Risoluzione n. 81 del 27/07/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per calcolare i termini di 90 o 120 giorni per le istanze di interpello/disapplicazione, va considerata la nuova scadenza della dichiarazione dei redditi al 1° ottobre 2012 e non il 30 settembre 2012. Le istanze presentate il 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica sono quindi valide; eventuali dinieghi di inammissibilità già adottati vanno revocati.
Chiarimenti sui termini di presentazione delle istanze di interpello
Chiarimenti sui termini di presentazione delle istanze di interpello
La risoluzione affronta un dubbio operativo relativo al calcolo dei termini di presentazione delle istanze di interpello e di disapplicazione, con particolare riferimento alle società in perdita sistematica soggette alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Il documento precisa quale data debba assumersi come termine finale per verificare la preventività dell’istanza quando la scadenza ordinaria della dichiarazione dei redditi slitta per effetto di un giorno festivo.
Ambito della questione e soggetti interessati
La problematica nasce da richieste di chiarimenti provenienti da Direzioni regionali, provinciali e uffici dipendenti in merito alle istanze presentate il 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica. Tali società sono quelle assoggettate alla disciplina di cui all’articolo 2, commi 36-decies e seguenti, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011.
La risoluzione osserva che la questione non riguarda soltanto queste società, ma più in generale tutte le istanze di disapplicazione in cui il comportamento rilevante oggetto dell’istanza si realizza nella dichiarazione dei redditi, e quindi:
- le istanze ex articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- le istanze ex articoli 167 e 168 del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama che le società per le quali non sussistano cause di esclusione di cui all’articolo 30 della legge n. 724/1994, né cause di disapplicazione automatica indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, possono ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva mediante istanza di interpello ai sensi dell’articolo 30, comma 4-bis, della medesima legge n. 724/1994.
Viene inoltre richiamata la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, secondo cui, per rispettare il requisito della preventività:
- le istanze di disapplicazione della disciplina antielusiva, comprese quelle relative alle società non operative, devono essere presentate almeno 90 giorni prima della scadenza ordinaria della dichiarazione dei redditi;
- le istanze di disapplicazione della disciplina CFC devono essere presentate almeno 120 giorni prima della medesima scadenza.
Termine da assumere per il calcolo della preventività
Per il periodo d’imposta 2011, le istruzioni ai modelli UNICO 2012 prevedono che i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare presentino la dichiarazione entro il 1° ottobre 2012, poiché il termine ordinario del 30 settembre 2012 cade di domenica.
Il dubbio interpretativo riguardava se i termini di 90 o 120 giorni dovessero essere calcolati con riferimento al 30 settembre 2012 oppure al 1° ottobre 2012. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che lo slittamento del termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi incide anche sul termine di presentazione dell’istanza di interpello. Di conseguenza, i termini devono essere calcolati avendo riguardo alla data del 1° ottobre 2012.
Effetti pratici sulle istanze presentate il 3 luglio 2012
Alla luce di tale interpretazione, la risoluzione conclude che le istanze presentate il 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica devono considerarsi validamente presentate.
Inoltre, qualora tali istanze siano state già dichiarate erroneamente inammissibili, l’ufficio deve:
- revocare il precedente parere;
- fornire la risposta al contribuente entro il termine ordinariamente previsto per la specifica tipologia di interpello;
- procedere in tal senso sempre che non ostino ulteriori circostanze.
Indicazioni organizzative finali
Il documento si chiude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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