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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36225/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 21 gennaio 2026 della Corte d’appello di Bologna. Il primo motivo contestava l’accertamento del suo allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari. Il secondo censurava l’esclusione della particolare tenuità del fatto. I restanti motivi riguardavano la determinazione della pena, il diniego delle attenuanti generiche e il mancato ricorso alla sostituzione della pena detentiva. Il testo non specifica la pena inflitta né indica l’articolo del reato contestato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché riproponeva questioni di fatto sull’allontanamento, già affrontate con motivazione specifica e puntuale, non censurabile in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, tenuto conto della reiterazione della condotta. Le censure sulla pena, sulle attenuanti generiche e sulla sostituzione della pena detentiva sono state dichiarate inammissibili perché già oggetto di motivazione specifica, priva di manifesta illogicità o contraddittorietà, e non suscettibile di rivalutazione nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; il testo fornito si interrompe dopo le parole «in favore della», ma la somma è indicata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione di questioni di fatto già affrontate con motivazione specifica e puntuale, se non sono individuati vizi rilevabili in cassazione.
  • La reiterazione della condotta può essere valorizzata per escludere la particolare tenuità del fatto.
  • Le censure sulla determinazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mancata sostituzione della pena detentiva non consentono una rivalutazione del merito quando la decisione impugnata le abbia affrontate con motivazione specifica, priva di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleMisure cautelariParte generale
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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