Risoluzione n. 79 del 24/07/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 79/E del 24 luglio 2012 stabilisce che la commercializzazione del fruttosio chimicamente puro sconta l’IVA ordinaria del 21%, superando il precedente orientamento del 10% contenuto nella risoluzione n. 422/E del 2008, a seguito della nuova classificazione doganale fornita dall’Agenzia delle Dogane.
IVA su cessioni di fruttosio chimicamente puro
IVA applicabile alle cessioni di fruttosio chimicamente puro
La risoluzione affronta la corretta aliquota IVA da applicare alla commercializzazione del "fruttosio chimicamente puro". Il documento prende le mosse da un precedente orientamento dell’Amministrazione finanziaria e ne ridefinisce l’esito alla luce di successivi chiarimenti tecnici dell’Agenzia delle Dogane.
Quadro precedente e primo orientamento
Con la risoluzione 5 novembre 2008, n. 422/E, era stato ritenuto applicabile il trattamento IVA del 10 per cento al prodotto avente le caratteristiche del fruttosio chimicamente puro. Tale conclusione era stata fondata sugli accertamenti tecnici svolti dall’Agenzia delle Dogane e sulla riconduzione del bene alla voce n. 60 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Rettifica della classificazione doganale
Successivamente, l’Agenzia delle Dogane ha rettificato il proprio precedente parere. In particolare, con nota prot. n. 68386/RU del 30 maggio 2012, ha precisato che il "fruttosio chimicamente puro" deve essere classificato alla voce di Nomenclatura Combinata 1702 50 00.
Il documento evidenzia che tale classificazione corrisponde non già alla voce 1702 260, bensì alla voce 2943 910 della Tariffa Doganale in vigore al 31 dicembre 1987. Questa posizione, secondo la risoluzione, non sembra riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parti II e III, allegate al DPR n. 633 del 1972.
Conseguenze sul trattamento IVA
Alla luce della nuova classificazione doganale, la risoluzione conclude che alla commercializzazione del fruttosio chimicamente puro deve applicarsi l’aliquota IVA ordinaria del 21 per cento.
Di conseguenza, vengono espressamente superate le istruzioni fornite con la risoluzione n. 422/E del 2008, che avevano indicato l’aliquota ridotta del 10 per cento.
Indicazioni operative interne
Il documento si chiude con l’avvertenza rivolta alle Direzioni regionali, chiamate a vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la risoluzione siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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