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Circolare

Circolare numero 23 del 03-02-2015

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con CONFUNISCO per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, con indicazione dei soggetti che possono rilasciare la delega, delle modalità di rilascio, decorrenza e revoca, nonché della misura del contributo. Sono riportati anche i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.

Convenzione INPS-CONFUNISCO per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-CONFUNISCO per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare illustra la convenzione stipulata con la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la riscossione, tramite trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Vengono precisati i soggetti legittimati, le modalità di conferimento e revoca della delega, la misura del contributo, i costi del servizio e le regole contabili e di responsabilità connesse alla gestione della convenzione.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione risulta sottoscritta il 17 novembre 2014 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’art. 1 della convenzione individua i pensionati che possono aderire al servizio di trattenuta. Possono rilasciare la delega i titolari di:

  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • pensioni amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, in forza del rinvio richiamato dalla convenzione.

Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina richiamata si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal pensionato e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione telematica

Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa. I relativi dati devono essere trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche utilizzate per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione sindacale deve inviare i dati della delega in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e trasmettere anche il formato digitale della delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede alla lavorazione della richiesta nel più breve tempo possibile.

Se una prestazione ha già una delega attiva in favore di altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della delega esistente. La revoca deve indicare l’organizzazione revocata e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

La circolare precisa inoltre che le nuove modalità telematiche previste dalla convenzione saranno operative dal 1 marzo 2015; fino a tale data, la gestione di deleghe e revoche continua secondo le modalità vigenti.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Sono previsti tre scaglioni:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di tale misura;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, costi del servizio e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono svolti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • 0,04 euro per nuova delega su domanda di pensione;
  • 0,74 euro per nuova delega su pensione esistente;
  • 0,74 euro per revoca telematizzata;
  • 1,48 euro per variazione (revoca + acquisizione nuova delega);
  • 0,04 euro per gestione delega.

Responsabilità, contenzioso e poteri dell’INPS

L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’organizzazione sindacale.

L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto di trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione sindacale si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, previa presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sulla perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’ente.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS Q3. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25407, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27407, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con CONFUNISCO sono definiti direttamente dalla Direzione generale; nell’allegato n. 2 sono riportati i conti sopra indicati.

Punti principali

Oggetto e durata della convenzione

La circolare dà conto della convenzione con la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 17 novembre 2014. La convenzione disciplina la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti e ha validità fino al 31 dicembre 2017; l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio normativo richiamato. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’art. 23-octies richiamato si riferisce alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal pensionato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetto dalla data di decorrenza della pensione. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un pensionato già titolare di trattamento, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve inviare telematicamente i dati secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega; l’Istituto provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile. Se su una prestazione è già attiva una delega a favore di altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. Le modalità telematiche previste dalla convenzione diventano operative dal 1 marzo 2015; fino ad allora restano applicabili le procedure vigenti.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia, secondo tre scaglioni: 0,50% fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, costi e rimesse

I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono pari a: 0,04 euro per nuova delega su domanda di pensione; 0,74 euro per nuova delega su pensione esistente; 0,74 euro per revoca telematizzata; 1,48 euro per variazione (revoca e nuova delega); 0,04 euro per gestione delega.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità per le conseguenze dell’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti con gli associati. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, legittimo esercizio dei poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative/regolamentari; può altresì recedere unilateralmente se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

È assegnato a CONFUNISCO il codice INPS Q3. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute si istituiscono i conti GPA25407, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27407, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

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