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Circolare

Circolare numero 84 del 28-06-2018

Con la presente circolare si illustrano la disciplina, i criteri e le modalità di accesso alla prestazione di cui all’articolo 10, comma 6, del D.I. n. 83486/2014 (solidarietà intergenerazionale). INDICE 1. Premessa e quadro normativo 2. Contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva 2.1 Condizioni di accesso alla prestazione 2.2 Ambito di applicazione: beneficiari 2.3 Criteri e modalità di accesso. Modalità di presentazione della domanda 2.4 Elementi della domanda 2.5 Misura della contribuzione correlata 3. Finanziamento 4. Pagamento della prestazione 5. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento 6. Monitoraggio e rendicontazione della spesa 7. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come accedere e come si calcola la contribuzione correlata prevista dal Fondo di solidarietà del credito nei casi di solidarietà espansiva, alla luce dell’art. 41, comma 2-bis, del D.lgs. n. 148/2015. Sono indicati soggetti beneficiari, condizioni preliminari, contenuto e presentazione della domanda, limiti temporali ed economici della prestazione, criteri di calcolo, modalità di finanziamento, esposizione in Uniemens e istruzioni contabili.

Contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva nel Fondo Credito

Contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva nel Fondo Credito

La circolare definisce le modalità di accesso, calcolo, finanziamento e contabilizzazione della prestazione di contribuzione correlata prevista dal Fondo di solidarietà del personale del credito nei casi di solidarietà espansiva. L’intervento viene inquadrato nel riordino della materia degli ammortizzatori sociali operato dal D.lgs. n. 148/2015 e, in particolare, nell’art. 41, comma 2-bis, applicabile per effetto del rinvio contenuto nella normativa del Fondo.

Quadro normativo e ambito della disciplina

Il Fondo di solidarietà del credito è stato istituito presso l’INPS dal D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014, che ha recepito l’accordo del 20 dicembre 2013 tra le parti sociali del settore. Successivamente, il D.lgs. n. 148/2015 ha riordinato la disciplina degli ammortizzatori sociali e dei fondi di solidarietà, ampliandone l’ambito applicativo e abrogando la precedente disciplina richiamata dal D.I. n. 83486/2014.

La circolare precisa che, per la fattispecie della solidarietà espansiva, trova applicazione l’art. 41, comma 2-bis, del D.lgs. n. 148/2015, in sostituzione del rinvio al previgente art. 2 del D.L. n. 726/1984, abrogato dal medesimo decreto legislativo. La prestazione è aggiuntiva rispetto alle altre già previste dal regolamento del Fondo: assegno ordinario, interventi di formazione, assegno emergenziale, outplacement e assegno straordinario.

Soggetti beneficiari e presupposti sostanziali

Possono accedere alla prestazione tutti i lavoratori dipendenti delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D.I. n. 158/2000, inclusi:

  • dirigenti;
  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Non è richiesta alcuna anzianità aziendale del lavoratore. La prestazione presuppone una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con contestuale riduzione della retribuzione, e l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale finalizzata all’incremento dell’organico.

Condizioni di accesso e procedimento sindacale

L’accesso è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro o determinano una riduzione dei livelli occupazionali, nonché delle eventuali procedure legislative espressamente previste. Tali procedure devono concludersi con un accordo aziendale o di gruppo che individui le modalità di attuazione della solidarietà espansiva; in mancanza dell’accordo non è possibile accedere all’intervento.

L’accordo collettivo, stipulato ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015, deve essere depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL), anche ai fini della verifica della corrispondenza tra la riduzione di orario concordata e le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, ai sensi dell’art. 41, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015. L’ITL svolge inoltre attività di vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti per la concessione della prestazione.

Domanda di accesso e documentazione da allegare

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica alla Struttura INPS competente per la matricola aziendale interessata, oppure alla matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva.

Dal 1° giugno 2018, per i periodi decorrenti da tale data, al momento della presentazione deve essere associato un Ticket di 16 caratteri alfanumerici, richiesto tramite l’apposita funzionalità di inserimento presente nella procedura di inoltro della domanda. Dopo l’inserimento del Ticket la domanda viene protocollata e sono stampabili la ricevuta e il prospetto dei dati trasmessi.

La domanda non può riguardare interventi di durata superiore a 12 mesi; tuttavia, poiché la riduzione stabile dell’orario può durare fino a 48 mesi pro capite, è possibile presentare proroghe di durata massima annuale fino al raggiungimento di tale limite per ciascun lavoratore.

