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Regolamento

R.R. Marche 2/2016

Modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing)

Normativa regionaleR.R. Marche 2/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento Marche del 2016 disciplina requisiti igienico-sanitari, locali, attrezzature, sterilizzazione, consenso, formazione e controlli per tatuaggio, piercing e dermopigmentazione. Prevede SCIA al Comune, qualifica professionale, limiti su minori e sedi anatomiche, e regole transitorie per gli operatori già attivi all’entrata in vigore, con adeguamento e formazione entro termini prestabiliti.

Disciplina regionale di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione

Disciplina regionale di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione

Il regolamento delle Marche definisce le modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, includendo la dermopigmentazione, con particolare attenzione ai profili igienico-sanitari, formativi e autorizzativi. La disciplina si applica ai soggetti che operano nel territorio regionale e si coordina con la l.r. 38/2013.

Ambito di applicazione e oggetto

Il provvedimento regola:

  • i requisiti minimi igienico-sanitari dei locali;
  • le apparecchiature utilizzate e le modalità di preparazione, uso e conservazione;
  • le sedi anatomiche consentite e le informazioni sui rischi;
  • il consenso informato;
  • i percorsi formativi e gli aggiornamenti;
  • le modalità di adeguamento degli operatori alla disciplina vigente.

È espressamente ricompresa anche la dermopigmentazione eseguita con strumenti perforanti l’epidermide per trucco permanente e semipermanente.

Modalità di esercizio dell’attività

L’esercizio di tatuaggio e piercing è subordinato a due presupposti principali:

  • il conseguimento della qualifica prevista dalla regolamentazione regionale;
  • la presentazione della SCIA al Comune competente, tramite SUAP ove esistente, con attestazione del rispetto dei requisiti regionali e comunali.

Per l’esercizio in forma autonoma, da parte di soggetti in possesso dei requisiti artigiani, è richiesta anche l’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane.

La SCIA deve indicare almeno un responsabile tecnico, che può operare per più sedi o imprese, purché sia garantita la presenza durante l’orario di apertura. In caso di impedimento superiore a un mese, occorre comunicarlo subito al Comune con il nominativo del sostituto.

La SCIA vale per i locali indicati; ampliamento o trasferimento comportano la presentazione di una nuova SCIA. Copia della SCIA va esposta nel locale.

L’attività può essere svolta in luogo pubblico o privato, anche in forma stagionale o temporanea. È vietata la forma ambulante o su posteggio, salvo manifestazioni pubbliche temporanee, per le quali l’organizzatore deve comunicare preventivamente al SUAP i nominativi degli operatori coinvolti.

Sono ammesse attività in immobili in cui operano altre imprese di tatuaggio e piercing o altre attività, come estetista, acconciatore o palestra, purché sia presente un locale o spazio idoneo per l’esecuzione delle prestazioni. Alcuni spazi, come pulizia e sterilizzazione, servizi igienici, spogliatoio, magazzino e sala attesa, possono essere comuni.

Nelle farmacie, oreficerie, gioiellerie e punti vendita di bigiotteria è consentito solo il piercing al lobo auricolare, con attrezzatura monouso e previa comunicazione alla struttura di prevenzione dell’ASUR, corredata dalla procedura igienico-sanitaria.

Requisiti organizzativi e igienico-sanitari

Il titolare deve detenere una documentazione organizzativa minima, comprendente:

  • elenco delle prestazioni e delle metodiche impiegate;
  • elenco aggiornato dei fornitori di attrezzature e materiali;
  • relazione sulle soluzioni adottate per abbigliamento da lavoro, igiene e sicurezza, nonché sulle procedure di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione e tracciabilità;
  • schede tecniche di sicurezza dei pigmenti o coloranti;
  • atto di affidamento a ditta autorizzata per raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

L’attività va svolta con procedure atte a evitare contaminazione e trasmissione di germi patogeni, sulla base della valutazione dei rischi. Locali, arredi e attrezzature devono essere mantenuti in costante pulizia.

La biancheria per i clienti deve essere monouso; se riutilizzabile, va sanificata prima di ogni uso a temperatura superiore a 70°C. La biancheria pulita va protetta da polvere e contaminanti, quella sporca conservata in contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili.

Gli operatori devono curare costantemente igiene personale, mani e unghie; il lavaggio igienico delle mani con sapone antisettico è obbligatorio prima di iniziare l’attività, prima di indossare i guanti, dopo averli tolti e tra un cliente e l’altro. È richiesto abbigliamento da lavoro sempre pulito e l’uso dei dispositivi di protezione individuale. È ammesso anche abbigliamento monouso.

