandola alle regole statali in materia di controlli sui gruppi e di trasparenza della gestione. Il testo risultante disciplina modalità di redazione, trasmissione e rinvio alla normativa statale di riferimento.

Contenuto del rendiconto e criteri di redazione

Ciascun Gruppo consiliare del Consiglio regionale deve approvare un rendiconto di esercizio annuale. Il rendiconto deve essere strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, così da assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

Il rendiconto deve inoltre consentire la documentazione delle risorse e dei flussi finanziari del gruppo, evidenziando in apposite voci:

  • le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale;
  • il titolo del trasferimento;
  • le misure adottate per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Trasmissione e adempimenti successivi

Il rendiconto approvato da ciascun Gruppo consiliare deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio regionale. Quest’ultimo cura i successivi adempimenti secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

Rinvii alla disciplina statale

Per quanto non espressamente previsto dalla disciplina regionale, si applicano le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. La normativa regionale opera quindi in coordinamento con il sistema statale di controllo e rendicontazione dei gruppi consiliari.

Entrata in vigore

La legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.