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Regolamento

R.R. Liguria 7/2013

Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”.

Normativa regionaleR.R. Liguria 7/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento della Regione Liguria che disciplina il rilascio, il rinnovo, il subentro, la revoca e la decadenza delle concessioni per l’uso delle aree del demanio idrico, con procedure di evidenza pubblica per le attività economiche e regole specifiche per l’uso nautico. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, come modificato nel 2022.

Concessioni per l’utilizzo delle aree del demanio idrico

Concessioni per l’utilizzo delle aree del demanio idrico

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, il procedimento di rilascio delle concessioni per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, nel rispetto della direttiva servizi e della pianificazione di bacino. Dopo le modifiche del 2022, contiene una disciplina organica su pubblicità, istanze, evidenza pubblica, durata, canoni, garanzie, rinnovo, subentro, decadenza e revoca.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda l’utilizzo delle aree del demanio idrico, con o senza opere, e anche le occupazioni in alveo, in subalveo o in proiezione dell’alveo. Le concessioni devono garantire funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, tutela del bene pubblico e coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino.

Per le attività economiche, il regolamento prevede procedure di evidenza pubblica e si applica alle occupazioni finalizzate allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigiane e delle libere professioni.

Gestione delle aree disponibili e avviso pubblico

La Regione pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale un avviso di disponibilità delle aree del demanio idrico che intende concedere, indicando gli usi consentiti, purché compatibili con la pianificazione di bacino, il regime idraulico e la strumentazione urbanistica vigente.

La presentazione di un’istanza determina la cancellazione dell’avviso dal sito regionale e avvia la procedura concessoria relativa all’uso richiesto.

Istanza di concessione e documentazione richiesta

L’interessato deve presentare apposita istanza alla Regione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, con o senza opere, oppure per l’occupazione in alveo, in subalveo o in proiezione dell’alveo. L’istanza deve essere in bollo e, a pena di inammissibilità, contenere i dati del richiedente, l’oggetto della domanda, l’identificazione e la superficie dell’area, l’uso richiesto, l’eventuale presenza delle condizioni speciali previste dal regolamento, la previsione di opere o manufatti, l’attestazione del pagamento delle spese istruttorie e, nei casi previsti, le dichiarazioni sulla regolarità dei canoni, sull’assenza di cause ostative a contrarre e, per l’uso nautico, sullo svolgimento dell’attività nautica risultante dalla visura camerale.

Alla domanda va allegata documentazione minima essenziale, tra cui:

  • planimetria catastale aggiornata;
  • stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 con un’area estesa almeno 500 metri intorno alla zona richiesta;
  • relazione descrittiva dello stato dei luoghi con documentazione fotografica.

Se l’occupazione riguarda pertinenze idrauliche con mutazione dei luoghi, servono inoltre l’inquadramento rispetto alla pianificazione di bacino e alla normativa urbanistica, il coordinamento con altri vincoli e piani rilevanti e una relazione dettagliata sull’intervento e sulle modalità esecutive.

Per le occupazioni in alveo, in subalveo o in proiezione dell’alveo, la documentazione deve includere anche elaborati tecnici quotati, una relazione sui vincoli e sulla compatibilità idraulica e, se necessario, uno studio tecnico-idraulico.

Istruttoria, esclusioni e assegnazione diretta

La Regione non può rilasciare concessioni a soggetti privati che risultino non in regola con i pagamenti dei canoni e/o delle indennità di occupazione. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.

Le regole di pubblicazione e concorrenza non si applicano, con assegnazione diretta, in casi specifici, tra cui:

  • istante ente pubblico o soggetto che svolga servizio pubblico essenziale;
  • istanza relativa a pertinenze di un’opera già concessa all’istante;
  • richiesta di area confinante con quella già concessa, entro il limite del 20% della superficie originaria;
  • titolarità di fondo intercluso o dell’unico fondo che dà accesso a un’area demaniale interclusa;
  • per l’uso nautico ricettivo, area confinante con proprietà dell’istante entro il limite del 10% della superficie complessiva impiegata per l’attività.

