Circolare numero 25 del 04-02-2015
Operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno 2014. Certificazione ai fini previdenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le istruzioni per il conguaglio annuale 2014 dei redditi imponibili ai fini pensionistici e previdenziali per le amministrazioni e gli enti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. Vengono richiamate le regole su redditi da considerare, tetto dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, massimali contributivi, modalità di compilazione dei quadri V1 e termini di invio e versamento, oltre alle sanzioni per ritardi e agli adempimenti connessi alla certificazione unica 2015.
Operazioni di conguaglio previdenziale e fiscale 2014 per la Gestione Dipendenti Pubblici
Operazioni di conguaglio 2014 per la Gestione Dipendenti Pubblici
La circolare riepiloga le istruzioni operative per il conguaglio fiscale e previdenziale relativo ai redditi 2014 dei dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. L’intervento si colloca nel sistema delle denunce ListaPosPA, già in uso per la valorizzazione della posizione assicurativa, il calcolo dei contributi e l’alimentazione della previdenza complementare.
Ambito dei redditi da considerare
Ai fini del conguaglio contributivo 2014 devono essere considerati tutti i redditi riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. Rientrano nel calcolo:
- i redditi denunciati nei quadri E0 riferiti al 2014;
- i redditi denunciati nei quadri V1 con causale 1, causale 2 e causale 5;
- i redditi denunciati nei quadri V1 con causale 7, secondo le precisazioni contenute nei successivi punti della circolare.
La circolare precisa che, tra i quadri V1, rilevano solo quelli con periodo di riferimento interamente compreso nel 2014. Inoltre, i quadri V1 causale 5 che abbiano annullato quadri E0 o V1 riferiti al 2014 non devono essere considerati ai fini del conguaglio. Analogamente non vanno considerati i quadri 2014 annullati da V1 causale 6.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla prima fascia di retribuzione pensionabile
Per i dipendenti pubblici e privati, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto opera quando l’aliquota a carico del lavoratore è inferiore al 10%, ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992 e dell’art. 1, comma 241, della legge n. 662/1996. L’aliquota si applica sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Per il 2014 la fascia annua oltre la quale scatta l’1% è pari a 46.031,00 euro, corrispondenti a 3.836,00 euro mensili. Il prelievo va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a credito o a debito del lavoratore in sede annuale, tenendo conto anche dei redditi da lavoro dipendente comunicati da altri soggetti.
La circolare ricorda che il conguaglio previdenziale può rendersi necessario anche in presenza di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno o di emolumenti erogati da diverse amministrazioni e riferibili al rapporto di lavoro del sostituto d’imposta principale. In tali casi deve essere curata la comunicazione necessaria al superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
L’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 prevede un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva o per coloro che abbiano optato per il sistema contributivo. Per il 2014 il massimale è pari a 100.123,00 euro.
Il massimale:
- è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT;
- si applica alla contribuzione pensionistica;
- si applica anche all’aliquota aggiuntiva dell’1%;
- si applica alla contribuzione al fondo credito;
- non è frazionabile per mese.
La circolare chiarisce che il riferimento al massimale vale anche se l’anno solare è retribuito solo in parte. In caso di rapporti successivi o contemporanei, le retribuzioni si cumulano ai fini del raggiungimento del tetto. Il dipendente deve pertanto esibire ai datori successivi il CUD del precedente datore di lavoro oppure una dichiarazione sostitutiva.
Ciascun datore, sulla base delle informazioni ricevute, deve assoggettare a contribuzione la retribuzione mensile fino al raggiungimento del massimale. Nel mese del superamento, se coesistono più rapporti, la quota imponibile ai fini pensionistici va determinata in modo proporzionale.
Per i lavoratori soggetti a tale disciplina, nel mese di superamento del massimale l’elemento della gestione pensionistica e della gestione credito nel quadro E0 deve essere valorizzato nei limiti del massimale, mentre la parte eccedente va indicata nell’elemento della gestione pensionistica e della gestione credito. Nei mesi successivi al superamento l’imponibile è pari a zero, ma l’elemento continua a essere valorizzato.
Se nel corso dell’anno si è verificata un’inesatta determinazione dell’imponibile, con versamento dei contributi anche sulla quota eccedente il massimale o, al contrario, mancato versamento, occorre intervenire con quadri V1 causale 5 per annullare e sostituire i quadri errati. Se il superamento dipende anche da redditi erogati da altri soggetti, ciascun sostituto può modificare solo le proprie denunce, considerando la formazione progressiva del montante.
La circolare esclude l’uso del V1 causale 7 per le variazioni relative al massimale, poiché tale quadro non consente l’annullamento e la sostituzione delle denunce individuali errate.
