Cassazione Civile, Ordinanza n. 08997/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto concessorio-contrattuale relativo alla raccolta delle scommesse ippiche, disciplinato da bando di gara e convenzione. Le concessionarie avevano promosso arbitrato contro le amministrazioni concedenti, lamentando l'inadempimento di obbligazioni contrattuali per la tardiva attivazione di alcuni meccanismi di raccolta delle scommesse (quota fissa, telefoniche/telematiche, totalizzatore) e per la mancata attuazione dell'esclusiva ritenuta essenziale per l'attività, chiedendo il risarcimento dei danni. Il lodo favorevole alle concessionarie era stato però impugnato dalle amministrazioni davanti alla Corte d'appello, che aveva dichiarato la nullità del lodo richiamando una precedente decisione conforme. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di norme sulla competenza/giurisdizione e sull'arbitrato, sostenendo che la questione di giurisdizione era stata sollevata tardivamente solo in comparsa conclusionale e che le amministrazioni non avevano contestato tempestivamente la potestas iudicandi del collegio arbitrale; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione, la validità della clausola compromissoria, la facoltà di declinare la competenza arbitrale e la qualificazione della domanda come inadempimento contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto innanzitutto carente il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, n. 3, c.p.c., poiché i ricorsi non descrivevano adeguatamente il contenuto del lodo, la sua motivazione e il dispositivo, rendendo incomprensibile la vicenda. Ha inoltre valorizzato la motivazione per relationem della sentenza d'appello, che rinviava a una precedente decisione della stessa Corte: le ricorrenti non avevano allegato né illustrato la sentenza richiamata, con conseguente ulteriore inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza. Ritenuti assorbiti gli ulteriori profili, la Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata proposta, ma non è stata esaminata nel merito perché i ricorsi sono risultati inammissibili per difetti strutturali dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame è stato ritenuto inammissibile perché riferito in sostanza a questioni processuali e non a fatti storici decisivi, ma il profilo è rimasto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
sommaria esposizione dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza comporta inammissibilità perché impedisce la comprensione dei motivi e la verifica della loro pertinenza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È necessario indicare e illustrare specificamente gli atti e i documenti rilevanti su cui il ricorso si fonda, specie quando la sentenza impugnata rinvia a una precedente decisione.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La Corte esclude l'improcedibilità perché la copia autentica della sentenza impugnata era stata prodotta; i casi di improcedibilità sono tassativi.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancata allegazione della decisione richiamata dalla sentenza impugnata contribuisce all'inammissibilità per difetto di specificità e comprensibilità delle censure.
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di potere di eccezione sulla competenza arbitrale.
art. 829, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 11, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti quale base dell'impugnazione del lodo per i dedotti vizi dell'arbitrato e del provvedimento arbitrale.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla questione di giurisdizione.
art. 103, primo comma, Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla giurisdizione/competenza.
Richiamato dai ricorrenti sulla giurisdizione del giudice ordinario.
Richiamato dai ricorrenti in tema di giurisdizione e riparto tra giudice ordinario e amministrativo.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La motivazione della sentenza ... consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi
La motivazione per relationem è ammessa; il precedente richiamato entra a far parte integrante della decisione e deve essere specificamente esaminato da chi impugna.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma sulla struttura della motivazione della sentenza, richiamata attraverso l'art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, sintetica e autosufficiente dei fatti di causa e dello svolgimento processuale; la mera riproduzione di atti o il riferimento frammentario alle questioni non soddisfa il requisito di specificità.
- Quando la sentenza impugnata è motivata per relationem mediante rinvio a un precedente conforme, il ricorrente ha l'onere di riprodurre, allegare e confrontarsi specificamente anche con la motivazione del precedente richiamato, altrimenti le censure risultano incomprensibili e inammissibili.
- Non può dirsi assolto il requisito dell'autosufficienza se il ricorso omette di indicare il contenuto decisivo del lodo o della decisione impugnata e costringe la Corte a ricostruire d'ufficio il thema decidendum.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione di questioni processuali o giuridiche, ma richiede l'indicazione di un vero fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito.
- L'improcedibilità per mancata produzione di atti è distinta dall'inammissibilità per difetto di specificità: la mancanza della copia autentica della sentenza impugnata è tipico presupposto di improcedibilità, ma non esime dal rispetto degli ulteriori requisiti di contenuto del ricorso.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è tenuta anche all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
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