Circolare numero 26 del 04-02-2015
1. Premessa. 2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito. 3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale. 4. Massimale di reddito annuo imponibile. 5. Contribuzione a saldo 6. Imprese con collaboratori. 7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. 8.Termini e modalità di versamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per il 2015 aliquote, minimali, massimali e modalità di versamento dei contributi previdenziali IVS dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS. Conferma le agevolazioni per over 65 già pensionati e per coadiuvanti under 21, disciplina la contribuzione aggiuntiva per i commercianti e quella per maternità, e indica scadenze e modalità di pagamento tramite F24 e Cassetto previdenziale.
Contribuzione INPS 2015 per artigiani e commercianti
Contribuzione INPS 2015 per artigiani e commercianti
La circolare definisce il quadro contributivo per l’anno 2015 delle gestioni autonome INPS relative ad artigiani ed esercenti attività commerciali. Vengono indicati aliquote IVS, minimale e massimale di reddito, agevolazioni applicabili, criteri di calcolo sui redditi eccedenti il minimale, nonché termini e modalità di versamento.
Aliquote contributive e agevolazioni
Per effetto dell’art. 24, comma 22, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, le aliquote contributive pensionistiche per il 2015 sono fissate al 22,65% per gli artigiani e al 22,74% per i commercianti. Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni si applicano aliquote ridotte pari al 19,65% per gli artigiani e al 19,74% per i commercianti, con riduzione valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.
Restano inoltre confermate:
- la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, prevista dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997;
- le agevolazioni per coadiuvanti e coadiutori under 21 di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 233/1990.
Per i soli iscritti alla gestione commercianti si aggiunge lo 0,09% per l’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, istituito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 e prorogato fino al 31 dicembre 2018. È inoltre dovuto il contributo per maternità pari a 0,62 euro mensili per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.
Contribuzione sul minimale di reddito
Per il 2015 il reddito minimo annuo da assumere ai fini del contributo IVS è pari a 15.548,00 euro, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 e dell’art. 6 della legge n. 415/1991.
Sul minimale, le aliquote risultano le seguenti:
- artigiani titolari e coadiuvanti/coadiutori over 21: 22,65%;
- commercianti titolari e coadiuvanti/coadiutori over 21: 22,74%;
- artigiani coadiuvanti/coadiutori under 21: 19,65%;
- commercianti coadiuvanti/coadiutori under 21: 19,74%.
Il contributo annuo calcolato sul minimale è indicato nella circolare nei seguenti importi:
- artigiani over 21: 3.529,06 euro, di cui 3.521,62 per IVS e 7,44 per maternità;
- commercianti over 21: 3.543,05 euro, di cui 3.535,61 per IVS e 7,44 per maternità;
- artigiani under 21: 3.062,62 euro, di cui 3.055,18 per IVS e 7,44 per maternità;
- commercianti under 21: 3.076,61 euro, di cui 3.069,17 per IVS e 7,44 per maternità.
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo mensile è pari a:
- artigiani over 21: 294,09 euro;
- commercianti over 21: 295,25 euro;
- artigiani under 21: 255,22 euro;
- commercianti under 21: 256,38 euro.
La circolare precisa che minimale e contributo annuo vanno riferiti al reddito attribuito a ciascun soggetto operante nell’impresa.
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2015 si applica anche alla quota di reddito d’impresa eccedente il minimale di 15.548,00 euro, fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a 46.123,00 euro.
Per la quota eccedente tale soglia, resta confermato l’aumento di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992. Le aliquote risultano quindi:
- artigiani over 21: 22,65% fino a 46.123,00 euro e 23,65% oltre tale importo;
- commercianti over 21: 22,74% fino a 46.123,00 euro e 23,74% oltre tale importo;
- artigiani under 21: 19,65% fino a 46.123,00 euro e 20,65% oltre tale importo;
- commercianti under 21: 19,74% fino a 46.123,00 euro e 20,74% oltre tale importo.
Tale contributo, definito dalla circolare come contributo a conguaglio, sommato al contributo sul minimale, costituisce acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2015.
Massimale imponibile di reddito annuo
In presenza di redditi superiori alla fascia pensionabile di 46.123,00 euro, la quota eccedente viene considerata ai fini contributivi fino al limite di due terzi di tale importo. Per il 2015 il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi IVS è quindi pari a 76.872,00 euro.
La circolare sottolinea che i limiti sono individuali e devono riferirsi a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso. Inoltre distingue tra:
- soggetti iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o con anzianità contributiva utile a tale data, per i quali si applica il massimale di 76.872,00 euro;
- soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal gennaio 1996 in poi, per i quali il massimale 2015 è pari a 100.324,00 euro e non è frazionabile mensilmente.
