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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 503 del 10/12/2021

Decreto ministeriale numero 503 del 10.12.2021 concernente le caratteristiche degli apparecchi per l'impiego nel Volo da Diporto o Sportivo.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna l’allegato alla legge n. 106/1985 sulle caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo, sostituendo il testo già modificato nel 2010. L’intervento recepisce il mutato quadro normativo derivante dal regolamento (UE) 2018/1139 e dalla decisione di esenzione (opt-out) notificata da ENAC alla Commissione europea e ad EASA per alcune categorie di aeromobili leggeri. Il nuovo allegato elenca in modo puntuale le tipologie di mezzi ammessi e i relativi limiti di posti, massa, velocità e capacità volumetrica. Viene inoltre chiarito che restano esclusi gli aeromobili già soggetti a certificazione ai sensi della normativa europea e che l’Aero Club d’Italia svolgerà attività di vigilanza, verifiche e controlli, anche con il supporto di ENAC, Ministero della difesa e MIMS.

Adeguamento dell’allegato sulla disciplina del volo da diporto o sportivo ai nuovi limiti tecnici e all’opt-out nazionale dal regolamento (UE) 2018/1139

Adeguamento dell’allegato sulla disciplina del volo da diporto o sportivo

Il decreto aggiorna l’allegato unico annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sostituendo il testo già modificato con il decreto ministeriale 22 novembre 2010. L’intervento si colloca nel quadro del codice della navigazione e del regolamento (UE) 2018/1139, con l’obiettivo di riallineare la disciplina nazionale alle esenzioni e ai limiti tecnici applicabili a specifiche categorie di aeromobili leggeri impiegati nel volo da diporto o sportivo.

Base normativa e ragioni dell’aggiornamento

La premessa richiama la facoltà prevista dall’art. 1, comma 2, della legge n. 106/1985, che consente al Ministro di determinare con proprio decreto le modifiche e integrazioni all’allegato in funzione dell’evoluzione tecnica e della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo. Viene altresì richiamato l’art. 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1139, che consente agli Stati membri di esentare dal regime europeo alcune categorie di aeromobili leggeri per progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio.

Opt-out nazionale e comunicazioni ENAC

Il decreto dà atto delle comunicazioni di ENAC prot. n. DG14/10/2020-0099289-P e n. DG-03/02/2021-0012189-P, con le quali l’autorità nazionale ha notificato alla Commissione europea e all’EASA la decisione di esenzione, cosiddetto opt-out. L’esenzione riguarda:

  • aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, al massimo biposto, con velocità di stallo o minima in atterraggio non superiore a 45 nodi calibrati e MTOM non superiore a 600 kg, ovvero 650 kg se destinati all’impiego sull’acqua;
  • elicotteri, diversi da quelli senza equipaggio, al massimo biposto, con MTOM non superiore a 600 kg a terra o 650 kg sull’acqua;
  • alianti e motoalianti, diversi da quelli senza equipaggio, al massimo biposto, con MTOM non superiore a 600 kg.

Contenuto dell’articolo unico

L’articolo unico dispone la sostituzione integrale del testo dell’allegato unico annesso alla legge n. 106/1985, come risultante dal decreto ministeriale 22 novembre 2010. Il nuovo allegato è intitolato "Caratteristiche degli apparecchi per l’impiego nel volo da diporto o sportivo" e individua in modo tassativo le categorie di mezzi consentiti e i relativi parametri tecnici.

Categorie di apparecchi ammessi

Il nuovo allegato ricomprende le seguenti categorie:

  • velivoli, cioè aeroplani, idrovolanti o anfibi, diversi da quelli senza equipaggio, al massimo biposto, con velocità di stallo o minima in configurazione di atterraggio non superiore a 45 nodi di velocità calibrata e MTOM non superiore a 600 kg per quelli non destinati all’acqua o 650 kg per quelli destinati all’acqua;
  • elicotteri, diversi da quelli senza equipaggio, al massimo biposto, con MTOM non superiore a 600 kg o 650 kg sull’acqua;
  • alianti e motoalianti, diversi da quelli senza equipaggio, al massimo biposto, con MTOM non superiore a 600 kg;
  • autogiro monoposto e biposto, con MTOM non superiore a 600 kg;
  • aerostati e dirigibili monoposto o biposto, con volume massimo di progetto non superiore a 1200 m3 in caso di aria calda e a 400 m3 in caso di altro gas di sollevamento;
  • deltaplano a motore, in configurazione terrestre, idrovolante o anfibio, al massimo biposto, con velocità di stallo o minima in atterraggio non superiore a 45 nodi calibrati e MTOM non superiore a 600 kg per i mezzi non destinati all’impiego sull’acqua o a 650 kg per quelli destinati all’impiego sull’acqua;
  • paracadute a motore, al massimo biposto, con MTOM non superiore a 300 kg per i monoposto e 450 kg per i biposto;
  • qualsiasi altro apparecchio con equipaggio con massa a vuoto massima, combustibile incluso, non superiore a 70 kg.