Massimale per direttori generali, amministrativi e sanitari
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, richiamati dall’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 229/1999, l’imponibile contributivo è soggetto ai massimali di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181/1997. Per il 2014 tale massimale è pari a 182.509,00 euro.
Il massimale si applica alla contribuzione pensionistica, inclusa l’aliquota aggiuntiva dell’1%, al fondo credito e alla contribuzione previdenziale. Al superamento del tetto, nel mese interessato il quadro E0 deve essere valorizzato entro il limite del massimale e la parte eccedente va indicata separatamente per la gestione pensionistica, la gestione credito e la gestione previdenziale.
Quadri V1 causale 7: codici motivo utilizzo 1 e 2
La circolare disciplina in modo puntuale l’impiego del quadro V1 causale 7 per le operazioni di conguaglio annuo.
Il codice motivo utilizzo 2 deve essere impiegato quando il sostituto d’imposta principale effettua il conguaglio considerando redditi erogati da altri soggetti collegati al rapporto di lavoro, come nel caso di personale in comando o distacco, oppure quando il conguaglio dell’1% riguarda redditi di altri rapporti di lavoro che comportano iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici.
Il codice motivo utilizzo 1 va invece utilizzato per altre situazioni di conguaglio, inclusi i casi in cui il sostituto d’imposta effettua il conguaglio dell’1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici.
In ogni caso, nel quadro V1 causale 7 non devono essere riportati i redditi complessivamente liquidati nell’anno, ma solo i valori discendenti dalle operazioni di conguaglio, comprensivi degli importi comunicati da altri soggetti e rilevanti per le retribuzioni imponibili ai fini pensionistici e del fondo credito. Deve inoltre essere indicato il codice fiscale dell’altro soggetto e il mese e anno di erogazione. Se le erogazioni sono avvenute in mesi diversi, occorre predisporre record distinti.
Se la comunicazione ricevuta da altri soggetti non indica il mese di liquidazione, il sostituto d’imposta deve utilizzare come riferimento il primo mese utile dell’anno. Non occorre invece compilare il quadro V1 causale 7, codice 2, se il sostituto principale ha già incluso nei propri flussi mensili i redditi erogati da altra amministrazione. Il periodo di riferimento del V1 causale 7 corrisponde all’anno del conguaglio, ossia 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014, salvo che il rapporto sia di durata inferiore.
La circolare specifica inoltre che non è necessario elaborare il V1 causale 7, codice 1, se le operazioni di conguaglio previdenziale sono state effettuate nel corso dell’anno entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro o entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento.
Termini per effettuare, trasmettere e versare
Per le amministrazioni e le aziende iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici, i conguagli devono essere effettuati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi. Per i redditi liquidati nel 2014 il termine ultimo è quindi febbraio 2015.
Le denunce V1 causale 7 con codice motivo utilizzo 1 e 2 devono essere trasmesse entro il mese successivo all’effettuazione del conguaglio e comunque non oltre marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il versamento della contribuzione dovuta a seguito del conguaglio deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il conguaglio è eseguito, senza oneri accessori, restando comunque fermo il termine del 16 marzo dell’anno successivo.
Regime sanzionatorio
Se i conguagli sono effettuati oltre i termini, i contributi dovuti sono maggiorati di somme aggiuntive ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000.
La circolare distingue due ipotesi:
- omissione: la denuncia è stata presentata nei termini ma il pagamento non è stato eseguito, oppure è stata presentata domanda di rateazione nei termini; in questo caso si applicano le sanzioni per omesso o ritardato pagamento ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
- evasione: mancano sia la denuncia sia il pagamento nei termini; si applica la fattispecie di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), con possibilità di rimodulazione nei casi di minore gravità, su istanza del datore di lavoro all’area Gestione Dipendenti Pubblici della sede competente.
Certificazione unica e obblighi informativi tra amministrazioni
Quando un’amministrazione utilizza personale di altra amministrazione e corrisponde direttamente la retribuzione, deve comunicare tempestivamente le somme corrisposte al sostituto d’imposta principale, così da consentire la corretta compilazione e trasmissione delle denunce mensili, includendo anche le somme erogate da altre amministrazioni.
Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti d’imposta che erogano somme al personale con trattenute previdenziali per la Gestione Pubblica devono valorizzare la sezione della Certificazione Unica 2015 dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS Gestione Dipendenti Pubblici. Tale sezione non va compilata solo se il sostituto ha già comunicato mensilmente i dati all’amministrazione datrice di lavoro del dipendente, consentendole di includere correttamente tutte le somme percepite nelle proprie denunce.