La circolare riporta anche il contributo previdenziale massimo dovuto nelle varie ipotesi di anzianità e qualifica.
Contribuzione a saldo e redditi d’impresa
Ai sensi della legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
- si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione;
- si riferisce ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce.
Ne consegue che, se la somma dei contributi versati sul minimale e dei contributi a conguaglio è inferiore al dovuto sull’intero reddito d’impresa realizzato nel 2015, occorre versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Imprese con collaboratori
Quando il titolare si avvale di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati in modo diverso a seconda della struttura dell’impresa:
- nelle imprese familiari legalmente costituite, i contributi di titolare e collaboratori si calcolano sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, fermo restando che il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa.
Casi particolari: affittacamere e produttori di assicurazione
Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Essi versano quindi solo i contributi IVS a percentuale sull’effettivo reddito, maggiorati del contributo di maternità pari a 0,62 euro mensili.
Termini e modalità di versamento
Il pagamento dei contributi avviene mediante modello F24. Le scadenze indicate sono:
- 18 maggio 2015;
- 20 agosto 2015;
- 16 novembre 2015;
- 16 febbraio 2016; per le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.
Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015, il versamento va effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
La circolare segnala infine che, dal 2013, l’INPS non invia più le comunicazioni con i dati e gli importi utili al pagamento: tali informazioni sono reperibili nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, nella funzione "Dati del mod. F24", dalla quale è anche possibile visualizzare e stampare il modello di pagamento in formato PDF.
Punti principali
Aliquote contributive 2015
Per il 2015 l’aliquota di finanziamento e computo delle gestioni pensionistiche è pari al 22,65% per gli artigiani e al 22,74% per i commercianti. Per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni l’aliquota scende rispettivamente al 19,65% e al 19,74%, fino al mese in cui compiono 21 anni. Per i commercianti si aggiunge inoltre lo 0,09% per l’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, prorogato fino al 31 dicembre 2018. È dovuta anche la contribuzione per maternità pari a 0,62 euro mensili.
Minimale di reddito e contributo sul minimale
Il reddito minimo annuo per il calcolo del contributo IVS 2015 è fissato in 15.548,00 euro. Sul minimale, il contributo annuo risulta pari a 3.529,06 euro per artigiani titolari e coadiuvanti over 21, 3.543,05 euro per commercianti titolari e coadiuvanti over 21, 3.062,62 euro per artigiani under 21 e 3.076,61 euro per commercianti under 21. Per i periodi inferiori all’anno i valori mensili sono indicati in 294,09, 295,25, 255,22 e 256,38 euro rispettivamente, comprensivi della quota maternità.
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Per la quota di reddito d’impresa eccedente il minimale di 15.548,00 euro e fino a 46.123,00 euro si applicano le aliquote ordinarie 2015; oltre tale soglia l’aliquota aumenta di un punto percentuale. Le aliquote diventano quindi, per artigiani e commercianti titolari o collaboratori over 21, 23,65% e 23,74%; per gli under 21, 20,65% e 20,74%. Il contributo su questa parte è considerato acconto dei contributi dovuti sull’intero reddito d’impresa prodotto nel 2015.
Massimale imponibile e contributo massimo
Per i soggetti con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 o con anzianità utile a tale data, il massimale di reddito annuo è pari a 76.872,00 euro, dato dalla somma di 46.123,00 euro e 30.749,00 euro. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal gennaio 1996 o successivamente, il massimale 2015 è pari a 100.324,00 euro e non è frazionabile mensilmente. La circolare riporta anche gli importi massimi del contributo IVS dovuto nelle diverse combinazioni di anzianità e qualifica.
Saldo, collaboratori e casi particolari
I contributi IVS si calcolano sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferiti all’anno cui il contributo si riferisce; se gli acconti versati non coprono l’intero dovuto, il residuo va versato a saldo entro i termini per il pagamento delle imposte sui redditi. In caso di imprese con familiari collaboratori, la ripartizione del reddito segue regole diverse per imprese familiari legalmente costituite e per aziende non costituite in impresa familiare, con il limite del 49% del reddito globale attribuibile ai collaboratori. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo e versano solo contributi percentuali sul reddito effettivo, oltre alla maternità.
Scadenze e modalità di pagamento
Il versamento avviene tramite modello F24. Le quattro rate sul minimale scadono il 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016. I contributi sul reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015, si pagano entro i termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche. Dal 2013 l’INPS non invia più le comunicazioni con dati e importi, che sono disponibili nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, sezione "Dati del mod. F24", con possibilità di visualizzare e stampare il modello PDF.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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