La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o legale rappresentante:

  • periodo della prestazione richiesta;
  • numero dei lavoratori coinvolti;
  • totale delle ore per le quali si chiede l’intervento;
  • data dell’accordo aziendale;
  • dichiarazione di responsabilità sul rispetto delle procedure dell’art. 7, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83486/2014;
  • dichiarazione su eventuali richieste di interventi in deroga alla normativa CIG;
  • dichiarazione su eventuali contratti di solidarietà difensivi stipulati in vigenza dell’abrogato art. 5, comma 5, del D.L. n. 148/1993;
  • dichiarazione di responsabilità circa l’eventuale richiesta delle agevolazioni contributive di cui all’art. 41, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 148/2015.

Devono essere allegati:

  • copia dell’accordo sindacale;
  • elenco dei lavoratori beneficiari, con indicazione per ciascuno della retribuzione oraria lorda, dei mesi, del numero di ore richieste e dell’aliquota contributiva della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza;
  • dichiarazione di responsabilità con l’indicazione di tutte le aziende del gruppo bancario di appartenenza e/o di quelle incorporate per operazioni societarie;
  • parere positivo dell’ITL sulla corrispondenza tra riduzione di orario e assunzioni effettuate.

Il parere positivo dell’ITL è qualificato come presupposto necessario per l’accoglimento; in sua assenza, l’istanza è sottoposta al Comitato amministratore con proposta di rigetto.

Criteri di deliberazione e limiti economici

Le domande sono esaminate dal Comitato amministratore con cadenza trimestrale e deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto della disponibilità del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità; l’accesso avviene inoltre secondo criteri di precedenza e turnazione, nel rispetto della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti.

Per ciascuna azienda istante, o per il complesso delle società del gruppo cui essa appartiene, l’intervento non può superare due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e delle prestazioni già deliberate per formazione, assegno ordinario e contribuzione correlata. Se il fabbisogno supera il limite, la differenza resta a carico del datore di lavoro secondo le modalità già richiamate dalla circolare n. 213/2016.

Misura della contribuzione correlata

La misura della contribuzione correlata è determinata dall’art. 40 della legge n. 183/2010, richiamato dall’art. 10, comma 11, del D.I. n. 83486/2014. La contribuzione è utile sia per il diritto a pensione, compresa la pensione anticipata, sia per la determinazione della misura del trattamento.

Ai fini del calcolo, la base è rappresentata dalla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, cioè la retribuzione persa, determinata sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. La circolare rinvia, per l’algoritmo di calcolo, alle istruzioni della circolare n. 9/2017, evidenziando la necessità di coerenza con le regole utilizzate per le integrazioni salariali ordinarie.

Le somme necessarie alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate con riferimento all’aliquota di finanziamento vigente della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza del lavoratore. Per il 2018, le aliquote richiamate sono:

  • 33% per gli iscritti alle gestioni FPLD e CTPS;
  • 32,65% per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS e CPUG.

L’aliquota tiene conto anche dell’addizionale di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per gli optanti per il sistema contributivo si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari per il 2018 a € 101.427,00.

Finanziamento della prestazione

La prestazione è finanziata tramite il contributo ordinario dello 0,20%, di cui lo 0,133% a carico del datore di lavoro e lo 0,067% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato. Per le modalità operative di finanziamento la circolare rinvia alla circolare n. 90/2015.

È inoltre previsto un contributo addizionale, determinato nella misura dell’1,50% e calcolato sulle retribuzioni perse ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.I. n. 83486/2014; su tale aspetto la circolare annuncia successive istruzioni procedurali con apposito messaggio.

Pagamento della prestazione e autorizzazione

Una volta deliberato l’intervento dal Comitato amministratore, la delibera viene comunicata alla competente Struttura territoriale INPS, che provvede al rilascio dell’autorizzazione. La delibera è altresì comunicata all’azienda e resa disponibile nel "Cassetto bidirezionale".

Esposizione nel flusso Uniemens

Per le ore di riduzione dell’attività lavorativa tutelate dalla prestazione, i datori di lavoro devono utilizzare il sistema del Ticket e compilare il flusso Uniemens secondo le modalità tecniche indicate dalla circolare. Viene previsto il nuovo codice evento "CSE", utilizzabile esclusivamente in corrispondenza delle matricole con codice di autorizzazione del Fondo Credito (C.A. 3D).

La circolare indica inoltre che il Ticket di 16 caratteri alfanumerici deve essere riportato negli elementi previsti dal flusso e che la corretta compilazione degli altri campi va effettuata secondo il documento tecnico Uniemens.

Monitoraggio della spesa e regole di equilibrio del Fondo

Richiamando l’art. 35 del D.lgs. n. 148/2015, la circolare ricorda che i Fondi di solidarietà devono mantenere il bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato può proporre modifiche delle prestazioni o dell’aliquota contributiva.

Se occorre assicurare il pareggio di bilancio o far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, oppure se il Comitato non provvede agli adempimenti richiesti, l’aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. In assenza dell’adeguamento contributivo, l’INPS deve non erogare le prestazioni eccedenti.

L’Istituto effettuerà un monitoraggio costante dei flussi di entrata e uscita, anche mediante report per la rendicontazione della spesa e per la rilevazione del residuo di cassa.

Istruzioni contabili

Per la contabilità del Fondo vengono rinominati i conti già in uso relativi al contributo ordinario destinato al finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e b), del D.I. n. 83486/2014:

  • FBR21110, per la competenza degli anni precedenti;
  • FBR21170, per la competenza dell’anno in corso.

Per rilevare l’onere sostenuto dal Fondo per la contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva viene istituito il conto FBR32151, denominato "onere per la contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015".

L’accredito della contribuzione ai conti delle gestioni pensionistiche dei beneficiari avviene in contropartita del conto FBR32151, da movimentare in DARE, rispetto ai seguenti conti in AVERE:

  • FPR22151;
  • INR22151;
  • INS22151;
  • INT22151;
  • INV22151;
  • INU22151.

L’allegato n. 1 riporta la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La disciplina del Fondo Credito deriva dall’accordo del 20 dicembre 2013 e dal D.I. n. 83486/2014, poi coordinati con il D.lgs. n. 148/2015. La circolare si concentra sulla nuova prestazione di contribuzione correlata in caso di solidarietà espansiva, introdotta in coerenza con l’art. 41, comma 2-bis, del D.lgs. n. 148/2015.

Accesso alla prestazione

L’accesso richiede un accordo aziendale o di gruppo, il preventivo espletamento delle procedure contrattuali e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Le domande sono valutate trimestralmente dal Comitato amministratore secondo ordine cronologico e nei limiti delle disponibilità del Fondo, con criteri di precedenza e turnazione.

Beneficiari e durata

Possono accedere tutti i dipendenti delle aziende già rientranti nel Fondo di solidarietà del credito, compresi dirigenti, apprendisti professionalizzanti e lavoratori a tempo determinato. Non è richiesta anzianità aziendale. La prestazione non può superare 12 mesi per domanda, ma può essere prorogata fino a raggiungere, per ciascun lavoratore, il limite massimo di 48 mesi pro capite di riduzione stabile di orario.

Domanda e documentazione

La domanda va presentata esclusivamente online alla struttura INPS competente, con Ticket di 16 caratteri alfanumerici obbligatorio dal 1° giugno 2018. Deve contenere dati aziendali, periodo, lavoratori coinvolti, ore richieste, accordo, dichiarazioni di responsabilità e eventuale richiesta di agevolazioni; vanno allegati accordo sindacale, elenco beneficiari, dichiarazione sul perimetro del gruppo e parere positivo dell’ITL, che è presupposto necessario per l’accoglimento.

Misura della contribuzione correlata

La contribuzione correlata è calcolata sulla retribuzione globale persa, con criteri coerenti con quelli utilizzati per le integrazioni salariali. Per il 2018 l’aliquota è pari al 33% per FPLD e CTPS e al 32,65% per CPDEL, CPI, CPS e CPUG; si applicano inoltre le regole sul massimale contributivo per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per gli optanti per il sistema contributivo.

Finanziamento, pagamento e gestione contabile

La prestazione è finanziata dal contributo ordinario dello 0,20% (0,133% datore e 0,067% lavoratori) sulla retribuzione imponibile; il contributo addizionale dell’1,50% è rinviato a successive istruzioni. Dopo la delibera del Comitato il Fondo autorizza l’intervento. Sono anche fornite le indicazioni per il flusso Uniemens, il nuovo codice evento CSE, il monitoraggio della spesa e la variazione del piano dei conti.

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