Per i casi di fondo intercluso e di unico fondo di accesso, l’esclusione non si applica alle occupazioni per uso nautico.

Domande concorrenti e criteri di priorità

Quando vi sono domande concorrenti, la Regione invita i richiedenti a presentare un’offerta in busta chiusa entro il termine indicato. L’importo minimo a base d’offerta coincide con il canone di concessione previsto per l’area richiesta.

L’aggiudicazione va al soggetto che presenta l’offerta più remunerativa per la Regione, con riferimento al canone annuale. Se un ente pubblico o un soggetto che svolge servizio pubblico essenziale presenta domanda concorrente, non si applica la gara e la concessione è rilasciata direttamente a tale soggetto.

In caso di parità, è preferito chi propone un uso funzionale a interessi pubblici o alla valorizzazione del bene demaniale; se persiste la parità e tra i pari merito vi è il richiedente originario, l’area è assegnata a quest’ultimo, altrimenti si procede a sorteggio.

Regole specifiche per l’uso nautico

Per le istanze di occupazione del demanio idrico per uso nautico non sono ammissibili alcune domande, in particolare quelle presentate da soggetti privati per attività non lucrative se già titolari di concessione ad uso nautico, quelle di operatori economici che dalla visura camerale non risultino svolgere attività nautiche e quelle di enti pubblici o soggetti che svolgono un servizio pubblico essenziale già titolari di concessione ad uso nautico.

Le istanze di uso nautico per attività economiche seguono le regole generali di pubblicazione e concorrenza. Se, nell’ambito di un’istanza privata non lucrativa, emergono anche domande concorrenti di tipo economico, alla fase di offerta sono invitati soltanto i soggetti economici.

Sono inoltre escluse le istanze concorrenti presentate da soggetti in rapporto di controllo o comunque legati da relazioni tali da ricondurre le domande a un unico centro decisionale.

Provvedimento concessorio, disciplina accessoria ed efficacia

La Regione conclude l’istruttoria e rilascia il provvedimento concessorio previa acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni secondo la legge sul procedimento amministrativo. La concessione diventa efficace solo dopo il pagamento del canone e della cauzione entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento e dopo la sottoscrizione del disciplinare entro 60 giorni dalla richiesta; l’inutile decorso di tali termini comporta decadenza.

Il provvedimento può comprendere anche l’autorizzazione idraulica, quando necessaria. Se l’autorità procedente è diversa dall’ente concedente, l’autorizzazione idraulica è rilasciata in conferenza di servizi e la concessione demaniale successivamente.

Per interventi urgenti è possibile rilasciare l’autorizzazione idraulica, con successiva regolarizzazione dei profili concessori.

Il disciplinare di concessione, salvo i casi in cui sia sostituito dall’accettazione delle prescrizioni del provvedimento, contiene gli elementi essenziali del rapporto: identificazione del concessionario, area e opere, uso consentito, prescrizioni, durata, rinnovo, canone, cauzione, condizioni e obblighi, nonché i casi di rinuncia, revoca e decadenza. Gli oneri di registrazione sono a carico del richiedente.

Durata delle concessioni

Le concessioni per l’utilizzo dei beni demaniali hanno durata massima di 19 anni. Per le derivazioni idriche, la durata della concessione di area coincide con quella della concessione a derivare.

Canoni e spese istruttorie

Ogni utilizzazione del demanio idrico è subordinata al pagamento di un canone annuo calcolato sulla base dei provvedimenti regionali vigenti, che ne definiscono anche le modalità di pagamento. L’istanza richiede inoltre il pagamento delle spese istruttorie, la cui attestazione deve essere allegata alla domanda.

Garanzie e cauzione

A garanzia degli obblighi concessori, il concessionario deve prestare cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. L’importo è pari a una annualità di canone per le concessioni a enti pubblici e almeno al doppio del canone annuo per le concessioni ai privati.

