L.R. Veneto 19/2019
Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Veneto, la rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità dei consiglieri regionali già previsti dalla l.r. 4/2012, in attuazione della l. 145/2018 e dell’Intesa del 3 aprile 2019. La nuova decorrenza degli effetti è fissata al 1° dicembre 2019; dal medesimo momento cessano gli effetti della l.r. 3/2018, poi abrogata.
Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità dei consiglieri regionali del Veneto
Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità dei consiglieri regionali del Veneto
La legge regionale disciplina, per il solo territorio della Regione del Veneto, la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità spettanti ai consiglieri regionali ai sensi della l.r. 4/2012. Il provvedimento attua i commi 965, 966 e 967 dell’art. 1 della l. 145/2018, in coerenza con l’Intesa del 3 aprile 2019 in Conferenza Stato-Regioni.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda:
- l’assegno vitalizio;
- l’assegno di reversibilità; previsti dall’art. 2, comma 1, della l.r. 4/2012.
La rideterminazione è effettuata considerando l’importo lordo degli assegni, senza tener conto delle riduzioni temporanee introdotte dalla l.r. 3/2018.
Criteri di rideterminazione
Gli importi sono ricalcolati sulla base del montante contributivo individuale e dei coefficienti di trasformazione previsti dalla Tabella 2 allegata all’Intesa.
In sintesi:
- il montante contributivo individuale viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età anagrafica del titolare alla decorrenza dell’assegno;
- per decorrenze anteriori al 1976 o successive al 2018 si applicano, rispettivamente, il primo o l’ultimo coefficiente disponibile;
- le frazioni di anno sono valorizzate con un incremento proporzionale ai mesi;
- l’assegno rideterminato non può essere inferiore a quello ottenuto applicando l’allegato A con aliquote progressive per scaglioni, individuate in base allo scostamento percentuale tra importo originario e importo ricalcolato.
Se, alla prima applicazione, la spesa complessiva supera il limite previsto dall’Intesa, le aliquote base dell’allegato A sono incrementate per parametri di 0,1 fino al raggiungimento del limite di spesa.
Restano fermi due vincoli economici:
- l’assegno rideterminato non può essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno già in godimento sia sotto tale soglia;
- l’assegno rideterminato non può comunque superare l’importo dell’assegno vitalizio originario di riferimento.
L’assegno di reversibilità è calcolato applicando all’assegno vitalizio rideterminato le percentuali di commisurazione previste dalla l.r. 9/1973.
Determinazione del montante contributivo
Il montante contributivo individuale deriva dall’applicazione dell’aliquota percentuale alla base imponibile contributiva.
La base imponibile è costituita da:
- indennità di carica consiliare, come quantificata dalla normativa regionale vigente ai fini della contribuzione;
- aumento previsto dall’art. 43 del d.P.R. 1092/1973.
La contribuzione è composta da:
- quota a carico del consigliere, pari all’aliquota prevista dalla normativa regionale vigente durante il mandato;
- eventuale contribuzione facoltativa, calcolata sull’aliquota vigente alla data dell’ultimo giorno della legislatura di riferimento;
- quota a carico della Regione, pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
Per le legislature successive alla nona, si assume come riferimento la data dell’ultimo giorno della nona legislatura.
Il montante si rivaluta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell’anno in corso, applicando il tasso annuo di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata dall’ISTAT. In caso di periodi contributivi non consecutivi, la legge distingue tra erogazione dell’assegno successiva o meno all’ultimo versamento, prevedendo un unico montante rivalutato oppure la separazione dei montanti.
Rivalutazione successiva e misura mensile
L’importo dell’assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente, sino alla data di applicazione della rideterminazione, sulla base dell’indice ISTAT FOI pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’importo mensile si ottiene dividendo per 12 l’importo annuo rivalutato.
Dopo l’applicazione della rideterminazione, gli assegni vitalizi e di reversibilità così determinati sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, dal primo anno successivo, sempre in base all’indice ISTAT FOI.
Abrogazione della l.r. 3/2018
La legge regionale 3/2018, recante interventi di contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi, è abrogata e cessa di produrre effetti dal giorno di decorrenza degli effetti della nuova rideterminazione.
Natura dell’assegno vitalizio
La legge precisa che l’assegno vitalizio disciplinato dalla nuova normativa ha la stessa natura dell’assegno vitalizio previsto dalla l.r. 9/1973.
Copertura finanziaria e adempimenti finali
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
La legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai fini dell’art. 1, comma 967, della l. 145/2018.
Entrata in vigore e decorrenza degli effetti
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità decorre dal 1° dicembre 2019.
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