Punti principali
Ambito e base dei conguagli 2014
Dal 1° novembre 2012 le denunce ListaPosPA costituiscono il canale ordinario per la valorizzazione della posizione assicurativa, il calcolo del contributo dovuto e la previdenza complementare del personale iscritto alla Gestione Pubblica. La circolare chiarisce che il conguaglio 2014 deve tenere conto di tutti i redditi riferiti al periodo 1/1/2014-31/12/2014, inclusi quelli denunciati nei quadri E0 e nei quadri V1 con causali 1, 2, 5 e, per quanto precisato successivamente, 7. I quadri V1 rilevanti sono solo quelli con periodo di riferimento compreso nel 2014; i quadri annullati da V1 causale 5 o 6 non devono essere considerati.
Aliquota aggiuntiva dell’1%
Per l’anno 2014 la prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 46.031,00 euro annui, ossia 3.836,00 euro mensili. L’aliquota si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite e va trattenuta mensilmente, salvo conguaglio in sede di operazioni annuali. Nel conguaglio occorre considerare anche redditi da altri rapporti di lavoro o da altri soggetti, con obbligo di comunicazione quando si supera la prima fascia.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
Per gli iscritti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, o che abbiano optato per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2014 è pari a 100.123,00 euro. Il massimale non è frazionabile mensilmente e opera anche in presenza di rapporti di lavoro successivi o contemporanei, che si cumulano ai fini del suo raggiungimento. Il dipendente deve esibire al nuovo datore il CUD del precedente datore o una dichiarazione sostitutiva; il superamento comporta la limitazione dell’imponibile al massimale e, nei mesi successivi, imponibile pari a zero. In caso di errata determinazione dell’imponibile occorre correggere le denunce con V1 causale 5; non è utilizzabile il V1 causale 7 per tali rettifiche.
Massimale per direttori generali, amministrativi e sanitari
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, il massimale contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181/1997, richiamato dall’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 229/1999, è pari a 182.509,00 euro per il 2014. Tale massimale vale per contribuzione pensionistica, aliquota aggiuntiva dell’1%, fondo credito e contribuzione previdenziale; nel mese di superamento l’imponibile va limitato al massimale e la parte eccedente deve essere indicata separatamente.
Quadro V1 causale 7: criteri di utilizzo
Il V1 causale 7, con codice motivo utilizzo 1 o 2, serve per i conguagli annuali quando vi siano differenze positive o negative da indicare nei contributi e negli imponibili. Il codice 2 si usa in presenza di redditi erogati da altri soggetti collegati al rapporto di lavoro del sostituto principale, ad esempio per personale in comando o distacco, oppure per conguagli dell’1% riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici. Il codice 1 si usa per altre situazioni, compresi i conguagli dell’1% relativi a redditi di altri rapporti di lavoro che non comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della gestione. In tali quadri devono essere riportati i valori derivanti dal conguaglio, non i redditi complessivamente liquidati nell’anno, indicando anche il codice fiscale dell’altro soggetto e il mese/anno di erogazione.
Termini di effettuazione, invio e versamento
Per aziende e amministrazioni della Gestione Dipendenti Pubblici i conguagli devono essere effettuati entro febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento: per i redditi 2014, quindi, entro febbraio 2015. Le denunce V1 causale 7 con codice 1 o 2 devono pervenire entro il mese successivo all’effettuazione e comunque non oltre marzo dell’anno successivo al periodo di riferimento. Il versamento dei contributi derivanti dal conguaglio scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il conguaglio è effettuato, e in ogni caso non oltre il 16 marzo dell’anno successivo.
Sanzioni per ritardo o omissione
Se il conguaglio è effettuato oltre i termini, i contributi dovuti sono maggiorati di somme aggiuntive ai sensi dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000. Se la denuncia è stata inviata nei termini ma il pagamento non è stato eseguito, si applicano le sanzioni per omesso o ritardato pagamento. Se invece mancano sia denuncia sia versamento, si configura l’evasione, con possibile rimodulazione su istanza del datore di lavoro inoltrata all’area Gestione Dipendenti Pubblici della sede competente.
Certificazione unica e flussi informativi tra amministrazioni
L’amministrazione che paga direttamente il personale di altra amministrazione deve comunicare tempestivamente le somme corrisposte al sostituto principale, così da consentire la corretta compilazione delle denunce mensili. Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti che effettuano trattenute previdenziali per la Gestione Pubblica devono compilare la sezione previdenziale e assistenziale INPS della Certificazione Unica 2015, salvo che abbiano già trasmesso mensilmente i dati all’amministrazione datrice di lavoro, consentendole di includere tutte le somme percepite dal dipendente nelle proprie denunce.
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