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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 388 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione la sentenza della CTR che aveva annullato integralmente gli avvisi di accertamento relativi a IRPEG e IRAP. Gli accertamenti si fondavano sulla presunta esistenza in Italia di una stabile organizzazione della società, dedotta dallo svolgimento di operazioni di acquisto e vendita di metalli ferrosi e semilavorati, nonché sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, sull'omesso versamento delle imposte e sulla mancata tenuta della documentazione contabile. La CTR aveva escluso la stabile organizzazione e aveva ritenuto, per V., insussistenti residenza e domicilio in Italia e non decisive la titolarità di conti correnti e la procura ricevuta. L'Agenzia ha proposto cinque motivi di ricorso, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato preliminarmente la tardività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per tardività della notifica. La sentenza della CTR, che aveva annullato gli avvisi di accertamento, è quindi rimasta ferma. La prima notificazione, tentata il 1° marzo 2010 presso un indirizzo privo di collegamento con i resistenti e diverso da quello del loro difensore domiciliatario, è stata qualificata come giuridicamente inesistente e non sanabile con efficacia retroattiva mediante la successiva notificazione, eseguita presso l'indirizzo corretto ma oltre il termine. La successiva costituzione dei resistenti non ha sanato il vizio. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Il termine per la notifica del ricorso scadeva, ex art. 327 c.p.c. e art. 155 c.p.c., comma 5, lunedì 8 marzo 2010.

    La norma disciplina il termine lungo per proporre impugnazione quando la sentenza non sia stata notificata. Nel caso concreto, il termine decorreva dalla pubblicazione della sentenza del 19 gennaio 2009 e scadeva l'8 marzo 2010.

  • Art. 155 c.p.c., comma 5

    Essendo il 6 marzo sabato, il termine scadeva lunedì 8 marzo 2010.

    La disposizione consente di prorogare la scadenza al primo giorno seguente non festivo quando il termine scada in un giorno festivo o il sabato, secondo la disciplina applicabile.

  • Cass. n. 12301/2014

    La prima notifica non può ritenersi sanata con efficacia ex tunc a seguito del perfezionamento della successiva notificazione tardiva, né dalla successiva costituzione in giudizio dei resistenti.

    La notificazione eseguita in un luogo del tutto privo di collegamento con il destinatario è giuridicamente inesistente e non può essere sanata retroattivamente da una successiva notifica tardiva o dalla costituzione del destinatario.

Massime di principio

  • La tempestività della notifica dell'impugnazione è una condizione essenziale di ammissibilità: se il termine è scaduto, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare le questioni di merito.
  • Una notifica effettuata presso un indirizzo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario può essere considerata giuridicamente inesistente, non semplicemente nulla.
  • La successiva notifica corretta non sana retroattivamente una prima notifica inesistente quando viene effettuata oltre il termine per impugnare.
  • La costituzione in giudizio della controparte non sempre sana il vizio della notifica: ciò dipende dalla natura del vizio e, in particolare, l'inesistenza giuridica non è normalmente sanabile con efficacia retroattiva.
  • Per evitare la decadenza occorre verificare con particolare attenzione il domicilio eletto o il domicilio del difensore indicato negli atti processuali e assicurarsi che la consegna dell'atto avvenga entro il termine previsto.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, le valutazioni della sentenza impugnata sul merito, come l'esistenza di una stabile organizzazione, restano efficaci ma non vengono confermate o riesaminate dalla Corte di cassazione.

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