Risoluzione n. 82 del 1/08/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, dopo la modifica normativa del D.L. n. 16/2012, la comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute va inviata entro la prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione non imponibile. In attesa di un nuovo modello, si continua a usare quello approvato il 14 marzo 2005, compilando il campo "Periodo di riferimento" con il solo anno 2012.
Compilazione del modello di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute
Modalità di compilazione del modello di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute
La risoluzione fornisce chiarimenti operativi sulla compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Il documento interviene soprattutto sul termine di invio della comunicazione e sulle modalità transitorie di compilazione del modello vigente.
Modifica del termine per l’invio della comunicazione
La modifica normativa ha inciso sull’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1983, n. 746, prevedendo un termine più ampio per l’adempimento da parte dei fornitori di esportatori abituali.
In particolare:
- non è più necessario inviare la comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento;
- il nuovo termine coincide con quello di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- tale momento costituisce il termine ultimo per l’adempimento.
La risoluzione precisa inoltre che resta ferma la possibilità di effettuare la comunicazione anche prima che l’operazione non imponibile sia stata eseguita.
Regime transitorio e utilizzo del modello vigente
Nelle more dell’approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione coerente con il mutato quadro normativo, l’adempimento continua a essere assolto utilizzando la modulistica approvata con provvedimento del 14 marzo 2005.
Quindi, nonostante la modifica del termine, non viene introdotto immediatamente un nuovo modulo: si continua a usare quello già in uso, adattandone la compilazione secondo le indicazioni fornite dalla risoluzione.
Compilazione del campo "Periodo di riferimento"
Per consentire la compilazione del modello secondo la nuova disciplina, il campo del frontespizio denominato "Periodo di riferimento" può essere compilato indicando esclusivamente l’anno di riferimento, ossia il 2012.
Questa modalità può essere utilizzata:
- sia quando la comunicazione è effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile;
- sia quando la comunicazione è presentata in anticipo rispetto alle medesime operazioni.
La risoluzione non prevede ulteriori adattamenti del modello né ulteriori istruzioni su altri campi, limitandosi a disciplinare questo aspetto della compilazione nel periodo transitorio.
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