Esclusioni e coordinamento con la normativa europea

Il decreto stabilisce che tali disposizioni non si applicano agli aeromobili per i quali sia stato rilasciato, o si consideri rilasciato, un certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 o del regolamento (UE) 2018/1139. Ne deriva una delimitazione netta tra la disciplina del volo da diporto o sportivo e gli aeromobili rientranti nel regime di certificazione europea.

Vigilanza, verifiche e controlli

Il decreto precisa che, ferme restando le norme e gli allegati tecnici previsti dal D.P.R. 133/2010, l’Aero Club d’Italia deve assicurare la rispondenza allo standard di sicurezza e qualità delle dichiarazioni rese da costruttori e proprietari degli aeromobili per il volo da diporto o sportivo. Per tali attività di vigilanza, verifica e controllo, l’Aero Club può avvalersi, anche in accordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con ENAC e con il Ministero della difesa, di ditte certificate, professionisti del settore, personale messo a disposizione dai ministeri o di proprio personale.

Effetti pratici

Per gli operatori del settore, il decreto assume rilievo soprattutto come aggiornamento dei limiti tecnici di ammissibilità degli apparecchi da volo da diporto o sportivo e come chiarimento del perimetro di controllo affidato all’Aero Club d’Italia. Il provvedimento consolida inoltre il raccordo tra disciplina nazionale, esenzione europea e controlli di sicurezza sugli aeromobili leggeri non certificati.

Punti principali

Base normativa e finalità dell’intervento

Il decreto si fonda sul codice della navigazione, sulla legge 25 marzo 1985, n. 106, e sul regolamento (UE) 2018/1139. La finalità è aggiornare l’allegato tecnico relativo al volo da diporto o sportivo in relazione all’evoluzione della tecnica, alla sicurezza e al nuovo assetto europeo di competenze e esenzioni per specifiche categorie di aeromobili leggeri.

Recepimento dell’opt-out nazionale dal regolamento UE 2018/1139

È richiamata la decisione notificata da ENAC alla Commissione europea e all’EASA, con la quale l’Italia ha escluso dall’applicazione del regolamento europeo le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio per alcuni aeromobili leggeri. Le categorie interessate sono aeroplani, elicotteri, alianti e motoalianti entro precisi limiti di posti, velocità e massa massima al decollo.

Sostituzione integrale dell’allegato unico alla legge n. 106/1985

L’articolo unico dispone la sostituzione del testo dell’allegato annesso alla legge n. 106/1985, come già risultante dal decreto ministeriale 22 novembre 2010. Il nuovo allegato reca le "caratteristiche degli apparecchi per l’impiego nel volo da diporto o sportivo".

Categorie di apparecchi ammessi e relativi limiti tecnici

L’allegato individua otto categorie di apparecchi: - velivoli (aeroplano, idrovolante o anfibio) al massimo biposto, con velocità di stallo o minima in atterraggio non superiore a 45 nodi calibrati e MTOM fino a 600 kg a terra o 650 kg sull’acqua; - elicotteri al massimo biposto, con MTOM fino a 600 kg a terra o 650 kg sull’acqua; - alianti e motoalianti al massimo biposto, con MTOM fino a 600 kg; - autogiro monoposto e biposto, con MTOM fino a 600 kg; - aerostati e dirigibili monoposto o biposto, con volume massimo di progetto non superiore a 1200 m3 per aria calda e 400 m3 per altro gas; - deltaplano a motore, in configurazione terrestre, idrovolante o anfibio, al massimo biposto, con i limiti di velocità e massa analoghi ai velivoli; - paracadute a motore, al massimo biposto, con MTOM non superiore a 300 kg per i monoposto e 450 kg per i biposto; - ogni altro apparecchio con equipaggio con massa a vuoto massima, combustibile incluso, non superiore a 70 kg.

Esclusione degli aeromobili certificati

Il testo precisa che le nuove disposizioni non si applicano agli aeromobili per i quali sia stato rilasciato, o si consideri rilasciato, un certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 o del regolamento (UE) 2018/1139.

Vigilanza, verifiche e controlli

Ferme restando le norme e gli allegati tecnici del D.P.R. 133/2010, il decreto attribuisce all’Aero Club d’Italia le attività di vigilanza, verifica e controllo sulle dichiarazioni rese da costruttori e proprietari degli aeromobili per il volo da diporto o sportivo. Tali attività possono essere svolte avvalendosi, anche in accordo con MIMS, ENAC e Ministero della difesa, di ditte certificate, professionisti del settore, personale messo a disposizione dai ministeri o personale proprio dell’Aero Club d’Italia.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilevolo da diporto o sportivosicurezza aereamotorizzazione e controlli tecnici

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