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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03703/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato un’intimazione di pagamento relativa a più cartelle, deducendo l’omessa notifica di alcune cartelle e, conseguentemente, la prescrizione e la decadenza della pretesa impositiva. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente e rigettato l’appello dell’Amministrazione. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la ritenuta invalidità della notifica via PEC di alcune cartelle, sostenendo che non fosse necessario un secondo invio dopo sette giorni quando l’indirizzo PEC risulti non valido; con il secondo ha censurato la statuizione di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendo corretta la notifica via PEC eseguita su indirizzo non valido senza necessità di un secondo invio, perché il meccanismo del secondo tentativo è previsto solo nel caso di casella satura. Conseguentemente ha escluso la decadenza, poiché le cartelle erano state notificate entro il termine triennale decorrente dalla dichiarazione dei redditi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alle cartelle ancora controverse; ha inoltre condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    "Se anche a seguito di tale tentativo (il secondo, n.d.r.) la casella di p.e. risulta satura oppure se l’indirizzo di p.e. non risulta valido od attivo"

    La disciplina del secondo invio è riferita solo all’ipotesi di casella PEC satura; se l’indirizzo non è valido o non attivo, la notificazione si perfeziona con il deposito telematico, la pubblicazione dell’avviso e l’invio della raccomandata, senza necessità di un secondo invio dopo sette giorni.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova in relazione alla validità della notificazione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La Corte ha ritenuto che, una volta ritenute valide le notifiche delle cartelle, non si fosse verificata la decadenza, poiché il termine per la notifica scadeva il 31 dicembre 2018 e le notifiche erano avvenute il 29 gennaio e il 15 febbraio 2018.

Massime di principio

  • In caso di notifica via PEC di un atto tributario verso un indirizzo non valido o non attivo, il completamento della notificazione segue la procedura sostitutiva prevista dalla legge senza che sia richiesto un ulteriore tentativo di invio a distanza di sette giorni.
  • Il secondo invio della notifica a mezzo PEC è un adempimento previsto solo nell’ipotesi in cui la casella risulti satura al primo tentativo, e non quando l’indirizzo risulti invalido o inattivo.
  • Ai fini della decadenza dell’Amministrazione dalla pretesa iscritta a ruolo, rileva la tempestiva notificazione delle cartelle entro il termine previsto dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973; se la notifica è valida e avvenuta nel termine, la decadenza non si verifica.
  • Quando la causa è matura per la decisione e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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