Per opere di particolare complessità e onerosità, la cauzione può essere commisurata al costo stimato di demolizione delle opere, secondo il prezziario regionale.

La cauzione è svincolata alla scadenza solo se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi e non vi sono pendenze per danni. Per le occupazioni occasionali non superiori a 20 giorni, la cauzione non è dovuta salvo casi particolari valutati dalla Regione. La cauzione è infruttifera.

Obblighi del concessionario e ripristino dei luoghi

Il concessionario deve rispettare tutte le prescrizioni del provvedimento concessorio e usare l’area in modo da non ledere diritti altrui o causare danni a terzi. Se sono realizzati manufatti, deve provvedere a proprie spese alla sistemazione dell’area e alla rimozione dei materiali di risulta o di deposito.

Alla cessazione della concessione, per mancato rinnovo, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario deve rilasciare l’area, rimuovere i manufatti e ripristinare lo stato dei luoghi. Gli stessi obblighi si applicano anche a chi abbia la disponibilità del bene.

Se il concessionario non adempie, l’ente concedente può procedere all’esecuzione d’ufficio con rivalsa.

Effetti alla cessazione della concessione

Alla cessazione della concessione, le opere non amovibili eventualmente realizzate possono essere acquisite senza oneri al demanio idrico, previa verifica dell’interesse pubblico a trattenerle. In tal caso il responsabile del procedimento informa il concessionario e richiede l’avviso degli uffici statali competenti.

Per gli interventi migliorativi non è riconosciuto alcun rimborso al concessionario.

Rinnovo della concessione

Per il rinnovo, l’interessato deve presentare domanda all’ente concedente almeno sei mesi prima della scadenza. La concessione può comunque proseguire fino alla decisione espressa, purché il concessionario sia in regola con i canoni.

Le richieste di rinnovo relative ad aree di pertinenza idraulica destinate ad attività economiche sono considerate, a tutti gli effetti, nuove concessioni. Se il rinnovo comporta una variante sostanziale rispetto all’atto originario, si applicano le regole della nuova concessione.

Subentro, cessione e gestione affidata ad altri soggetti

La concessione non può essere ceduta, in tutto o in parte, senza autorizzazione dell’ente concedente, che verifica i requisiti del subentrante. Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi e risponde anche dei canoni insoluti.

Il deposito cauzionale del rinunciatario è restituito dopo l’accettazione del subingresso; il subentrante deve costituire un nuovo deposito. Le società concessionarie devono comunicare entro 30 giorni ogni trasformazione o modifica societaria.

La subconcessione è vietata. È però possibile affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, previa autorizzazione regionale; per i privati ciò è consentito solo in casi eccezionali e per periodi determinati, mentre per gli enti pubblici l’eventuale affidamento a soggetti che svolgono attività economiche esclude le agevolazioni sui canoni previste per gli enti pubblici.

Decadenza, revoca e rinuncia

La decadenza è dichiarata in caso di:

  • mancato pagamento di due annualità da parte di soggetti privati o di quattro annualità da parte di enti pubblici, salvo rateizzazioni;
  • inosservanza delle condizioni essenziali della concessione;
  • cessione senza autorizzazione;
  • inutile decorso del termine di 60 giorni per pagamento di canone e cauzione e sottoscrizione del disciplinare;
  • affidamento della gestione senza l’autorizzazione prevista.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere o spese sostenute; la cauzione resta acquisita all’ente concedente. La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Il concessionario può rinunciare per iscritto alla concessione; la rinuncia parziale non è ammessa, salvo autorizzazione regionale. Il canone resta dovuto per l’annualità in corso e l’ente concedente può trattenere la cauzione. Se la revoca è parziale, il concessionario può rinunciare entro 30 giorni dalla notifica e ha diritto al rimborso del canone dalla data di restituzione dell’area.

Norme finali e vigore

La Giunta regionale può approvare ulteriori indirizzi, criteri e disposizioni applicative del regolamento. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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