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Legge

L.R. Marche 10/2016

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”

Normativa regionaleL.R. Marche 10/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Marche 19/2015 in materia di esercizio e controllo degli impianti termici, intervenendo su alcuni termini e adempimenti, sostituendo l’Allegato 8 e introducendo norme transitorie per le manutenzioni pregresse. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Modifiche urgenti alla disciplina regionale sugli impianti termici degli edifici

Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti termici degli edifici

La legge regionale Marche n. 10 del 2 maggio 2016 interviene sulla l.r. 20 aprile 2015, n. 19, che disciplina l’esercizio e il controllo degli impianti termici degli edifici. Il provvedimento non riscrive l’intera materia, ma aggiorna alcune disposizioni operative, sostituisce un allegato tecnico e introduce regole transitorie per scadenze e adempimenti già in corso.

Interventi di modifica sulla legge regionale n. 19/2015

La legge apporta modifiche puntuali a più articoli della normativa del 2015:

  • aggiorna il comma 6 dell’articolo 8;
  • modifica il comma 3 dell’articolo 12;
  • sostituisce la lettera g) del comma 1 dell’articolo 18;
  • aggiunge il comma 6-bis all’articolo 18;
  • sostituisce integralmente l’Allegato 8 della l.r. 19/2015 con un nuovo allegato allegato alla legge del 2016.

Il contenuto specifico delle singole modifiche non è riportato nel testo consolidato fornito, ma la disciplina risultante va letta come quella derivante dalle sostituzioni e integrazioni indicate.

Regime transitorio e proroghe dei termini

La legge contiene disposizioni transitorie rilevanti per gli adempimenti connessi alle manutenzioni degli impianti termici:

  • il termine del 30 dicembre 2015 previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015 è differito al 31 dicembre 2016;
  • il termine del 30 giugno 2017 previsto dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 18 può essere anticipato dal 30 settembre 2016 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione al dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

Adempimenti per le manutenzioni pregresse

Per le manutenzioni effettuate tra il 1° gennaio 2015 e il 31 maggio 2016 sugli impianti richiamati dal comma 4 dell’articolo 4 e dalla lettera l) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015, la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere inviata entro il 30 giugno 2016.

Per le manutenzioni effettuate tra il 1° gennaio 2015 e il 30 settembre 2015, in luogo della dichiarazione di avvenuta manutenzione, entro lo stesso termine del 30 giugno 2016 può essere trasmesso:

  • il rapporto di controllo tecnico di cui agli Allegati G e F del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
  • oppure il rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1 di cui all’Allegato II del decreto ministeriale 10 febbraio 2014.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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