Devono essere presenti materiali di prima medicazione per eventuali incidenti o complicanze.

Caratteristiche dei locali

Gli esercizi devono disporre almeno di:

  • locale per ricevimento, informazioni, attesa e attività amministrativa;
  • locale per l’esecuzione delle prestazioni;
  • locale o spazio per pulizia e sterilizzazione;
  • locale o spazio separato per materiale pulito e sporco;
  • spogliatoio;
  • servizio igienico per clienti e operatori con accesso da disimpegno.

Il locale di ricevimento/attesa deve avere altezza non inferiore a 2,70 m, salvo diversa disciplina edilizia comunale, e adeguata aerazione e illuminazione, in linea generale pari a un ottavo della superficie del pavimento; in mancanza, è richiesta aerazione artificiale integrativa conforme alla normativa UNI vigente.

Il locale di esecuzione delle prestazioni deve rispettare requisiti specifici:

  • almeno 9 mq per la prima postazione e 6 mq per ciascuna ulteriore;
  • altezza media non inferiore a 2,70 m;
  • aerazione e illuminazione adeguate;
  • pavimenti e pareti fino a 2 m lavabili e disinfettabili;
  • lavabo con comando non manuale per ogni postazione, salvo fino a due box adiacenti con lavabo comune;
  • distributore di sapone liquido;
  • asciugamani elettrico o monouso.

Il locale o spazio per la sterilizzazione, se distinto, deve avere caratteristiche analoghe. Se la sterilizzazione avviene nello stesso locale di prestazione, occorrono banco di lavoro con lavabo, spazi per decontaminazione, imbustamento e sterilizzazione, e autoclave idonea per strumenti cavi e porosi. Nessuno spazio sterilizzazione è richiesto se si usano solo attrezzature monouso già sterili oppure se la sterilizzazione è affidata a terzi autorizzati.

Lo spogliatoio deve consentire l’allocazione di un armadietto a doppio scomparto per ogni operatore e avere altezza media non inferiore a 2,40 m.

Il servizio igienico deve avere altezza media non inferiore a 2,40 m, lavabo con comando non manuale, sapone liquido e asciugamani elettrico o monouso, aerazione naturale o impianto di estrazione e antibagno se l’accesso non avviene da disimpegno o corridoio.

Se vi sono lavoratori dipendenti o equiparati, devono comunque essere rispettate le norme generali di igiene e sicurezza del lavoro.

Apparecchiature e pigmenti per il tatuaggio

Per il tatuaggio con aghi va usata un’apparecchiatura elettromeccanica con marcatura CE o dichiarazione di conformità. Durante l’assemblaggio l’operatore deve usare guanti monouso, da sostituire a ogni prestazione.

Le principali componenti devono rispettare regole specifiche:

  • macchina/pistola protetta durante l’uso con buste o pellicole plastiche da rimuovere dopo ogni prestazione;
  • manipolo e puntale sterilizzati se non monouso;
  • barra porta aghi sterilizzata prima di ogni prestazione;
  • aghi sempre monouso;
  • vaschette o cappucci per pigmenti in confezione singola sterile e monouso, con eliminazione del pigmento residuo.

Per tecniche diverse, come scarificazione o tecniche tradizionali samoane/giapponesi, devono essere sterilizzate le parti dell’attrezzatura che perforano o incidono la cute.

I pigmenti devono essere conservati nella confezione originaria, preferibilmente monodose; se multiuso, il contenitore deve impedire contaminazioni. Sull’etichetta o documentazione devono comparire almeno:

  • nome e indirizzo del fabbricante o responsabile dell’immissione sul mercato;
  • data di scadenza;
  • numero di lotto;
  • elenco ingredienti secondo nomenclatura IUPAC, CAS o CI;
  • attestazione di atossicità e sterilità.

Per gli aspetti non disciplinati, il regolamento richiama la risoluzione del Consiglio d’Europa AP(2008)20 febbraio 2008, nei limiti compatibili con la normativa statale o UE.

Apparecchiature e materiali per il piercing

Il piercing può essere eseguito con ago cannula o ago da piercing, forbici o pinze, pinze ad anelli, dispositivi meccanici di foratura e monili.

Devono essere utilizzati aghi cannula monouso, singolarmente confezionati e sigillati, con attestazione di sterilizzazione, data, scadenza e metodo. Forbici, pinze e pinze ad anelli devono essere sterilizzate prima di ogni applicazione se non monouso.

