Sentenza del 04/09/2017 n. 3493 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Libero professionista - Pluralità di studi professionali - Autonoma organizzazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la mera disponibilità di più studi professionali, situati in città diverse, non fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. La questione riguardava quindi la sussistenza del presupposto impositivo dell'organizzazione autonoma nell'esercizio dell'attività professionale.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. La disponibilità di studi professionali in località diverse consente al professionista di ricevere personalmente i clienti su un territorio più ampio, pianificare meglio gli impegni, evitare trasferte estemporanee e ridurre il ricorso a professionisti corrispondenti. Tali elementi rendono l'attività più efficiente rispetto a quella del professionista che opera con un solo studio e integrano il requisito dell'autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento a IRAP.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'esercizio abituale di un'attività professionale è soggetto a IRAP quando il professionista si avvale di un'organizzazione autonoma idonea a potenziare e rendere più efficiente la propria attività. La disponibilità di più studi in città diverse può costituire, anche senza specifica indicazione di personale o beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, un indice concreto di tale organizzazione.
Massime di principio
- La disponibilità stabile di più sedi professionali, soprattutto se situate in città diverse, può integrare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP perché amplia la capacità operativa e la presenza territoriale del professionista.
- La valutazione non dipende esclusivamente dal numero dei dipendenti o dal valore dei beni strumentali: anche la struttura logistica e la possibilità di organizzare l'attività in modo più efficiente possono essere determinanti.
- In situazioni analoghe occorre verificare se le sedi aggiuntive producano un concreto potenziamento dell'attività, consentendo di servire più clienti, ridurre tempi e costi di trasferimento o evitare il ricorso a collaboratori esterni.
- La mera esistenza formale di un secondo recapito non dovrebbe essere automaticamente decisiva: rilevano la disponibilità effettiva, la stabilità della sede e il vantaggio organizzativo concretamente derivante.
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