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Legge

L.R. Veneto 15/2019

Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 15/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 15/2019 aggiorna l’ordinamento su ARPAV, controlli interni regionali, nomine pubbliche, personale regionale, trattamento dei direttori di enti regionali, consorzi di bonifica e sanità. Introduce nuove regole e alcune decorrenze dal primo rinnovo degli organi o dal 2019; contiene anche una norma su neutralità finanziaria e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali e settori collegati

Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali

La legge regionale del Veneto n. 15 del 16 maggio 2019 interviene su più ambiti organizzativi e istituzionali dell’ordinamento regionale. La disciplina riguarda soprattutto ARPAV, i controlli interni della Giunta, le nomine regionali, il personale regionale, i consorzi di bonifica e alcune regole del servizio sanitario regionale.

ARPAV: programmazione, controlli e vigilanza regionale

La legge modifica la disciplina dell’ARPAV ridefinendo il procedimento di approvazione degli obiettivi annuali e pluriennali: il direttore generale predispone la proposta e la presenta al responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio, che la sottopone con le proprie valutazioni alla Giunta regionale.

Sul controllo regionale, la Giunta esercita vigilanza sull’attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali e sulla coerenza con la programmazione regionale, anche in materia di contenimento della spesa e vincoli di finanza pubblica. Il controllo avviene tramite:

  • attività continuativa, anche ispettiva, di vigilanza e riscontro;
  • nomina di un commissario ad acta se il direttore generale non provvede agli atti di propria competenza nei termini previsti.

L’ARPAV deve trasmettere entro 20 giorni dall’adozione alcuni atti per il controllo preventivo, in particolare:

  • programmi annuali di attività;
  • bilanci economici di previsione, assestamenti, bilanci di esercizio e programma triennale del fabbisogno del personale;
  • acquisti e alienazioni di immobili;
  • atti che vincolano patrimonio o bilancio per più di cinque anni.

Gli atti diventano efficaci decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione, se non intervengono prescrizioni. Se sono richiesti chiarimenti, il termine si interrompe e l’ARPAV deve rispondere entro 30 giorni, altrimenti l’atto si intende non approvato. Se l’atto è ritenuto non coerente con indirizzi, obiettivi o prescrizioni, il responsabile invia una nota con prescrizioni e assegna un termine per adeguarsi; il nuovo atto viene ritrasmesso e, se persiste la non coerenza, può essere richiesta la nomina di un commissario ad acta.

Gli atti diversi da quelli espressamente elencati non sono soggetti a verifica della Giunta. Restano inoltre salvi poteri ulteriori di richiesta documentale, sopralluoghi, ispezioni, inchieste, perizie, verifiche di cassa e richieste al collegio dei revisori.

Regime transitorio sui controlli ARPAV

Per i procedimenti di controllo già in corso alla data di entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la disciplina previgente della legge regionale n. 32/1996, fino alla loro conclusione.

Controlli interni della Giunta regionale

La legge disciplina il sistema integrato dei controlli interni delle strutture della Giunta regionale, in attuazione dello Statuto del Veneto e nel rispetto della normativa su vigilanza e controlli già esistente. La finalità generale è garantire l’efficacia dell’azione amministrativa e promuovere legittimità, regolarità, correttezza, efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

Il sistema integrato comprende:

  • controllo di regolarità amministrativa;
  • controllo di regolarità contabile;
  • controllo strategico;
  • controllo di gestione;
  • valutazione delle prestazioni del personale, anche ai fini della quota variabile della retribuzione;
  • controllo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
  • controllo sulla resa del conto degli agenti contabili.

Il sistema deve rispettare il principio di proporzionalità rispetto ai rischi, assicurare separazione delle funzioni, tracciabilità delle responsabilità, trasparenza dei procedimenti e flussi informativi per monitorare gli esiti dei controlli.

La Giunta si avvale di una funzione di audit interna, collocata in posizione organizzativa autonoma e indipendente, con compiti di monitoraggio del sistema dei controlli, verifica della sua funzionalità ed efficacia e proposta di correttivi. In caso di fatti potenzialmente lesivi degli interessi dell’amministrazione, la Giunta e il Segretario generale della programmazione possono disporre verifiche ispettive. Il collegio dei revisori dei conti continua ad assicurare la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale.

La Giunta è inoltre tenuta ad adottare un regolamento per rendere coerente, razionalizzare e potenziare il sistema dei controlli, disciplinando organizzazione, risorse, competenze e responsabilità.

Nomine e designazioni regionali: quiescenza, riapertura termini e obblighi dichiarativi

La legge aggiorna la disciplina regionale sulle nomine e designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale.

È consentita la nomina o designazione di soggetti già lavoratori privati o pubblici in quiescenza, anche se l’incarico prevede compenso, purché sia resa in sede di candidatura una dichiarazione espressa di rinuncia al compenso. La rinuncia produce gli effetti della remissione del debito ai sensi del codice civile.

Nella proposta di candidatura va allegata anche la dichiarazione di rinuncia al compenso, quando ricorrano le condizioni appena indicate.

All’inizio della legislatura, per le nomine e designazioni non effettuate nella legislatura precedente dal Consiglio regionale, i consiglieri possono presentare nuove candidature entro 90 giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio.

Le candidature giudicate idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per cui sono state istruite e comunque non oltre la fine della legislatura, ma solo per eventuali sostituzioni in corso di mandato. Se le candidature idonee non sono sufficienti, si procede con avviso pubblico secondo la disciplina generale.