I dispositivi meccanici di foratura sono ammessi esclusivamente per il piercing auricolare e possono essere usati per l’inserimento del pre-orecchino nel padiglione auricolare. La parte rimuovibile va sterilizzata, il corpo del dispositivo va protetto con buste o pellicole e disinfettato dopo ogni uso. È consentito l’uso di cartucce protettive monouso in confezione singola sigillata, con possibilità di cartucce monouso già caricate con pre-orecchino.

I monili o pre-orecchini di primo inserimento devono essere acquistati in confezione singola monouso e riportare data e scadenza di sterilizzazione, metodo di sterilizzazione e composizione metallica percentuale. Le indicazioni possono essere contenute in un documento collegato al monile tramite matricola.

Sterilizzazione degli strumenti

Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con cute o mucose, se non monouso sterili, devono essere sterilizzati. Gli strumenti riutilizzabili vanno sterilizzati prima di ogni uso, presso strutture autorizzate oppure direttamente nell’esercizio.

Se la sterilizzazione è svolta dall’operatore, deve seguire una sequenza precisa: decontaminazione in soluzione disinfettante, detersione e risciacquo, eventuale ultrasuono, asciugatura con salviette monouso, imbustamento con striscia cromatica, sterilizzazione in autoclave e custodia al riparo da polvere, luce e umidità.

Su ogni busta devono essere annotate data di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l’intervallo non può superare 60 giorni. L’autoclave deve essere sottoposta annualmente a controllo di qualifica di prestazione.

Divieti e tutele per i minori

Sono vietati:

  • tatuaggi e piercing su minori di 18 anni senza consenso informato prestato personalmente secondo le modalità previste;
  • tatuaggi e piercing su minori di 14 anni;
  • prestazioni in sedi anatomiche con possibili conseguenze invalidanti permanenti o con cicatrizzazione particolarmente difficoltosa;
  • tatuaggi estesi all’intero corpo;
  • piercing in parti del corpo in cui l’atto possa alterare la funzionalità di un organo;
  • eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;
  • tatuaggi e piercing sugli animali.

Per rispettare i divieti relativi all’età, l’operatore deve verificare l’età anagrafica mediante documento di identità. Per il piercing, quando il cliente è maggiorenne oppure i genitori/tutore se minorenne, devono essere raccolte tutte le informazioni utili e va sempre acquisito il consenso scritto dell’avente diritto.

Informativa, consenso e documentazione del cliente

Prima della prestazione l’operatore deve informare il cliente su operazioni, rischi e precauzioni post-trattamento. Le informazioni sono contenute in un modulo da consegnare prima del trattamento, insieme al modulo di consenso.

Prima dell’esecuzione va acquisito:

  • il consenso informato del richiedente;
  • se il richiedente è minorenne, il consenso dell’esercente la potestà genitoriale o del tutore;
  • l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il consenso è reso tramite sottoscrizione di un modulo predisposto dall’operatore, che deve contenere almeno le informazioni del modello approvato dalla struttura regionale competente. L’operatore conserva gli originali in modo ordinato e consultabile, rilascia copia se richiesta e compila una scheda individuale per ciascun cliente con dati identificativi, sede di applicazione e materiali utilizzati.

Formazione e aggiornamento professionale

La Giunta regionale definisce il profilo professionale e lo standard formativo dell’operatore di tatuaggio e piercing. Definisce inoltre i contenuti degli aggiornamenti periodici, previsti ogni cinque anni.

Regime transitorio e adeguamento

Gli operatori già attivi alla data di entrata in vigore del regolamento devono frequentare il percorso formativo entro due anni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, il legale rappresentante deve presentare al SUAP la SCIA con i nominativi dei responsabili tecnici.

Se il termine biennale per la formazione decorre inutilmente, il Comune sospende l’attività per un periodo non superiore a sei mesi; se nel periodo di sospensione il responsabile tecnico non si forma, il Comune dispone la chiusura definitiva.

Le imprese che, alla stessa data, non possiedono i requisiti della superficie minima della prima postazione devono adeguarsi entro un anno. Se le caratteristiche strutturali o architettoniche dell’edificio lo impediscono, è consentita la riduzione della prima postazione a 6 mq.

Obsolescenza

Il regolamento mantiene una disciplina operativa ancora utile per l’organizzazione delle attività di tatuaggio e piercing nel territorio marchigiano, con regole tecniche e transitorie specifiche. Non emergono elementi di abrogazione o di inutile applicabilità tali da renderlo obsoleto.

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