L.R. Valle d'Aosta 21/2002
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina delle elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e adegua la normativa sulla salvaguardia delle popolazioni walser della valle del Lys. Introduce nuove disposizioni e sostituisce vari articoli della legge elettorale, oltre a coordinamenti terminologici, una norma finanziaria e l’abrogazione di una disposizione. Parte delle modifiche è poi stata superata da interventi successivi.
Modifiche alla legge elettorale regionale valdostana e alla tutela della cultura walser
Modifiche alla legge elettorale regionale valdostana e alla disciplina sulle comunità walser
La legge regionale interviene su due testi normativi della Valle d’Aosta: la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, in materia di elezione del Consiglio regionale, e la legge regionale 19 agosto 1998, n. 47, sulla salvaguardia delle caratteristiche linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys. La disciplina risultante riguarda quindi esclusivamente il territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aggiornamento della disciplina elettorale regionale
La parte principale dell’intervento modifica in più punti la legge elettorale regionale del 1993. Il testo consolida la normativa sulle elezioni del Consiglio regionale introducendo nuovi articoli e titoli, sostituendo disposizioni esistenti e coordinando i riferimenti terminologici con l’assetto istituzionale e procedurale vigente.
Tra gli interventi rilevanti figurano:
- l’inserimento di nuovi articoli e di un nuovo Titolo Vbis nella legge elettorale;
- la sostituzione di alcuni articoli chiave della disciplina;
- la modifica di varie disposizioni su elettorato, procedimenti e adempimenti connessi alla consultazione elettorale;
- il coordinamento dei richiami ad autorità e uffici, anche in relazione all’evoluzione degli organi giudiziari e amministrativi.
Coordinamenti terminologici e adeguamenti tecnici
La legge sostituisce in tutto il testo della l.r. 3/1993 alcuni riferimenti istituzionali, così da uniformare la terminologia normativa. In particolare:
- i riferimenti al “Presidente della Giunta regionale” e al “Presidente della Giunta” sono sostituiti con “Presidente della Regione”;
- i riferimenti alla “Presidenza della Giunta regionale” sono sostituiti con “Presidenza della Regione”;
- il richiamo al “Corpo nazionale dei Vigili del fuoco” è sostituito con “Corpo valdostano dei vigili del fuoco” in una specifica disposizione;
- un rinvio interno dell’articolo 42 viene aggiornato da “comma nove, lettera a)” a “comma sei”.
Sono inoltre riportati, nel testo consolidato, alcuni interventi successivi di abrogazione di singoli commi o disposizioni introdotti dalla legge del 2002, ma tali elementi non mutano la natura dell’atto come legge di modifica della disciplina elettorale.
Modifiche alla disciplina sulle popolazioni walser
Il secondo capo modifica la legge regionale n. 47 del 1998 sulla salvaguardia delle popolazioni walser della valle del Lys. In particolare:
- l’articolo 2 viene sostituito;
- una disposizione dell’articolo 4 viene modificata.
L’intervento, per come emerge dal testo fornito, è di aggiornamento della disciplina di tutela linguistica e culturale delle comunità walser, senza che siano riportati nel brano i contenuti sostanziali delle nuove formulazioni.
Disposizioni finanziarie
La legge prevede una copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte alla disciplina elettorale. La spesa è valutata in 15.000 euro annui e grava sull’obiettivo programmatico 2.1.3 relativo a consultazioni elettorali e referendarie, sul capitolo 22800 dedicato alle spese per le elezioni del Consiglio regionale. La copertura è assicurata con la legge di bilancio ai sensi della normativa contabile regionale richiamata.
Abrogazione di una disposizione della legge elettorale
La legge dispone l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 3/1993. Nel testo consolidato è altresì segnalato che alcune parti della legge del 2002 sono state poi a loro volta abrogate da una legge regionale successiva del 2007.
Rilevanza attuale
Il provvedimento ha natura di legge modificativa e i suoi effetti si collocano nella stratificazione della disciplina elettorale valdostana e della tutela delle comunità walser. È utile soprattutto per la ricostruzione del testo consolidato delle leggi richiamate; alcune sue specifiche previsioni risultano però già superate o abrogate da interventi successivi.
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