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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15890/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società aveva stipulato con un'altra società, con efficacia dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, un contratto di consulenza per lo sviluppo dell'attività industriale, la ricerca di risorse finanziarie e strutturali e attività di consulenza direzionale in area strategia d'impresa, finanza e controllo di gestione. Nel corso della lite la committente aveva chiesto l'accertamento della nullità, oppure l'annullamento, oppure la risoluzione per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta, sostenendo che la consulente non avesse realmente svolto le prestazioni promesse; chiedeva inoltre la restituzione della somma di euro 90.750,00 e il risarcimento dei danni. Il tribunale e la corte d'appello avevano invece ritenuto che le prestazioni professionali fossero state effettivamente rese e in parte già pagate, valorizzando la documentazione prodotta dalla consulente e reputando non idonee le contestazioni della committente. Nel ricorso per cassazione la società committente ha dedotto: (i) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando che fosse stata ingiustamente respinta la domanda di risoluzione per inadempimento e che fossero state omesse le prove testimoniali richieste; (ii) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 25 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che l'onere di provare l'esecuzione delle prestazioni gravasse sulla consulente e contestando la valorizzazione dei documenti e dei pagamenti; (iii) violazione degli artt. 2237, 1355 e 1341 c.c., affermando che, trattandosi di contratto d'opera intellettuale, avrebbe potuto recedere ad nutum e che la clausola contrattuale che lo escludeva sarebbe stata nulla o vessatoria; (iv) violazione degli artt. 2225 e 2233 c.c. in relazione all'art. 2237 c.c., contestando la determinazione del compenso dovuto alla consulente in caso di recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano vizi motivazionali e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la sentenza d'appello aveva motivato in modo sufficiente e non apparente, aveva valorizzato documenti non contestati contenenti dati e riscontri contabili e non aveva invertito l'onere della prova, ma si era limitata a valutare le prove offerte. Ha dichiarato inoltre inammissibili le censure sull'omessa ammissione della prova testimoniale e quelle che, sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio. Quanto al recesso ad nutum, la Corte ha ribadito che nel contratto d'opera intellettuale la facoltà di recesso del cliente ex art. 2237 c.c. non è necessariamente inderogabile e occorre verificare in concreto, tramite interpretazione del regolamento contrattuale, se le parti abbiano inteso escluderla; poiché la sentenza impugnata aveva interpretato la clausola g) nel senso dell'esclusione del recesso anticipato e la ricorrente non aveva specificamente denunciato la violazione dei canoni ermeneutici, la censura è stata respinta. Infine, la doglianza sul compenso è stata dichiarata inammissibile sia perché la ricorrente si limitava a dissentire dall'interpretazione della clausola e) del contratto, sia perché la questione era comunque priva di interesse, essendo rimasta ferma la statuizione che escludeva il diritto di recesso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non quando valuta diversamente le prove offerte o i fatti non contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o pretende di applicare un criterio di valutazione non consentito; non basta lamentare una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio motivazionale rilevante in cassazione sussiste solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà, non per mera insufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata, non quando contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza in concreto si risolvesse in una critica alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La registrazione contabile delle fatture non è stata considerata decisiva in senso favorevole alla ricorrente, essendo stata valutata insieme agli altri elementi probatori.

  • art. 2237 c.c.

    Nel contratto d'opera intellettuale il recesso ad nutum del cliente non è necessariamente inderogabile; occorre verificare in concreto la volontà contrattuale delle parti, potendo queste escludere lo scioglimento anticipato.

  • art. 1355 c.c.

    La censura sulla condizione meramente potestativa è stata ritenuta non scrutinabile perché basata su una diversa interpretazione della clausola contrattuale non denunciata nei termini di legge.

  • art. 1341 c.c.

    La Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza sulla vessatorietà della clausola, poiché la sentenza di merito aveva accertato la doppia sottoscrizione prevista dalla norma.

  • art. 2225 c.c.

    Richiamato in relazione alla determinazione del corrispettivo della prestazione d'opera, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse e per mancata specifica critica dell'interpretazione contrattuale.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato come norma sui criteri di determinazione del compenso del professionista; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il compenso fosse già concordato nel contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di ricorso utilizzato per le censure di violazione di legge, ma non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto delle prove o l'interpretazione del contratto senza specifica deduzione dei canoni violati.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente o mancante.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ha richiamato i limiti del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, osservando inoltre che nel caso di doppia conforme il motivo sarebbe comunque inammissibile rationae temporis.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare l'inammissibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, nei limiti temporali applicabili.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dalla controricorrente è stata respinta, non ravvisandosi i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove: è necessaria l'allegazione che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito a una risultanza un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice ripartisce l'onere probatorio in modo errato tra le parti; non ricorre, invece, quando la censura riguarda il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • La denuncia di vizio motivazionale ex art. 132 c.p.c. è ammissibile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria; la mera insufficienza argomentativa non consente il sindacato di legittimità.
  • Nel contratto d'opera intellettuale la facoltà di recesso ad nutum del cliente ex art. 2237 c.c. non è assoluta in senso inderogabile: occorre interpretare concretamente il regolamento negoziale per stabilire se le parti abbiano escluso il recesso anticipato.
  • L'impugnazione che critichi l'interpretazione del contratto deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su documentazione non contestata che contiene dati e riscontri contabili, il sindacato di legittimità non può essere trasformato in un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
  • Le questioni sul compenso del professionista sono inammissibili se il contratto ha già predeterminato il corrispettivo o se la questione è posta solo in via subordinata rispetto a una domanda di recesso rimasta definitivamente respinta.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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