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Legge

L.R. Veneto 16/2019

Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie.

Normativa regionaleL.R. Veneto 16/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale veneta disciplina orari di apertura, turni diurni/notturni/festivi, ferie e chiusure straordinarie delle farmacie aperte al pubblico, imponendo un livello minimo di servizio. Prevede anche un portale informativo ULSS, cartelli di turno e regole per il servizio notturno. Abroga la precedente disciplina del 1994; è vigente dal 2019.

Orario di servizio, turni e ferie delle farmacie venete

Disciplina dell’orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie

La legge regionale del Veneto n. 16 del 16 maggio 2019 stabilisce la disciplina degli orari di apertura, dei turni di servizio, delle ferie e delle chiusure straordinarie delle farmacie aperte al pubblico nel territorio regionale. L’obiettivo è garantire un livello minimo uniforme di servizio alla popolazione, in coerenza con la normativa statale sulla concorrenza e sul mercato.

Ambito di applicazione e livello minimo di servizio

La disciplina riguarda le farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Veneto. Gli orari e i turni fissati dalla legge costituiscono il livello minimo di servizio che ciascuna farmacia deve obbligatoriamente assicurare.

Informazione ai cittadini e pubblicizzazione dei turni

Ogni Azienda ULSS deve attivare un portale informativo internet, o una sezione del proprio sito, per fornire informazioni sul servizio farmaceutico. Il portale deve contenere i turni aggiornati delle farmacie, con denominazione, indirizzo e numero di telefono della farmacia di turno, oltre alle informazioni sulle ferie e ad altre notizie utili, comprese le eventuali chiusure per motivi particolari.

Orario ordinario delle farmacie

Le farmacie devono garantire un orario minimo di apertura di 40 ore diurne settimanali, distribuite su sei giorni feriali: cinque giorni con intervallo pomeridiano e un sesto giorno con solo mezza giornata lavorativa. È consentita la chiusura durante le festività infrasettimanali riconosciute dalla legge, durante le ferie annuali e nel giorno del Santo Patrono.

Le farmacie possono inoltre comunicare all’Azienda ULSS orari giornalieri aggiuntivi da svolgere nel corso dell’anno solare, anche differenziati tra periodo estivo e invernale, nonché aperture annue supplementari rispetto al minimo previsto, comprese quelle nei giorni festivi, nelle domeniche o nel giorno del Santo Patrono.

L’orario minimo giornaliero di apertura e chiusura è determinato dalla competente Azienda ULSS, previo parere della commissione prevista dalla normativa regionale sanitaria e dell’ordine dei farmacisti territorialmente competente.

Dispensari farmaceutici

Per i dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali, il servizio è assicurato dai titolari di farmacia assegnatari oppure, in caso di rinuncia, dal comune. L’apertura deve rispettare un minimo di due ore e un massimo di sei ore giornaliere, previa autorizzazione dell’Azienda ULSS competente.

Ferie annuali

Le farmacie possono usufruire, nell’arco dell’anno solare, di un massimo di 30 giorni di ferie. Le ferie devono essere comunicate all’Azienda ULSS per le verifiche sul rispetto della continuità del servizio.

Chiusura per motivi particolari

In caso di decesso di un parente o affine entro il terzo grado, il titolare può chiudere la farmacia per un massimo di tre giorni, con immediata comunicazione via PEC all’Azienda ULSS e all’ordine dei farmacisti competenti.

È inoltre possibile ottenere l’autorizzazione dell’Azienda ULSS, sentito il sindaco del comune interessato, alla chiusura per comprovati ed eccezionali motivi, valutati dalla commissione competente e secondo la normativa sanitaria generale. Nei casi di urgenza manifesta o motivata, la procedura preventiva può essere omessa, fermo l’obbligo di immediata comunicazione via PEC.

Turni di servizio diurni, festivi e notturni

L’Azienda ULSS, previo parere della commissione competente, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per assicurare l’assistenza farmaceutica nel proprio territorio. I comuni contermini possono chiedere che i turni siano organizzati tra farmacie territorialmente afferenti agli stessi.

La continuità del servizio va garantita:

  • durante l’intervallo pomeridiano, a turno e a chiamata, con obbligo di reperibilità e intervento tempestivo;
  • durante le festività infrasettimanali, le chiusure per riposo feriale e le domeniche a turno, nonché a battenti aperti secondo l’orario ordinario;
  • nel periodo notturno, dalla chiusura serale alla riapertura mattutina, di regola fino alle ore 22.00 a battenti aperti e, per ragioni di sicurezza, anche a battenti chiusi e a chiamata con servizio tramite varco o sportello idoneo.

I turni devono essere distribuiti tra tutte le farmacie del territorio dell’Azienda ULSS e, ove possibile, anche tra farmacie di Aziende ULSS limitrofe.

Modalità del servizio notturno e diritto di chiamata

Il servizio farmaceutico notturno è svolto a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di permanenza del farmacista in farmacia o, comunque, di immediato intervento.

Il diritto di chiamata notturna decorre dalle ore 22.00 fino all’orario di riapertura mattutina. Il farmacista di turno notturno deve dispensare i medicinali previsti dalla tariffa nazionale, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia; deve inoltre fornire ogni altro prodotto disponibile in farmacia se di effettiva necessità.

Il diritto addizionale di chiamata è a carico dell’Azienda ULSS se il cittadino è munito di regolare prescrizione medica; negli altri casi, il pagamento spetta al cittadino.

Strumenti di informazione visibile al pubblico

Tutte le farmacie del territorio regionale devono esporre, in posizione ben visibile e leggibile anche di notte, un cartello predisposto dall’Azienda ULSS o una bacheca elettronica con l’indicazione, in ordine di vicinanza, delle farmacie di turno, con denominazione, indirizzo, numero di telefono e orario di apertura e chiusura giornaliera.

Le farmacie di turno devono inoltre tenere accesa, nelle ore serali e notturne, un’insegna luminosa, preferibilmente a forma di croce, affissa perpendicolarmente alla facciata per facilitarne l’individuazione.

Abrogazione della previgente disciplina e neutralità finanziaria

La legge abroga la legge regionale 10 novembre 1994, n. 64, e la legge regionale 30 settembre 2011, n. 19, che la aveva modificata.

L’attuazione della nuova disciplina deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

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