Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 80 del 24/07/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il documento riepilogativo previsto per le fatture di importo inferiore a 300 euro può essere utilizzato anche per registrare incassi e pagamenti ai fini del reddito professionale, purché le fatture riepilogate siano tutte saldate; in caso contrario, le operazioni non ancora saldate vanno annotate separatamente.

Fatture di importo inferiore a 300 euro e annotazione cumulativa anche per incassi e pagamenti

Fatture di importo inferiore a 300 euro: uso del documento riepilogativo anche per il reddito professionale

La risoluzione affronta il coordinamento tra la disciplina IVA e quella delle imposte dirette per i professionisti in contabilità semplificata. In particolare, stabilisce se il documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro possa essere utilizzato anche per annotare incassi e pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale.

Quesito posto dallo Studio

Lo Studio istante richiama l’articolo 6 del DPR 9 dicembre 1996, n. 695, come modificato dal DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, evidenziando che è possibile registrare nei registri IVA un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute di importo complessivo non superiore a 300 euro. Lo Studio precisa inoltre che, non avendo optato per la contabilità ordinaria, registra incassi, pagamenti e altre operazioni non rilevanti ai fini IVA nelle apposite sezioni dei registri IVA. Chiede quindi se il ricorso al documento riepilogativo sia compatibile con la corretta registrazione anche degli incassi e dei pagamenti.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Lo Studio ritiene che la semplificazione sia compatibile con la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini del reddito professionale. In particolare, per le entrate, afferma che nel documento riepilogativo sarebbero comunque indicati per ciascuna fattura numero, data, imponibile, contributo integrativo addebitato al cliente e IVA, omettendo solo le generalità del singolo contribuente, comunque ricavabili dalle fatture. Inoltre, il mancato incasso di una fattura emessa sarebbe evidenziabile nell’apposita sezione dei registri IVA dedicata ai mancati incassi e pagamenti.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 19, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui i professionisti e le associazioni tra artisti e professionisti devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite nell’esercizio dell’attività, indicando:

  • importo del corrispettivo, al lordo o al netto della parte che costituisce rimborso di spese, e ammontare della ritenuta d’acconto subita;
  • generalità, comune di residenza e indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
  • estremi del documento.

Richiama poi l’articolo 3, comma 1, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695, che consente, se sui registri IVA sono effettuate separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, di non tenere il registro cronologico di cui all’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973. La stessa norma prevede inoltre che, in caso di mancato incasso o pagamento nell’anno di annotazione, debbano essere effettuate specifiche registrazioni dai registri IVA per evidenziare l’ammontare complessivo dei mancati incassi e pagamenti, con successiva annotazione nel periodo d’imposta in cui gli importi vengono effettivamente ricevuti o corrisposti.

Annotazioni nei registri IVA e semplificazione per fatture di modesto importo

Secondo l’Agenzia, nei registri IVA possono essere annotate sia:

  • le operazioni rilevanti ai fini IVA;
  • i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale, in apposite sezioni dei medesimi registri.

Richiama inoltre l’articolo 6 del DPR n. 695 del 1996, che consente la registrazione cumulativa delle fatture di importo modesto, e precisa che, dopo la modifica introdotta dal DL n. 70 del 2011, il limite per riepilogare in un unico documento le fatture emesse e/o ricevute nel mese è stato elevato da 154,90 euro a 300,00 euro. Pertanto, i soggetti passivi IVA possono registrare le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro mediante un documento riepilogativo contenente:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
  • l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.

Applicabilità della semplificazione anche alle imposte dirette

L’Agenzia conclude che la semplificazione del documento riepilogativo può essere utilizzata anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini del reddito professionale, quando tali operazioni siano annotate in una sezione separata del registro IVA ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 695 del 1996.

Tuttavia, per ragioni di omogeneità, il documento cumulativo può essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi solo se tutte le fatture emesse e/o ricevute riepilogate risultano già saldate. In tal caso, come unica data da associare al documento riepilogativo, può essere utilizzata quella dell’ultimo incasso o pagamento. Ne deriva che le fatture del periodo, anche se di importo inferiore a 300 euro, devono essere annotate separatamente se non sono ancora state saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo.

Obbligo di conservazione della documentazione

La risoluzione precisa infine che le singole fatture emesse e/o ricevute devono essere conservate insieme al documento riepilogativo, anche per consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento dell’attività di controllo.

Esito finale

In sintesi, lo Studio in contabilità semplificata può utilizzare il documento riepilogativo delle fatture inferiori a 300 euro non solo per gli adempimenti IVA, ma anche per le annotazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che tutte le fatture riepilogate siano state integralmente saldate. In caso contrario, le operazioni non ancora estinte devono essere registrate separatamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.