Chi è nominato o designato deve comunicare per iscritto, entro 15 giorni dall’avviso della nomina o designazione, l’accettazione e dichiarare:

  • l’inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative;
  • l’inesistenza di conflitti di interesse;
  • la consistenza del patrimonio e le entrate proprie e del nucleo familiare risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Se successivamente insorge una causa ostativa o un conflitto di interessi, occorre comunicarlo immediatamente. Entro 30 giorni dalla definitiva scadenza del mandato va presentata una comunicazione analoga a quella patrimoniale. L’infedeltà delle dichiarazioni, accertata in contraddittorio, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti.

Personale regionale e organizzazione interna

In materia di ordinamento del personale regionale, la legge sostituisce un riferimento organizzativo, attribuendo al dirigente competente in materia di personale, e non più al Presidente della Giunta regionale, il potere di adottare il relativo decreto previsto dalla disciplina modificata. Viene inoltre abrogato l’articolo 12 della legge regionale n. 31/1997.

Trattamento economico dei direttori di enti regionali

Il trattamento economico complessivo dei direttori di enti regionali, economici o non economici, di competenza regionale, non può superare il trattamento massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale, salvi i diversi limiti previsti dalle leggi istitutive e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata regionale.

Destinazione delle risorse derivanti dall’articolo 16 della legge finanziaria 2011

Le risorse ricavate dall’attuazione della disposizione finanziaria richiamata sono destinate prioritariamente alla razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi, degli uffici operativi e della logistica connessa, nonché alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare regionale.

Consorzi di bonifica: elettorato, amministrazione e consulta dei sindaci

La legge riscrive la disciplina dell’elettorato attivo e passivo nei consorzi di bonifica. Hanno diritto di voto e di eleggibilità i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi, nell’ambito della fascia di rappresentanza più elevata corrispondente al carico contributivo complessivo. Ogni consorziato ha un voto.

Per le proprietà in comunione:

  • vota il primo intestatario;
  • la maggioranza degli intestatari può individuare un diverso votante tra i comproprietari;
  • se i comproprietari sono due, il secondo può votare sulla base della dichiarazione sottoscritta dal primo intestatario.

Per persone giuridiche e soggetti collettivi, votano i legali rappresentanti, con possibilità di delega del solo voto nei casi consentiti da legge, atto costitutivo o statuto. Ogni delegato non può ricevere più di una delega.

Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile anche affittuari e conduttori tenuti per legge o contratto al contributo consortile di irrigazione; se hanno adempiuto regolarmente agli oneri contributivi, esercitano al loro posto l’elettorato attivo e passivo.

Per favorire la partecipazione elettorale, il consorzio deve comunicare agli aventi diritto, almeno 45 giorni prima del voto, data, seggio e ulteriori informazioni utili, anche con strumenti telematici. Inoltre, almeno 15 giorni prima, deve pubblicare avviso su almeno due quotidiani locali per tre giorni consecutivi.

Le modifiche operano dal primo rinnovo degli organi dei consorzi successivo all’entrata in vigore della legge; fino ad allora, le disposizioni statutarie incompatibili si intendono disapplicate.

Il consiglio di amministrazione del consorzio è composto da:

  • quattro componenti eletti dall’assemblea tra i consiglieri eletti dai consorziati;
  • un rappresentante regionale nominato dalla Giunta, scelto tra soggetti con adeguato curriculum ed esperienza professionale, con particolare riguardo ai territori del comprensorio.

Il consiglio è validamente costituito con l’elezione dei soli consiglieri di cui alla prima componente.

È inoltre istituita presso ciascun consorzio la Consulta dei sindaci, composta dai sindaci o da assessori delegati dei comuni ricadenti, anche solo parzialmente, nel comprensorio. La Consulta adotta un proprio regolamento approvato dalla Giunta regionale, ha funzioni consultive e propositive, elegge il proprio presidente e partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione.

La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno ed esprime, entro 30 giorni, parere obbligatorio ma non vincolante su:

  • piano annuale di attività;
  • programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
  • piano generale di bonifica e tutela del territorio;
  • piano di classifica degli immobili e perimetro di contribuenza.

La partecipazione alla Consulta è gratuita. Anche queste disposizioni decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo all’entrata in vigore.

Aziende ed enti del servizio sanitario regionale

Le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono utilizzare le graduatorie concorsuali, entro il termine di vigenza di tre anni dalla pubblicazione, non solo per i posti messi a concorso ma anche per assumere idonei non vincitori, nei limiti del fabbisogno triennale di personale e della dotazione organica. La stessa regola si applica anche alle graduatorie formate a seguito di avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato.

Istituto Oncologico Veneto: fondi contrattuali

Dal 2019 l’Istituto Oncologico Veneto può rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, i fondi del comparto e delle aree dirigenziali del servizio sanitario nazionale quando l’incremento del fabbisogno di personale e della dotazione organica sia superiore a quello assunto come base di calcolo, in conseguenza dell’attribuzione di nuove funzioni o dell’attivazione di nuovi servizi da parte di atti di programmazione regionale.

La rideterminazione è possibile solo in corrispondenza dell’aumento del personale in servizio e nel rispetto dei vincoli normativi sulla spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale. Gli incrementi dei fondi possono essere usati solo per remunerare il personale assunto per quelle nuove funzioni o servizi.

Disposizioni finali, neutralità finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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