Circolare numero 27 del 05-02-2015
Aliquote contributive e di computo Massimale annuo di reddito Minimale – Accredito contributivo Ripartizione dell’onere contributivo Compensi erogati entro il 12 gennaio 2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per l’anno 2015, le aliquote contributive e di computo dovute alla Gestione Separata, distinguendo tra soggetti non assicurati ad altre forme previdenziali, pensionati o già iscritti ad altre gestioni obbligatorie, e professionisti. Indica inoltre il massimale di reddito, il minimale utile all’accredito contributivo, la ripartizione dell’onere tra committente e collaboratore, le modalità e i termini di versamento, nonché il regime applicabile ai compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2015.
Aliquote contributive Gestione Separata 2015
Aliquote contributive Gestione Separata per il 2015
La circolare disciplina le aliquote contributive e di computo applicabili alla Gestione Separata per l’anno 2015, con distinzione tra soggetti iscritti in via esclusiva, soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e liberi professionisti. Vengono inoltre indicati i limiti di reddito rilevanti per il calcolo dei contributi e per l’accredito contributivo, le modalità di ripartizione dell’onere tra committente e collaboratore e le regole transitorie per i compensi corrisposti nei primi giorni del 2015 riferiti a prestazioni dell’anno precedente.
Aliquote applicabili
Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, compresi i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA, l’aliquota contributiva e di computo per il 2015 è pari al 30%. A questa si aggiunge l’aliquota dello 0,72% prevista per il finanziamento delle prestazioni di tutela collegate a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, per un totale complessivo del 30,72%.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, la circolare conferma per il 2015 l’aliquota del 23,50%.
Massimale annuo di reddito
Le aliquote indicate si applicano ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per l’anno 2015 tale massimale è fissato in euro 100.324,00.
Minimale di reddito e accredito contributivo
Ai fini dell’accredito contributivo, il minimale di reddito per il 2015, previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a euro 15.548,00.
In relazione a tale soglia:
- per gli iscritti soggetti all’aliquota del 23,50%, l’accredito dell’intero anno si ottiene con un contributo annuo di euro 3.653,78;
- per gli iscritti soggetti all’aliquota del 30,72%, l’accredito dell’intero anno si ottiene con un contributo annuo di euro 4.776,35, di cui euro 4.664,40 ai fini pensionistici.
Qualora il minimale non venga raggiunto entro la fine dell’anno, vengono accreditati solo i mesi corrispondenti al contributo effettivamente versato, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995.
Ripartizione dell’onere contributivo
Per i collaboratori, la ripartizione dell’onere contributivo resta confermata nella misura di un terzo a carico del collaboratore e di due terzi a carico del committente. L’obbligo del versamento è posto in capo all’azienda committente.
Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, utilizzando:
- il modello F24 telematico per i datori di lavoro privati;
- il modello F24 EP per le Amministrazioni pubbliche.
Per le Amministrazioni pubbliche che continuano a versare tramite mandato di tesoreria, la circolare richiama la disciplina già illustrata in precedenti documenti di prassi.
Regime dei liberi professionisti
Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contributivo è integralmente a loro carico. Il versamento deve avvenire mediante modello F24 telematico alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, vale a dire saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2015
La circolare richiama il principio di cassa allargato di cui all’art. 51 del TUIR: le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Ne deriva che i contributi riferiti ai collaboratori per prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2014 devono essere calcolati con le aliquote vigenti per il 2014, ossia:
- 22% per i titolari di pensione o per i soggetti già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- 28,72% per i soggetti privi di altra previdenza obbligatoria.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare fonda le proprie indicazioni, tra l’altro, sull’art. 2, comma 57, della legge n. 92/2012, sull’art. 1, comma 491, della legge n. 147/2013, sull’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, sull’art. 2, comma 18 e comma 29, della legge n. 335/1995, sull’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 e sull’art. 51 del TUIR. Sono inoltre richiamati precedenti documenti di prassi per gli aspetti operativi relativi ad alcune Amministrazioni pubbliche.
Punti principali
Aliquote contributive e di computo per il 2015
Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, compresi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, l’aliquota contributiva e di computo per il 2015 è fissata al 30%. A tale misura si aggiunge l’aliquota dello 0,72% destinata al finanziamento delle tutele per maternità, assegni al nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, per un totale del 30,72%. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2015 è stabilita al 23,50%.
Massimale annuo di reddito
Le aliquote del 30,72% e del 23,50% si applicano ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2015 il massimale è pari a 100.324,00 euro.
Minimale di reddito e accredito contributivo
Il minimale di reddito per il 2015, ai fini dell’accredito contributivo, è pari a 15.548,00 euro. Per gli iscritti soggetti all’aliquota del 23,50%, l’accredito dell’intero anno si ottiene con un contributo annuo di 3.653,78 euro. Per gli iscritti soggetti all’aliquota del 30,72%, l’accredito dell’intero anno richiede un contributo annuo di 4.776,35 euro, di cui 4.664,40 euro ai fini pensionistici. Se il minimale non è raggiunto entro fine anno, vengono accreditati solo i mesi corrispondenti al contributo effettivamente versato.
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
Per i collaboratori resta ferma la ripartizione dell’onere contributivo in misura pari a un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente. Il versamento è a carico dell’azienda committente, che deve provvedere entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, mediante modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni pubbliche. Per alcune amministrazioni pubbliche, come le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria, si rinvia alla disciplina già richiamata nelle precedenti circolari e messaggi.
Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata
Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata l’intero onere contributivo resta a loro carico. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 telematico alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, cioè saldo 2014 e primo e secondo acconto 2015.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2015
In applicazione del principio di cassa allargato previsto dall’art. 51 del TUIR, le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2015 si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Pertanto, i contributi relativi ai collaboratori per prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 devono essere calcolati con le aliquote dell’anno d’imposta 2014: 22% per i titolari di pensione o già assoggettati ad altra previdenza obbligatoria e 28,72% per i soggetti privi di altra previdenza obbligatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 4 feb 2015Circolare numero 25 del 04-02-2015
- Circolare · 4 feb 2015Circolare numero 26 del 04-02-2015
- Circolare · 3 feb 2015Circolare numero 20 del 03-02-2015
- Circolare · 3 feb 2015Circolare numero 21 del 03-02-2015
- Circolare · 3 feb 2015Circolare numero 22 del 03-02-2015
- Circolare · 3 feb 2015Circolare numero 23 del 03-02-2015
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →