Circolare numero 83 del 28-06-2018
Con la presente circolare si illustrano le modalità di calcolo, per l’anno 2018, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. INDICE 1. Lavoratori agricoli dipendenti 2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali 3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari 4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO a) Contribuenti autorizzati anteriormente alla data del 12 luglio 1997 b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, con decorrenza 1° gennaio 2018, le aliquote e gli importi dei contributi volontari dovuti in ambito agricolo per diverse categorie: lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni/IAP, contributi integrativi volontari degli operai agricoli, piccoli coloni e compartecipanti familiari, nonché coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO. Sono indicati i criteri di calcolo, le ripartizioni tra quota pensione e aliquota base, le classi di reddito settimanale, i riferimenti normativi e alcune soglie minime dei contributi. Per alcune fattispecie vengono rinviati ad allegati gli importi specifici per il 2018.
Contribuzione volontaria per lavoratori agricoli e categorie assimilate - anno 2018
Contribuzione volontaria in agricoltura - anno 2018
La circolare aggiorna il quadro dei contributi volontari dovuti nel settore agricolo con decorrenza 1° gennaio 2018. Il documento distingue diverse categorie di assicurati e disciplina, per ciascuna, aliquote, criteri di calcolo, classi reddituali e importi minimi, rinviando in alcuni casi ad allegati per i valori puntuali.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995, purché nel 2006 sia stata raggiunta l'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l'aliquota applicata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti è pari al 28,90%.
La ripartizione dell'aliquota, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è la seguente:
- aliquota base: 0,11% pari al coefficiente di riparto 0,003806;
- quota pensione: 28,79% pari al coefficiente di riparto 0,996194;
- totale IVS: 28,90% pari al coefficiente di riparto 1,000000.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero. La circolare riporta, per il 2018, le fasce di reddito settimanale, il reddito settimanale medio imponibile, la quota pensione, le addizionali e il contributo totale.
Le classi risultano articolate come segue:
- 1ª classe: fino a € 227,10, con contributo totale di € 56,53;
- 2ª classe: oltre € 227,10 fino a € 302,80, con contributo totale di € 65,60;
- 3ª classe: oltre € 302,80 fino a € 378,50, con contributo totale di € 83,78;
- 4ª classe: oltre € 378,50, con contributo totale di € 101,94.
Per le prime due classi è richiamata la nota secondo cui il contributo settimanale non può essere inferiore a:
- € 56,57 per autorizzazioni alla contribuzione volontaria accordate prima del 31 dicembre 1995;
- € 66,99 per autorizzazioni accordate dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari per operai agricoli e soggetti assimilati
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l'articolo 4 del DPR n. 1432/1971 consente di richiedere contributi integrativi volontari fino alla concorrenza di 270 giornate annue. Il relativo importo è pari al contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Per il 2018 tali contributi si calcolano sull'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, applicando l'aliquota IVS del settore, che per il FPLD è pari al 28,90%, di cui:
- 28,79% quale quota pensione;
- 0,11% quale aliquota base.
La circolare precisa inoltre che, per effetto dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l'articolo 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, che prevedeva il riferimento alle retribuzioni medie convenzionali nei casi in cui non fossero superate dal salario contrattuale.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continua a trovare applicazione l'articolo 28 del DPR n. 488/1968, come autenticamene interpretato dall'articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto direttoriale 10 maggio 2018, ha determinato le retribuzioni medie giornaliere valide per il 2018.
Tali retribuzioni sono utilizzabili esclusivamente per questa categoria, per la quale restano operanti i salari medi convenzionali determinati anno per anno e per ciascuna provincia. Le aliquote contributive da applicare sono quelle previste per gli operai a tempo determinato, come sopra richiamate per il 2018.
La circolare segnala che nell'allegato n. 1 è riportata la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, nella quale la colonna "retribuzione" indica la retribuzione imponibile giornaliera definita dal citato decreto direttoriale.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, l'articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo n. 184/1997 prevede modalità diverse di versamento dei contributi volontari a seconda che l'autorizzazione sia stata rilasciata prima o dopo il 12 luglio 1997.
Contribuenti già autorizzati al 12 luglio 1997
Per i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997, gli importi dovuti per il 2018 sono riportati nell'allegato n. 2. Il contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata all'indice del costo della vita.
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Per chi è stato autorizzato alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997, il contributo settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la domanda.
Per le domande accolte con decorrenza nell'anno 2018, il contributo integrativo è formato da:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio: € 19,32;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la domanda, applicando l'aliquota del 9,34%.
La circolare specifica che il 9,34% deriva dall'aliquota dell'8,84% prevista per gli operai agricoli aumentata dello 0,50% ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il contributo base è invece pari all'importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili dell'anno precedente la domanda applicando l'aliquota dello 0,11%.
Per questo calcolo è riportato un coefficiente di ripartizione riferito alla 18ª classe:
- Base IVS: 0,005715;
- Quota pensione: 0,994285;
- Totale: 1,000000.
Allegati e riferimenti applicativi
La circolare rinvia ad allegati per gli importi 2018 relativi ad alcune categorie, in particolare:
- allegato n. 1 per i piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- allegato n. 2 per i coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO già autorizzati al 12 luglio 1997.
Nel testo sono richiamati, tra gli altri, la legge n. 233/1990, la legge n. 296/2006, il DPR n. 1432/1971, il decreto legislativo n. 184/1997, il decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006 e la legge n. 297/1982.
Punti principali
Aliquota FPLD per lavoratori agricoli dipendenti
Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 e per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nel 2006 è stata raggiunta l'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l'aliquota FPLD è fissata al 28,90% con decorrenza 1° gennaio 2018. La ripartizione è tra 0,11% di aliquota base e 28,79% di quota pensione.
Contributi volontari per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali
In base all'articolo 10 della legge n. 233/1990, i contributi volontari si determinano su quattro classi di reddito medio giornaliero, con decorrenza 1° gennaio 2018. La circolare riporta per ciascuna classe il reddito settimanale medio imponibile, la quota pensione al 22% del reddito medio, le addizionali previste dalla legge n. 233/1990 e dalla legge n. 160/1975, e il contributo totale. Viene inoltre precisato che il contributo settimanale non può essere inferiore a € 56,57 per autorizzazioni anteriori al 31 dicembre 1995 e a € 66,99 per autorizzazioni successive.
Contributi integrativi volontari per operai agricoli e piccoli coloni
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino a 270 giornate annue ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell'anno di riferimento, calcolato sull'imponibile contributivo e applicando l'aliquota IVS del settore. Per il 2018, per il FPLD, l'aliquota è pari al 28,90% (28,79% quota pensione e 0,11% aliquota base). Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 28 del DPR n. 488/1968; le retribuzioni medie giornaliere per il 2018 sono quelle determinate dal decreto direttoriale 10 maggio 2018 e utilizzabili solo per tale categoria, con tabella allegata per il calcolo dei contributi volontari ad integrazione.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, le modalità di versamento dei contributi volontari dipendono dalla data di autorizzazione, distinguendo tra soggetti autorizzati prima e dopo il 12 luglio 1997. Per chi era già autorizzato a tale data, gli importi 2018 sono contenuti in allegato e il contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione originaria, rivalutata all'indice del costo della vita. Per chi è stato autorizzato dal 12 luglio 1997, il contributo settimanale è dato dalla somma di contributo integrativo e contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell'anno precedente la domanda; per le domande accolte con decorrenza 2018, il contributo integrativo include € 19,32 a carico del concedente più la contribuzione IVS calcolata con aliquota del 9,34%, mentre il contributo base si calcola con aliquota dello 0,11%.
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