L.R. Marche 9/2016
Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche 26 aprile 2016, n. 9 abolisce dal 1° maggio 2016 il contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari, modifica la disciplina del finanziamento dei gruppi e abroga varie disposizioni della l.r. 34/1988. I contributi già corrisposti fino al 30 aprile 2016 restano utilizzabili entro la X legislatura. Sono previste variazioni di bilancio e una nuova destinazione di parte delle risorse.
Abolizione del contributo ai gruppi consiliari e revisione del finanziamento dei gruppi nelle Marche
Abolizione del contributo ai gruppi consiliari e modifica della disciplina regionale
La legge regionale delle Marche n. 9 del 26 aprile 2016 interviene sulla disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari, eliminando il contributo per il loro funzionamento e coordinando la normativa della l.r. 34/1988. Il provvedimento produce effetti solo nell’ordinamento regionale marchigiano e contiene anche disposizioni finanziarie e transitorie.
Ambito di applicazione e decorrenza
Dal 1° maggio 2016 non possono più essere corrisposti contributi ai gruppi consiliari. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
Disciplina transitoria per i contributi già erogati
I contributi corrisposti ai gruppi fino al 30 aprile 2016 restano utilizzabili, ma solo entro la X legislatura. Per tali somme continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 34/1988 nella versione precedente alla modifica, cioè gli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis come vigenti prima della presente legge.
Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1988
La legge sostituisce l’articolato della l.r. 34/1988 in materia di finanziamento dei gruppi consiliari, inserendo un nuovo articolo 0.1, modificando l’articolo 1 e riscrivendo i commi 1 e 2 dell’articolo 3. Contestualmente vengono abrogate le disposizioni ormai non più coerenti con il nuovo assetto, in particolare gli articoli 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis della medesima legge regionale.
Adempimenti dell’Ufficio di presidenza
L’Ufficio di presidenza deve approvare le deliberazioni previste dal comma 1 dell’articolo 3 entro il 31 ottobre 2016. Si tratta del termine operativo fissato per il riassetto attuativo della nuova disciplina.
Effetti finanziari e redistribuzione delle risorse
La soppressione del contributo comporta minori spese per il finanziamento dei gruppi pari a euro 103.334,00 per il 2016 e a euro 155.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Tali importi sono in parte ridotti dagli stanziamenti della Missione 1 e contestualmente reiscritti nella Missione 12 per interventi per la disabilità; una quota resta invece nella Missione 1 per incrementare le risorse destinate a beni e servizi dell’Assemblea legislativa delle Marche. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza sono autorizzati alle variazioni contabili necessarie per la gestione.
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