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Ordinanza

Ordinanza n. 229/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività - della determina del 20 novembre 2025 (doc. nr. 1) con la quale il Comune Lanuvio ritiene non sussistere i presupposti per il rilascio del permesso di costruire nr. 340/2024 presentato dalla ricorrente per l'edificazione di un manufatto in Via Nettunense F. 26 map. 207, 428, 1244 e 1245 per la mancanza del nullaosta di Città Metropolitana di Roma Capitale circa il rispetto delle distanze da un presunto corso di acque pubbliche; - per quanto occorrer possa, di qualsiasi altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi compresa la nota di Città metropolitana di Roma Capitale del 10 dicembre 2021, relativa ad un'altra pratica edilizia del 2020 di un'altra società la Guda Costruzioni 1909 srl e della nota della Regione Lazio del 14 aprile 2025, entrambe richiamate nell'atto impugnato;

Giustizia amministrativa202515602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale del 20 novembre 2025 che ha ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di costruire per mancanza del nullaosta della Città Metropolitana relativo al rispetto delle distanze da un presunto corso di acque pubbliche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune ha negato, allo stato, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire richiesto per l'edificazione di un manufatto, deducendo la propria pretesa al rilascio del titolo edilizio e contestando il rilievo attribuito alla mancanza del nullaosta della Città Metropolitana in materia di distanze da un presunto corso di acque pubbliche. Sono stati inoltre indicati, quali atti presupposti richiamati nella determina, una nota della Città Metropolitana relativa a un'altra pratica edilizia e una nota della Regione Lazio. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione della determina. La Città Metropolitana ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, eccezione sulla quale il Tribunale ha soprasseduto in sede cautelare.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto non ravvisabili validi motivi per concedere la sospensione, valorizzando la natura pretensiva della posizione della ricorrente e, soprattutto, la mancata idonea rappresentazione di un pregiudizio grave e irreparabile. La decisione non definisce nel merito l'impugnazione della determina comunale né esamina in via definitiva l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Città Metropolitana. Per esigenze di celerità e concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., il TAR ha disposto il deposito, a carico delle amministrazioni intimate, di una relazione di chiarimenti e della copia degli atti e documenti ritenuti necessari ai fini della decisione. Ha inoltre onerato la ricorrente di notificare l'ordinanza alle amministrazioni non costituite presso il loro domicilio reale entro trenta giorni e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'assenza di una rappresentazione idonea del pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 1 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento delle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio che hanno giustificato la disposizione di incombenti istruttori.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la posizione di interesse pretensivo del ricorrente non esonera dalla dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di un'idonea rappresentazione di tale pregiudizio, la domanda di sospensione deve essere respinta.
  • Il giudice amministrativo può soprassedere in sede cautelare sull'esame di un'eccezione di inammissibilità quando la domanda cautelare è comunque infondata per la mancata dimostrazione del periculum in mora.
  • Per esigenze di celerità e concentrazione del giudizio, il giudice amministrativo può disporre il deposito di relazioni di chiarimenti e della documentazione necessaria ai fini della decisione, onerando le amministrazioni intimate dei relativi incombenti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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