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Ordinanza

Ordinanza n. 440/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a. e con istanza risarcitoria, in forma specifica e per equivalente nei termini di cui all’art. 30 c.p.a. - della nota a firma del Direttore Generale del MIT, prot. 9959 del 25 maggio 2026, notificata in data 28 maggio 2026 e concernente il diniego di erogazione del finanziamento, ivi compreso l’allegato parere prot. n. 9220 del 14.05.2026 a firma del Direttore Generale degli affari legali del MIT, nonché il richiamato parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze dagli estremi sconosciuti ed ignoti; - di ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale ai precedenti, sconosciuti e/o dal contenuto ignoto.

Giustizia amministrativa202600262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di erogazione del finanziamento per interventi di completamento del Sistema Idrico Integrato della Regione Abruzzo, adottato dal Direttore generale del MIT con nota del 25 maggio 2026, comprensivo dei pareri richiamati

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

La Regione Abruzzo ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare e il risarcimento in forma specifica e per equivalente, il diniego di erogazione del finanziamento previsto per gli interventi di completamento del Sistema Idrico Integrato regionale dall’art. 3, comma 2, lett. c), del d.l. n. 133/2014. Il MIT e il MEF hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Abruzzo, sostenendo che la procedura di finanziamento ha portata nazionale, perché riguarda opere distribuite sull’intero territorio dello Stato. Il TAR ha acquisito chiarimenti sulla destinazione delle risorse non assegnate alla Regione e ha esaminato la documentazione depositata dalle parti.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione processuale e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, senza esaminare la domanda cautelare né i motivi di merito o la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che la procedura sia nazionale: le risorse eventualmente non assegnate alla Regione sarebbero destinate agli altri undici interventi del programma, relativi ad altre Regioni e distribuiti sull’intero territorio nazionale. Poiché l’annullamento del diniego produrrebbe effetti inscindibili e diretti oltre l’ambito regionale e, trattandosi di risorse limitate, la posizione della Regione è collegata a quella di una pluralità di soggetti su base nazionale, la competenza è del TAR Lazio - Roma ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. La causa può essere riassunta davanti a tale Tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, lett. c), d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla l. 11 novembre 2014, n. 164

    la procedura volta alla erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. “Sblocca Italia”), costituisca una procedura di carattere nazionale, tenuto conto che eventuali fondi non assegnati verrebbero utilizzati per il finanziamento degli ulteriori undici interventi che compongono l’intero programma riguardanti altre Regioni e collocati sull’intero territorio nazionale;

    La procedura di finanziamento prevista dalla disposizione ha carattere nazionale quando le risorse non assegnate al singolo intervento sono destinate agli altri interventi del programma distribuiti in più Regioni.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    ritenuto in definitiva che tale profilo sia idoneo a escludere la competenza inderogabile di questo Tribunale ai sensi dell’art.13, comma 1 c.p.a. e a radicare, invece, la competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma ai sensi dell’art. 13, comma 3 c.p.a.,

    La competenza territoriale del TAR adito è esclusa quando gli effetti diretti e inscindibili dell’atto e il collegamento delle posizioni coinvolte superano l’ambito regionale.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    ritenuto in definitiva che tale profilo sia idoneo a escludere la competenza inderogabile di questo Tribunale ai sensi dell’art.13, comma 1 c.p.a. e a radicare, invece, la competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma ai sensi dell’art. 13, comma 3 c.p.a.,

    Per una procedura accentrata di rilevanza nazionale, i cui effetti diretti e inscindibili eccedono il territorio di una Regione, la competenza territoriale spetta al TAR Lazio - Roma.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 15, comma 4 c.p.a. con l’ordinanza che dichiara la propria incompetenza, il T.A.R. adito deve indicare il Tribunale Amministrativo competente, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima;

    L’ordinanza che dichiara l’incompetenza deve indicare il TAR competente e la causa va riassunta davanti a esso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

Massime di principio

  • La competenza territoriale non si determina guardando soltanto alla localizzazione regionale dell’intervento del ricorrente: quando il finanziamento si inserisce in una procedura accentrata nazionale, le risorse sono limitate e la loro eventuale mancata assegnazione comporta il finanziamento di altri interventi in diverse Regioni, la posizione del ricorrente è collegata a una pluralità di posizioni su base nazionale.
  • La competenza del TAR Lazio - Roma ricorre quando l’atto contestato appartiene a una procedura nazionale e il suo annullamento produrrebbe effetti diretti e inscindibili oltre l’ambito territoriale di una singola Regione.
  • Dichiarata la propria incompetenza territoriale, il TAR deve indicare il tribunale competente; il ricorso può essere riassunto davanti a quest’ultimo entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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