Circolare numero 93 del 07-06-2013
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori (F.I.A.C.A.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata l’11 aprile 2013 tra INPS e F.I.A.C.A. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari. Sono indicate le modalità operative, i flussi informativi tra Associazione e INPS, le scadenze per l’invio e la verifica delle deleghe, gli importi dei costi di servizio, la durata annuale della convenzione e i termini per il rinnovo. Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di uno specifico conto e la sede dell’Associazione.
Convenzione INPS-F.I.A.C.A. per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-F.I.A.C.A. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare comunica la stipula, in data 11 aprile 2013, della convenzione tra INPS e Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori (F.I.A.C.A.), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334. L’accordo disciplina la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, individuando modalità operative, adempimenti delle parti, costi del servizio e istruzioni contabili.
Ambito della riscossione e natura del contributo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. L’avviso di pagamento inviato ai contribuenti deve riportare l’importo della quota associativa con la specifica dicitura: "quota associativa Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori (F.I.A.C.A.)".
La circostanza che la riscossione avvenga insieme ai contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che l’INPS è escluso da qualsiasi obbligo di riscossione coattiva della quota associativa.
Flussi informativi e controlli sulle deleghe
L’Associazione deve trasmettere alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio di ogni anno e, per la parte residua, entro il 30 marzo, i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota.
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili tali dati alle Strutture INPS territorialmente competenti, affinché queste ne confermino il contenuto dopo averlo verificato con le deleghe rilasciate dagli associati. Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dal responsabile F.I.A.C.A., devono essere presentate dall’Associazione alle Strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi, determinati dall’Istituto sulla base della Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012 e delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2011, sono i seguenti:
- gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle Associazioni sindacali: € 2,18;
- gestione revoca e annullamento deleghe sindacali: € 1,98.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha durata annuale. Il rinnovo deve essere richiesto da F.I.A.C.A. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC, entro il 30 settembre di ogni anno, vale a dire almeno tre mesi prima della scadenza.
Istruzioni contabili e rapporti finanziari
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto di F.I.A.C.A. viene istituito il conto GPN25126, relativo ai contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari riscossi per conto della Federazione.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Sede dell’Associazione
La sede dell’Associazione professionale agricola F.I.A.C.A. è indicata in via Amatrice n. 38, Roma.
Punti principali
Oggetto e modalità di riscossione
La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, riguarda la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Il contributo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori, secondo le medesime modalità, e l’avviso di pagamento riporta la dicitura specifica relativa alla quota associativa F.I.A.C.A.
Natura volontaria del contributo
Pur essendo esatto insieme ai contributi obbligatori, il contributo associativo conserva natura volontaria. Per questa ragione l’INPS non ha alcun obbligo di procedere alla riscossione coattiva del contributo associativo.
Adempimenti dell’Associazione e verifiche INPS
L’Associazione deve trasmettere alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno, i dati degli associati per i quali richiede la riscossione, oltre ai nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più versare la quota. La Direzione centrale rende disponibili tali dati alle Strutture territorialmente competenti, che ne verificano la corrispondenza con le deleghe rilasciate dagli associati.
Deleghe sindacali
Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dal responsabile F.I.A.C.A., devono essere presentate dall’Associazione alle Strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo. Tali deleghe costituiscono la base per la conferma dei dati trasmessi e per l’attivazione della riscossione.
Costi del servizio di riscossione
I costi del servizio sono determinati sulla base della Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, assunta in relazione alla contabilità analitica dell’esercizio 2011. Per la convenzione sono previsti: gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni sindacali pari a € 2,18; gestione revoca e annullamento deleghe sindacali pari a € 1,98.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo da parte di F.I.A.C.A. deve essere trasmessa all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite P.E.C., in modo da pervenire almeno tre mesi prima della scadenza.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto di F.I.A.C.A. viene istituito il conto GPN25126, denominato contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per conto della Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori (F.I.A.C.A.). La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono affidate alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Sede dell’Associazione
La sede della Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori (F.I.A.C.A.) è indicata in via Amatrice n. 38, Roma.
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