Sentenza del 20/01/2016 n. 955 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 1996, costi pari a Euro 489.001,53 ritenuti riferibili a operazioni inesistenti, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza richiamato nell'avviso di accertamento ma non prodotto in giudizio. La C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente per la mancata produzione del p.v.c. La C.T.R. aveva invece ritenuto che il giudice tributario avesse il dovere di acquisire il documento ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, e aveva dichiarato legittimo l'accertamento. Il contribuente ha contestato, da un lato, l'errata interpretazione dei poteri istruttori del giudice, che non possono sostituire l'onere probatorio dell'Amministrazione, e, dall'altro, la contraddittorietà della motivazione della C.T.R., che aveva confuso la sufficienza formale della motivazione dell'avviso con la prova sostanziale dei fatti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, cassato la sentenza della C.T.R. e rinviato la causa alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale e che il potere istruttorio del giudice tributario è soltanto integrativo, non sostitutivo, dell'onere probatorio delle parti. Nel caso concreto, la mancata produzione del p.v.c., nonostante l'invito del giudice e il rinvio concesso, impediva di ritenere provati i fatti posti a fondamento dell'accertamento. La Corte ha inoltre chiarito che la motivazione per relationem dell'avviso può essere formalmente adeguata, ma ciò non dimostra automaticamente la fondatezza sostanziale della pretesa.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 3
Attribuiva alle commissioni tributarie la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.
Il potere istruttorio del giudice tributario è discrezionale e meramente integrativo: può essere utilizzato in presenza di obiettiva incertezza e quando la prova sia ostacolata dal fatto che i documenti si trovano presso l'altra parte o terzi, ma non può supplire all'inerzia o alle carenze probatorie della parte gravata dall'onere della prova.
Art. 2697 cod. civ.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Anche nel processo tributario l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale; la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo non esonera l'ufficio dall'onere probatorio.
Art. 111 Cost.
Principio di terzietà e imparzialità del giudice e garanzia del giusto processo.
La terzietà impedisce al giudice di sostituirsi a una parte nell'acquisizione della prova e di riequilibrare d'ufficio una carenza probatoria imputabile alla parte stessa.
Legge 27 luglio 2002, n. 212, art. 7
L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento serve a rendere conoscibili al contribuente i presupposti e la misura della pretesa, delimitando l'oggetto della controversia e consentendo una difesa adeguata; non equivale alla prova dei fatti indicati nell'atto.
Art. 83 cod. proc. civ., nella versione previgente alla Legge n. 69/2009
Per i giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma, la procura speciale al nuovo difensore doveva essere conferita nelle forme previste dalla disciplina previgente; non era sufficiente apporla in calce alla memoria di nomina.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l'Amministrazione deve provare concretamente i fatti che fondano la maggiore imposta, anche quando l'avviso di accertamento sia formalmente motivato.
- Il richiamo a un processo verbale di constatazione o ad altri documenti non sostituisce necessariamente la loro produzione in giudizio, soprattutto quando il contribuente contesti specificamente i fatti e la correttezza della verifica.
- Il potere istruttorio del giudice tributario non è un dovere automatico né può essere usato per colmare l'inerzia della parte che disponeva del documento o avrebbe potuto produrlo.
- La motivazione dell'atto impositivo e la prova della sua fondatezza sono piani distinti: un atto può essere sufficientemente motivato ma non adeguatamente provato.
- Quando il giudice ritiene necessario acquisire un documento e la parte onerata, pur sollecitata, non lo produce senza giustificazione, tale inerzia può impedire di ritenere dimostrata la pretesa fiscale.
- In caso di morte della parte e nomina di un nuovo difensore, la validità della procura deve essere valutata secondo la disciplina processuale applicabile alla data di instaurazione del giudizio.
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