Ordinanza n. 684/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione cautelare quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il giudizio di non idoneità della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, di cui al provvedimento del 6 ottobre 2025, codice ID 1926931, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per l’assunzione di 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato” ed escluso dal concorso, con la seguente motivazione “-OMISSIS-ai sensi dell’art. 3 comma 1, riferimento Tabella “A” del DPR 207 del 17/12/2015”; 2) gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, con particolare riferimento alla “scheda -OMISSIS-” datata 6 ottobre 2025 e ottenuta in esito ad accesso agli atti; 3) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 12, comma 6, lettera c) il bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità: … c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile…”; 4) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, il regolamento approvato con D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 in materia di parametri fisici per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; 5) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le “Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso pubblico, per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato”; 6) ove occorra e per quanto di ragione, l’art. 14, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “8. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso. L’esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato”; 7) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale; quanto ai motivi aggiunti presentati l’08.01.2026, per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) il decreto del 19.12.2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito e dichiarato i vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; 2) la graduatoria di merito della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; 3) gli atti già gravati con ricorso introduttivo del giudizio; 4) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento, già richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha esaminato il merito delle censure, né ha deciso sulla domanda cautelare, sull’eventuale istruttoria o sull’integrazione del contraddittorio. Ha rinviato la camera di consiglio cautelare al 10 febbraio 2026 per garantire il rispetto dei termini a difesa in relazione agli ultimi motivi aggiunti, riservando ogni decisione istruttoria e di integrazione del contraddittorio. Non risultano adottate statuizioni sulle spese.
Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché successiva graduatoria di merito nella parte pregiudizievole per il candidato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici, che lo ha dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, con riferimento all’art. 3, comma 1, e alla Tabella A del d.P.R. n. 207/2015. Sono stati impugnati anche gli atti e i verbali della Commissione, inclusa la scheda relativa all’accertamento, le disposizioni del bando concernenti il requisito della forza muscolare minima di 40 kg per i candidati di sesso maschile, il d.P.R. n. 207/2015, le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e la previsione del bando sulla definitività dei giudizi della Commissione. Con motivi aggiunti il ricorrente ha inoltre impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito e la graduatoria della procedura riservata ai cittadini provenienti dalla vita civile, nella parte in cui ne sarebbe derivato un pregiudizio per il suo utile collocamento. È stato chiesto l’annullamento degli atti, la sospensione cautelare e l’accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
È richiamato nel provvedimento di non idoneità in relazione ai parametri fisici applicati al candidato.
Tabella A d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
È indicata quale riferimento normativo del giudizio di non idoneità.
art. 12, comma 6, lettera c), del bando di concorso
Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità: … c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile…
Prevede il requisito minimo della forza muscolare per i candidati di sesso maschile.
art. 14, comma 8, del bando di concorso
I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso. L’esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.
Disciplina la definitività dei giudizi della Commissione e l’effetto espulsivo della non idoneità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando siano stati proposti motivi aggiunti recenti, il giudice deve rinviare la camera di consiglio cautelare se ciò è necessario per assicurare il rispetto dei termini a difesa delle altre parti.
- Il rinvio della camera di consiglio cautelare per esigenze di contraddittorio non comporta decisione sul fumus boni iuris, sul periculum in mora o sul merito delle censure, che restano riservati alla successiva udienza.
- In presenza di esigenze di difesa derivanti da motivi aggiunti, il giudice può riservare contestualmente ogni decisione istruttoria e sull’integrazione del contraddittorio.
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