L.R. Liguria 7/2013
Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Liguria, il procedimento per il rilascio, il rinnovo, il subentro, la revoca e la decadenza delle concessioni d’uso delle aree del demanio idrico, con procedure di evidenza pubblica per le attività economiche e regole specifiche per l’uso nautico. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, è stato modificato nel 2022.
Concessioni per l’uso delle aree del demanio idrico
Concessioni per l’uso delle aree del demanio idrico
Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, il procedimento di rilascio delle concessioni per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, nel rispetto della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della pianificazione di bacino. La disciplina è oggi aggiornata dalle modifiche del 2022 e si applica in particolare alle occupazioni connesse ad attività economiche e all’uso nautico.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento regola il rilascio delle concessioni per l’uso delle aree demaniali idriche, con o senza opere, comprese le occupazioni in alveo, in subalveo o in proiezione sull’alveo. L’obiettivo è assicurare il corretto uso del bene pubblico e la compatibilità con i vincoli idraulici, ambientali, urbanistici e di bacino.
Individuazione delle aree disponibili e presentazione dell’istanza
La Regione pubblica periodicamente sul proprio sito un avviso delle aree del demanio idrico disponibili in concessione, indicando gli usi consentiti, purché compatibili con pianificazione di bacino, regime idraulico e strumentazione urbanistica vigente. La domanda dell’interessato determina la cancellazione dell’avviso ed è poi soggetta alla procedura ordinaria.
Contenuto della domanda e documentazione richiesta
L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i dati del richiedente, l’oggetto, l’indicazione dell’area, della superficie, dell’uso, dell’eventuale realizzazione di opere, l’attestazione delle spese istruttorie e, per i privati già titolari di concessioni, la dichiarazione di regolarità nei pagamenti di canoni e indennità. Per gli operatori economici è richiesta anche la dichiarazione di non trovarsi in situazioni che impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione; per l’uso nautico è richiesta una dichiarazione sostitutiva sullo svolgimento dell’attività nautica risultante dalla visura camerale. La documentazione minima comprende planimetria catastale aggiornata, stralcio CTR 1:5000 con area di almeno 500 metri attorno alla zona richiesta e relazione descrittiva con documentazione fotografica. Se sono previsti interventi su pertinenze idrauliche o in alveo/subalveo, si aggiungono gli elaborati di compatibilità con la pianificazione di bacino e con i vincoli esistenti, nonché la relazione tecnica sugli interventi; per opere interferenti con il regime idraulico è richiesto uno studio tecnico-idraulico.
Regole per l’avvio del procedimento e i casi di assegnazione diretta
Le domande per attività economiche e, in alcuni casi, anche per usi non lucrativi e per posteggio privato o uso nautico, sono pubblicate sul sito regionale e nell’albo pretorio del Comune interessato per venti giorni. Entro tale termine possono essere presentate domande concorrenti. Non si applicano pubblicazione e gara, ma si procede ad assegnazione diretta, in presenza di specifiche ipotesi: ente pubblico o soggetto che svolga un servizio pubblico essenziale; concessione riferita a pertinenze di opera già concessa all’istante; area confinante con superficie aggiuntiva non superiore al 20% della concessione originaria; fondi interclusi con necessità di accesso; unico fondo privato che dia accesso a un’area demaniale interclusa; per l’uso nautico ricettivo, area confinante con proprietà dell’istante entro il limite del 10% della superficie complessivamente utilizzata. Per alcune di queste ipotesi le deroghe non operano per l’uso nautico.
Domande concorrenti e criteri di aggiudicazione
In caso di domande concorrenti, la Regione invita i richiedenti a presentare un’offerta in busta chiusa entro data e ora determinate. La base minima dell’offerta coincide con il canone di concessione dovuto. L’aggiudicazione avviene a favore dell’offerta più remunerativa per la Regione. Se tra i concorrenti vi è un ente pubblico o un soggetto che svolga un servizio pubblico essenziale, la concessione è rilasciata direttamente a tali soggetti. A parità di condizioni, è preferito chi intenda un uso funzionale a interessi pubblici o alla valorizzazione del bene; in ulteriore parità, prevale il richiedente originario, altrimenti si procede al sorteggio.
Disciplina speciale per l’uso nautico
Per l’occupazione di aree del demanio idrico ad uso nautico non sono ammissibili alcune istanze, tra cui quelle di privati per attività senza fine di lucro se già titolari di concessione nautica, quelle riferite ad attività economiche che dalla visura camerale non risultino nautiche e quelle presentate da enti pubblici o soggetti che svolgono servizi pubblici essenziali già titolari di concessione nautica. Per le attività economiche ad uso nautico si applicano le regole generali su pubblicazione, concorrenza e aggiudicazione. Se, dopo la pubblicazione, arrivano anche domande concorrenti per attività economiche, sono invitati a offrire solo i soggetti economici. Non sono ammesse domande concorrenti riconducibili al medesimo centro decisionale o in rapporto di controllo.
