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Legge

L.R. Valle d'Aosta 23/2002

Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 23/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta disciplina l’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale a tempo indeterminato di natura privatistica del Dipartimento politiche del lavoro, tramite corsi-concorso riservati con requisiti di anzianità, titolo di studio e conoscenza del francese. Prevede decorrenza economica dal mese successivo al provvedimento, assegno ad personam se necessario e nessun nuovo onere per il bilancio regionale. Le norme su finalità e inquadramento sono state dichiarate incostituzionali nel 2004.

Inquadramento del personale del Dipartimento delle politiche del lavoro nel ruolo unico regionale

Inquadramento del personale del Dipartimento delle politiche del lavoro

La legge regionale disciplina l’accesso al ruolo unico regionale del personale assunto con contratto di lavoro privatistico a tempo indeterminato presso il Dipartimento delle politiche del lavoro dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta. La disciplina è però oggi priva di reale utilità applicativa, anche perché gli articoli 1 e 2 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Ambito soggettivo e finalità

Il provvedimento era finalizzato a regolare l’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del Dipartimento delle politiche del lavoro assunto con rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato.

Modalità di inquadramento e requisiti

L’inquadramento era previsto tramite corsi-concorso riservati ai dipendenti in possesso dei requisiti indicati dalla legge. In particolare, era richiesto:

  • un rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato da almeno tre anni presso il Dipartimento delle politiche del lavoro;
  • il possesso del titolo di studio corrispondente al profilo da coprire.

Per il profilo di operatore per l’integrazione lavorativa era richiesto il titolo finale di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università. Per il profilo di funzionario per le politiche del lavoro era richiesto il diploma di laurea o il diploma universitario.

Per il profilo di livello più elevato era inoltre prevista la possibilità di avvalersi della disciplina del regolamento regionale sull’accesso agli organici, con estensione dell’anzianità minima di cinque anni all’intero rapporto di lavoro, sia a termine sia a tempo indeterminato, presso il Dipartimento, e con titolo di studio alternativo costituito dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università oppure dal diploma di maturità magistrale.

La Giunta regionale era incaricata di fissare, con propria deliberazione, modalità e criteri di svolgimento dei corsi di formazione.

Collocazione nel ruolo unico regionale e trattamento economico

Il personale che avesse superato positivamente i corsi-concorso sarebbe stato inquadrato nella dotazione organica della Giunta regionale. L’inquadramento decorreva dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di inquadramento.

Al personale inquadrato spettava il trattamento economico previsto per la categoria e posizione corrispondenti ai profili indicati nell’allegato A, oltre alle eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali. Se il trattamento lordo complessivo fosse stato inferiore a quello già in godimento, la differenza sarebbe stata mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

Conoscenza della lingua francese

L’inquadramento era subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese, da accertare in sede concorsuale secondo la disciplina richiamata dal regolamento regionale sull’accesso all’impiego regionale.

Profili professionali richiamati dall’allegato

L’allegato A collegava i profili professionali interessati alle categorie regionali. In sintesi, il profilo di funzionario per le politiche del lavoro era ricondotto alla categoria D, mentre il profilo di operatore per l’integrazione lavorativa alla categoria C, posizione economica C2.

Regime finanziario

La legge prevedeva espressamente che non derivassero nuovi o maggiori oneri per la Regione, poiché le spese per il personale interessato erano già poste a carico del bilancio regionale da una precedente legge finanziaria.

Obsolescenza normativa

La disciplina non è più concretamente utile: la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, che costituivano il nucleo della procedura di inquadramento. Di conseguenza, il provvedimento deve considerarsi sostanzialmente obsoleto per l’uso pratico.

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