Provvedimento concessorio e rapporto con l’autorizzazione idraulica
La Regione conclude l’istruttoria e rilascia il provvedimento concessorio previa acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni. Il provvedimento è unico e comprende, quando necessario, anche l’autorizzazione idraulica. L’efficacia della concessione è subordinata al pagamento del canone e della cauzione entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento, nonché alla sottoscrizione del disciplinare entro sessanta giorni dalla richiesta. Il mancato rispetto di tali termini comporta decadenza e le somme versate non sono restituite. Per occupazioni occasionali fino a venti giorni, per occupazioni temporanee fino a centottanta giorni legate a usi transitori e per interventi di asportazione di materiale litoide in alveo, la sottoscrizione del disciplinare è sostituita dall’accettazione formale delle prescrizioni. Sono inoltre previste particolari regole per il servizio idrico integrato, per concessioni cumulative relative a servizi pubblici essenziali e per interventi urgenti.
Disciplinare di concessione
Il disciplinare integra il provvedimento concessorio e contiene gli elementi essenziali del rapporto: identificazione del concessionario, individuazione dell’area e delle opere, uso consentito, prescrizioni, durata, rinnovo, canone, cauzione, condizioni, obblighi di rimozione e ripristino, e casi di rinuncia, revoca e decadenza. Gli oneri di registrazione sono a carico del richiedente.
Obblighi del concessionario
Il concessionario deve osservare tutte le prescrizioni del titolo concessorio e usare l’area senza limitare diritti altrui o arrecare danno a terzi. Se realizza manufatti, deve sistemare a proprie spese l’area in caso di danni al suolo o a strutture esistenti e rimuovere i materiali di risulta. Alla cessazione della concessione, in mancanza di rinnovo o in caso di rinuncia, revoca o decadenza, deve rilasciare l’area, rimuovere i manufatti e ripristinare lo stato dei luoghi. Gli stessi obblighi si applicano anche a chi abbia la disponibilità del bene. In caso di inadempimento, l’ente concedente procede all’esecuzione d’ufficio con diritto di rivalsa.
Durata, canoni e cauzione
Le concessioni hanno durata massima di 19 anni. Per le derivazioni idriche, la durata della concessione per l’uso delle aree coincide con quella della concessione a derivare. Ogni utilizzazione del demanio idrico è subordinata al pagamento di un canone annuo determinato secondo i provvedimenti regionali vigenti. A garanzia degli obblighi concessori deve essere prestata una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa: pari a una annualità del canone per gli enti pubblici, almeno doppia annualità per i privati, o, nei casi più complessi, pari al costo stimato della demolizione delle opere. La cauzione non è dovuta per occupazioni occasionali entro venti giorni, salvo casi specifici; è infruttifera.
Effetti alla cessazione della concessione
Alla cessazione, le opere non amovibili eventualmente realizzate possono essere acquisite gratuitamente al demanio idrico, previo accertamento dell’interesse pubblico a trattenerle. Se ricorrono le condizioni, il responsabile del procedimento comunica l’avvio dell’acquisizione e richiede il parere dei competenti uffici statali. Per gli interventi migliorativi non è riconosciuto alcun rimborso.
Rinnovo e prosecuzione temporanea
La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La concessione può comunque proseguire fino alla decisione espressa, purché il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni. Le richieste di rinnovo relative ad aree destinate ad attività economiche sono trattate come nuove concessioni. Se il rinnovo comporta una variante sostanziale, si applica la disciplina del nuovo rilascio.
Subentro, gestione delle attività e divieto di subconcessione
La concessione non può essere ceduta senza autorizzazione dell’ente concedente, che verifica i requisiti del subentrante. Il nuovo titolare assume diritti e obblighi della concessione, compreso il pagamento degli eventuali canoni arretrati. Il deposito cauzionale del rinunciatario è restituito dopo l’accettazione del subingresso, e il subentrante deve costituire la nuova cauzione. Le società concessionarie devono comunicare entro trenta giorni ogni trasformazione o modifica societaria. La subconcessione è vietata. È però consentito affidare ad altri la gestione delle attività, anche secondarie, previa autorizzazione regionale; per i concessionari pubblici resta ferma la regola sulla perdita delle agevolazioni se la gestione è affidata a soggetti economici, mentre per i privati l’affidamento è ammesso solo in casi eccezionali e per periodi determinati.
Decadenza, revoca e rinuncia
La decadenza è disposta in caso di mancato pagamento di due annualità per i privati o di quattro annualità per gli enti pubblici, salvo rateizzazioni, inosservanza delle condizioni essenziali, cessione non autorizzata, mancato rispetto dei termini di sessanta giorni per pagamento e sottoscrizione del disciplinare, oppure affidamento della gestione senza autorizzazione. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso e la cauzione è trattenuta. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Il concessionario può rinunciare con comunicazione scritta; non è ammessa la rinuncia parziale, salvo specifica autorizzazione regionale. Resta dovuto il canone dell’annualità in cui è presentata la rinuncia e l’ente concedente può trattenere la cauzione. In caso di revoca parziale, il concessionario può rinunciare entro trenta giorni dalla notifica, con diritto al rimborso del canone dalla data di restituzione dell’area.
Norme finali e decorrenza
La Giunta regionale può approvare ulteriori indirizzi e criteri applicativi. Il regolamento è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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